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Separazione Aspetti pratici
Giuridicamente
la separazione consiste nell'interruzione
di tutti quei diritti e doveri che i coniugi rispettivamente
acquistano e si assumono con la celebrazione del
matrimonio, tranne quelli di assistenza e di reciproco
rispetto.
I coniugi che
hanno raggiunto un accordo per la separazione possono chiedere
al tribunale civile la
separazione consensuale.
1) Atto integrale di matrimonio;
2)
Certificato contestuale di stato
di famiglia e residenza del marito;
3) Certificato contestuale di
stato di famiglia e residenza della moglie;
4) modello unico o
CUD/730 relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni
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La separazione consensuale
La
separazione consensuale (articolo 158 c.c.) fra
coniugi si ha per accordo delle parti, quando cioè
sia la moglie che il marito sono d'accordo su tutte
le situazioni economiche, patrimoniali e personali
che sorgeranno a seguito della separazione,
in particolare, con riguardo
al mantenimento del coniuge debole, i diritti di
visita e mantenimento della prole, l'assegnazione
della casa coniugale.
Questo tipo di separazione è sicuramente
preferibile non solo per l’immaginabile minore conflittualità
che si viene normalmente ad instaurare fra le parti (peraltro
con notevoli riflessi positivi anche in merito ai rapporti con
gli eventuali figli), ma anche perché presenta forme procedurali
decisamente più snelle e rapide. La procedura di separazione
consensuale, infatti, inizia con il deposito di un ricorso
presso la Cancelleria del Tribunale ove almeno una delle parti
ha la residenza o il domicilio.
L’organo competente potrà, così, formare il fascicolo
d’ufficio, nel quale saranno raccolti, oltre al ricorso stesso,
anche tutti i documenti che i coniugi hanno ritenuto opportuno
allegare. Conclusi tali adempimenti, il Presidente del Tribunale
fisserà l'udienza alla quale devono comparire personalmente i
coniugi, principalmente allo scopo di esperire il tentativo
obbligatorio di conciliazione dei coniugi.
Il Presidente del Tribunale, a tal fine, ascolterà i
due coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, come
previsto dall'articolo 708 del codice di procedura civile; in
questa sede, inoltre, il Presidente potrà adottare gli eventuali
provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti e da tale momento
inizia a decorrere il termine di tre anni per poter richiedere
il divorzio.
Nel caso in cui si raggiunga la conciliazione, viene
redatto un apposito verbale e la procedura di separazione ha
termine. Qualora, invece, le parti persistano nella volontà di
separarsi, il Presidente procede all'emanazione del decreto di
omologazione delle condizioni indicate nel ricorso.
Se l'accordo
tra i coniugi per la scelta della separazione consensuale viene
a mancare, essi devono giocoforza contattare un avvocato
che si rivolga al giudice, sempre al tribunale civile. E' questo
il caso della
separazione giudiziale. |