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La separazione giudiziale
Nel caso di specie, qualora
i coniugi non riescano a trovare
un’intesa circa le condizioni di separazione, sarà
necessario ricorrere alla separazione giudiziale.
Per quanto riguarda i presupposti, nella stesura
originaria del codice civile del 1942, in aderenza
al principio fondamentale dell’indissolubilità del
matrimonio, la separazione (e non ancora il
divorzio, introdotto con la legge n. 898/1970) era
consentita esclusivamente in caso di colpa di uno
dei coniugi.
Il rito, dunque, era incentrato prevalentemente ad accertare
a quale delle due parti fosse addebitabile la rottura del nucleo
familiare. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975
(legge n. 151/1975), invece, il codice civile è stato novellato,
ammettendo che i coniugi si separino anche per circostanze
oggettive imprevedibili subentrate a turbare l’armonia della
coppia e, più in generale, per tutti quei fatti che, come recita
l’art. 151, comma 1 c.c., "rendono intollerabile la prosecuzione
della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della
prole".
Al fine di accertare la suddetta intollerabilità, la
Suprema
Corte ha ritenuto che non sia necessaria la percezione della
crisi da parte di entrambi i coniugi risultando sufficiente “la
condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola
delle parti” (Cass. Civ. sent. n. 7148 del 1992). In ogni caso
l’indagine sull’intollerabilità della convivenza non può basarsi
sull’analisi di singoli episodi, ma deve derivare dalla
valutazione globale dei reciproci comportamenti dei coniugi,
secondo quanto emerge in seno al procedimento.
In merito agli aspetti procedurali, fermo restando che
l’avvio della causa può essere determinato dal ricorso di anche
uno solo dei due coniugi, nella prima udienza entrambi dovranno
comparire davanti al Presidente del Tribunale. Quest’ultimo, con
le stesse modalità previste per la separazione consensuale,
valuterà l’opportunità di adottare provvedimenti necessari ed
urgenti a tutela del coniuge debole e dei figli. Conclusa tale
fase, il procedimento si svolge secondo le forme del rito
ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione ha la forma
di sentenza.
E’ da sottolineare l’attuale potere del giudice di dichiarare
la separazione immediatamente, già a seguito della prima
udienza, seppur con sentenza non definitiva, cosicché resteranno
da definire in un secondo momento solo gli aspetti controversi.
Il fine principale della suddetta accelerazione procedurale è
quello di permettere ai coniugi di chiedere il divorzio anche
prima dell'emissione della sentenza definitiva.
La procedura della separazione
giudiziale
Il
Presidente del tribunale fisserà con un decreto il giorno in cui
i due coniugi dovranno comparire. In tale udienza i coniugi
devono presentarsi personalmente davanti al Presidente del
tribunale il quale li sentirà prima separatamente e poi
congiuntamente tentando la conciliazione.
Se la conciliazione non riesce il Presidente del
tribunale potrà emanare dei provvedimenti temporanei
ed urgenti relativamente ai figli e alla casa
coniugale. Inoltre nominerà un giudice istruttore
fissando la prima udienza davanti a quest'altro
giudice. Davanti al giudice istruttore si svolgerà
una vera e propria causa civile. Al termine della
causa il tribunale emanerà la sentenza di
separazione. Inoltre il giudice su richiesta di una
parte e qualora ne ricorrano le circostanze può
dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile
la separazione.
Da ultimo,
i coniugi possono anche decidere di separarsi senza alcuna
formalizzazione legale. E' questo il caso della
separazione di
fatto.
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