<%@ Language=JavaScript %> Studio legale RINA Diritto di famiglia separazione consensuale
 
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 La separazione consensuale
 

1 Separazione Aspetti pratici

Giuridicamente la separazione consiste nell'interruzione di tutti quei diritti e doveri che i coniugi rispettivamente acquistano e si assumono con la celebrazione del matrimonio, tranne quelli di assistenza e di reciproco rispetto.

I coniugi che hanno raggiunto un accordo per la separazione possono chiedere al tribunale civile la separazione consensuale.

  • Certificati da produrre in Tribunale:

1) Atto integrale di matrimonio;

2) Certificato contestuale di stato di famiglia e residenza del marito;

3) Certificato contestuale di stato di famiglia e residenza della moglie;

4) modello unico o CUD/730 relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni

2 La separazione consensuale

La separazione consensuale (articolo 158 c.c.) fra coniugi si ha per accordo delle parti, quando cioè sia la moglie che il marito sono d'accordo su tutte le situazioni economiche, patrimoniali e personali che sorgeranno a seguito della separazione, in particolare, con riguardo al mantenimento del coniuge debole, i diritti di visita e mantenimento della prole, l'assegnazione della casa coniugale.

Questo tipo di separazione è sicuramente preferibile non solo per l’immaginabile minore conflittualità che si viene normalmente ad instaurare fra le parti (peraltro con notevoli riflessi positivi anche in merito ai rapporti con gli eventuali figli), ma anche perché presenta forme procedurali decisamente più snelle e rapide. La procedura di separazione consensuale, infatti, inizia con il deposito di un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale ove almeno una delle parti ha la residenza o il domicilio.

L’organo competente potrà, così, formare il fascicolo d’ufficio, nel quale saranno raccolti, oltre al ricorso stesso, anche tutti i documenti che i coniugi hanno ritenuto opportuno allegare. Conclusi tali adempimenti, il Presidente del Tribunale fisserà l'udienza alla quale devono comparire personalmente i coniugi, principalmente allo scopo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione dei coniugi.

Il Presidente del Tribunale, a tal fine, ascolterà i due coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, come previsto dall'articolo 708 del codice di procedura civile; in questa sede, inoltre, il Presidente potrà adottare gli eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti e da tale momento inizia a decorrere il termine di tre anni per poter richiedere il divorzio.

Nel caso in cui si raggiunga la conciliazione, viene redatto un apposito verbale e la procedura di separazione ha termine. Qualora, invece, le parti persistano nella volontà di separarsi, il Presidente procede all'emanazione del decreto di omologazione delle condizioni indicate nel ricorso.

Se l'accordo tra i coniugi per la scelta della separazione consensuale viene a mancare, essi devono giocoforza contattare un avvocato che si rivolga al giudice, sempre al tribunale civile. E' questo il caso della separazione giudiziale.

 
 
  Sommario:
1 Separazione - Aspetti pratici
2 La separazione consensuale »
3 La separazione giudiziale »
4 La separazione di fatto e la riconciliazione »
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