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 La separazione giudiziale
 

3 La separazione giudiziale

Nel caso di specie,  qualora i coniugi non riescano a trovare un’intesa circa le condizioni di separazione, sarà necessario ricorrere alla separazione giudiziale. Per quanto riguarda i presupposti, nella stesura originaria del codice civile del 1942, in aderenza al principio fondamentale dell’indissolubilità del matrimonio, la separazione (e non ancora il divorzio, introdotto con la legge n. 898/1970) era consentita esclusivamente in caso di colpa di uno dei coniugi.

Il rito, dunque, era incentrato prevalentemente ad accertare a quale delle due parti fosse addebitabile la rottura del nucleo familiare. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (legge n. 151/1975), invece, il codice civile è stato novellato, ammettendo che i coniugi si separino anche per circostanze oggettive imprevedibili subentrate a turbare l’armonia della coppia e, più in generale, per tutti quei fatti che, come recita l’art. 151, comma 1 c.c., "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole".

Al fine di accertare la suddetta intollerabilità, la Suprema Corte ha ritenuto che non sia necessaria la percezione della crisi da parte di entrambi i coniugi risultando sufficiente “la condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti” (Cass. Civ. sent. n. 7148 del 1992). In ogni caso l’indagine sull’intollerabilità della convivenza non può basarsi sull’analisi di singoli episodi, ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti dei coniugi, secondo quanto emerge in seno al procedimento.

In merito agli aspetti procedurali, fermo restando che l’avvio della causa può essere determinato dal ricorso di anche uno solo dei due coniugi, nella prima udienza entrambi dovranno comparire davanti al Presidente del Tribunale. Quest’ultimo, con le stesse modalità previste per la separazione consensuale, valuterà l’opportunità di adottare provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e dei figli. Conclusa tale fase, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza.

E’ da sottolineare l’attuale potere del giudice di dichiarare la separazione immediatamente, già a seguito della prima udienza, seppur con sentenza non definitiva, cosicché resteranno da definire in un secondo momento solo gli aspetti controversi. Il fine principale della suddetta accelerazione procedurale è quello di permettere ai coniugi di chiedere il divorzio anche prima dell'emissione della sentenza definitiva.

La procedura della separazione giudiziale

Il Presidente del tribunale fisserà con un decreto il giorno in cui i due coniugi dovranno comparire. In tale udienza i coniugi devono presentarsi personalmente davanti al Presidente del tribunale il quale li sentirà prima separatamente e poi congiuntamente tentando la conciliazione.
Se la conciliazione non riesce il Presidente del tribunale potrà emanare dei provvedimenti temporanei ed urgenti relativamente ai figli e alla casa coniugale. Inoltre nominerà un giudice istruttore fissando la prima udienza davanti a quest'altro giudice. Davanti al giudice istruttore si svolgerà una vera e propria causa civile. Al termine della causa il tribunale emanerà la sentenza di separazione. Inoltre il giudice su richiesta di una parte e qualora ne ricorrano le circostanze può dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione.

Da ultimo, i coniugi possono anche decidere di separarsi senza alcuna formalizzazione legale. E' questo il caso della separazione di fatto.

 
 
  Sommario:
1 Separazione - Aspetti pratici
2 La separazione consensuale »
3 La separazione giudiziale »
4 La separazione di fatto  e la riconciliazione »
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