| |
Regime patrimoniale dei coniugi - vedi
anche argomento correlato
»
Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale
della comunione legale dei beni.
I coniugi possono però scegliere il regime della separazione dei
beni:
- al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo
apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile,
Parroco o altro Ministro del Culto)
- prima del matrimonio, a mezzo di apposita convenzione
stipulata avanti ad un notaio (la convenzione deve essere prodotta
all'ufficiale di Stato Civile al momento della celebrazione o della
trascrizione del matrimonio)
- successivamente al matrimonio, con convenzione stipulata
avanti ad un notaio
Il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica degli
acquisti effettuati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale :
- Comunione legale è il regime patrimoniale dei beni,
introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che si
applica automaticamente se i coniugi non optano per un regime
diverso.
Comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente
entrino a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi, i
quali, indipendentemente dall'apporto reale di ognuno, ne sono
proprietari al 50%. Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati
precedentemente al matrimonio e i beni personali elencati nell'art.
179 del Codice Civile.
- Separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conserva
la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e
ne mantiene il godimento e l'amministrazione esclusiva
N.B. per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, dopo il
matrimonio, occorre rivolgersi ad un notaio per la stipulazione di
un'apposita convenzione.
La convenzione verrà poi trasmessa dal notaio all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, ai fini
dell'annotazione sull'atto di matrimonio.
REGIME PUBBLICITARIO E CERTIFICAZIONE
La legge italiana subordina l'opponibilità ai terzi della scelta del
regime di separazione dei beni e di eventuali convenzioni
matrimoniali modificative del regime patrimoniale legale (es.
costituzione fondo patrimoniale, comunione convenzionale) ad
apposita annotazione da riportare sull'atto di matrimonio.
Del pari gli eventi che determinano lo scioglimento della comunione
legale vengono annotati sull'atto di matrimonio, sulla base di
apposita comunione inviata dal Tribunale (es. sentenza di
separazione personale sentenza di "divorzio")
Gli effetti rispetto ai terzi, si producono solamente dalla data
dell'annotazione sull'atto di matrimonio.
Qualora sia necessario provare il regime patrimoniale dei coniugi
occorre peraltro richiedere un estratto riassuntivo dell'atto di
matrimonio, che riporta le annotazioni suddette, con gli estremi
essenziali degli atti che producono le variazioni al regime della
comunione legale dei beni.
Per quanto attiene alle singole clausole delle convenzioni e allo
specifico contenuto delle sentenze, occorre invece rispettivamente
rivolgersi al notaio rogante o acquisire presso i Tribunale copia
della sentenza.
N.B. il regime automatico della comunione legale dei beni non
viene annotato sull'atto di matrimonio
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CODICE CIVILE
artt. da150 a 230 cosi come modificati dalla L. 19.5.1975 n. 151
(Riforma del Diritto di famiglia)
D.P.R. 3.11.2000 N. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15
maggio 1997 n. 127"
|