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Cittadini
italiani
Per potersi
sposare, con rito civile o religioso ( concordatario o culti
ammessi dallo Stato), i nubendi devono richiedere le
pubblicazioni di
matrimonio.
Le pubblicazioni si richiedono all’Ufficiale dello stato civile
del Comune di residenza degli sposi. Se gli sposi non risiedono
nello stesso Comune, l’Ufficiale dello stato civile provvede a
farne richiesta al Comune di residenza dell’altro. La
pubblicazione consiste in un procedimento con il quale
l’Ufficiale dello stato civile verifica l’inesistenza degli
impedimenti al matrimonio (art. 84/89 del Codice
Civile. La pubblicazione deve stare esposta 8 giorni + 3 (per le
eventuali
opposizioni). Dal giorno seguente (8+3) compiute le pubblicazioni può essere
celebrato il matrimonio.
L’Ufficiale
dello stato civile rilascerà agli sposi:
nel caso di matrimonio religioso:
certificato di eseguite pubblicazioni (matrimonio cattolico)
autorizzazione al matrimonio per il Ministro di Culto (
altri culti )
nel
caso di matrimonio con rito civile da celebrarsi in altro Comune
italiano
atto di delega in favore del Sindaco del Comune prescelto
Il matrimonio
deve essere celebrato entro 180 giorni dal compimento delle
pubblicazioni; scaduto tale termine si considerano le
pubblicazioni come mai
avvenute. Sono soggetti all’obbligo delle pubblicazioni anche i cittadini
stranieri, residenti o domiciliati che vogliono contrarre
matrimonio civile o religioso in Italia.
Modalità
1
Gli sposi devono consegnare all’ufficiale dello stato
civile un apposito modulo compilato per il
cittadino italiano i documenti saranno acquisiti d’ufficio
(tranne che per i “Casi Particolari”
il
cittadino straniero dovrà produrre i documenti elencati in
“Matrimonio in Italia di cittadino straniero”.
in caso
di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, è
necessario presentare la richiesta del Parroco o del
Ministro di Culto unitamente al decreto ministeriale di
nomina.
2
Fissare
un appuntamento con l’ufficio matrimoni per rendere le
dichiarazioni di legge e firmare il verbale di richiesta
delle pubblicazioni;
Casi particolari:
Il
minorenne, anche straniero, che ha compiuto i 16 anni e
non ancora i diciotto,
deve produrre il decreto di ammissione al matrimonio del
Tribunale per i Minorenni territoriale;
La sposa,
di stato libero da meno di 300 giorni,
(vedova o con precedente matrimonio annullato) deve produrre
decreto di ammissione al matrimonio del Tribunale Civile;
La sposa
di stato libero da meno di 300 giorni
(precedente matrimonio cessato o sciolto a seguito di
sentenza di divorzio) deve produrre fotocopia della sentenza
per stabilire la necessità del documento al precedente
punto.
Gli
sposi, tra loro parenti(
zio/a e nipote) o affini (cognati, ecc) devono
produrre decreto del Tribunale di autorizzazione al
matrimonio.
Cittadini
Stranieri
l
cittadini stranieri, residenti o domiciliati che
intendono sposarsi in Italia, oppure il/la cittadino/a
straniero/a che sposa un/una cittadino/a italiano/a,
sono
soggetti all’obbligo delle pubblicazioni Matrimonio
Documenti da produrre:
documento
d’identità in corso di validità;
Nulla
osta al matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata
dello Stato di appartenenza in Italia in cui si attesti
che: (Si consiglia di contattare telefonicamente il
Consolato/Ambasciata competente per conoscere i documenti
che devono essere prodotti dal richiedente, per ottenere il
Nulla Osta
“ Secondo
le leggi …( dello Stato di cui è cittadino) .. ( nome e
cognome), nato a ……..……il…….cittadino……..residente in…….di stato
civile…..( per le donne, in caso di divorzio o vedovanza,
specificarne la decorrenza), figlio di… ….(nome e cognome
del padre) e di………. (nome e cognome della madre), NULLA OSTA al
matrimonio.
La
firma
del Console o
Ambasciatore deve essere legalizzata in una
qualsiasi Prefettura - Per la legalizzazione
produrre una marca da bollo da €. 14,62
Sono
esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria,
Cipro,Francia,Germania,Gran Bretagna, Grecia,Irlanda,
Liechtenstein, Lussemburgo,Norvegia,Olanda,Polonia,
Portogallo,Repubblica Ceca, Spagna,Svezia,Svizzera Turchia.
Per il
cittadino della Polonia, l’Autorità competente a
rilasciare il Nulla Osta è il Capo dell’Ufficio di stato civile
del Comune polacco di residenza o ultima residenza nello Stato.
Il
documento, esente da legalizzazione, dovrà essere tradotto. La
traduzione è soggetta a legalizzazione
-
Il Cittadino di nazionalità austriaca, olandese, portoghese,
spagnola, svizzera, tedesca e turco, in luogo del
Nulla Osta, deve produrre
il
Certificato di Capacità matrimoniale rilasciato
dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (nello
Stato di appartenenza)
Certificato
di nascita
con paternità e maternità rilasciato su modello
internazionale
dichiarazione giurata,
resa dall’interessato al Console statunitense in Italia da
cui risulti che secondo le leggi alle quali è soggetto negli
Stati Uniti, , nulla osta al matrimonio che intende
contrarre in Italia. - ( La firma del Console deve essere
legalizzata);
atto
notorio
reso da 4
testimoni di fronte ad una Autorità italiana ( in Italia:
Pretura; all’estero. Console italiano) che, su richiesta
dell’interessato, dichiarano che “Secondo le leggi cui
l’interessato è soggetto negli Stati Uniti, Nulla Osta
al matrimonio che:- nome e cognome, nato a.. , il…, di
stato civile… (nel caso di donna divorziata o vedova,
specificare la data di decorrenza), figlio di …(paternità)
e di…(maternità), cittadino…, residente in…, domiciliato
in………, -. intende contrarre”
dichiarazione giurata, resa dall’interessato al Console
australiano in Italia da cui risulti che secondo le
leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al
matrimonio che intende contrarre in Italia.- ( La firma del
Console deve essere legalizzata);
atto
notorio
reso dall’intressato/a alla presenza di 4 testimoni,
formato di fronte ad una Autorità italiana ( in Italia:
Ufficiale dello stato civile; all’estero: Consolato
italiano) da cui risulti che:” Secondo le leggi cui
l’interessato è soggetto in Australia, Nulla Osta al
matrimonio che nome e cognome, nato a.. , il…, di stato
civile… (nel caso di donna divorziata o vedova, specificare
la data di decorrenza), figlio di…. (paternità) e
di…(maternità) , cittadino…, residente in…, domiciliato
in………, : secondo la legge cui l’interessato è soggetto in
Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre.
N.B. Il
cittadino straniero che non conosce perfettamente la lingua
italiana deve farsi assistere da un interprete, sia per la
richiesta delle pubblicazioni che per il matrimonio,.
I cittadini
stranieri non residenti né domiciliati non sono soggetti
all’obbligo delle pubblicazioni
devono
comunque rendere all’ufficiale dello stato civile del Comune
ove intendono sposarsi una dichiarazione
sull’inesistenza degli impedimenti al matrimonio previsti
dall’art.85, 86, 87 e 88 del Codice civile producendo la
documentazione, sopra riportata.
(La
documentazione dovrà essere anticipata, almeno 8 giorni
prima, a mezzo fax al n° 0039 (0)50 910520 unitamente alla
fotocopia del documento di identità degli Sposi e dei 2
testimoni che dovranno essere presenti al matrimonio)
Tale
dichiarazione , deve essere resa, previo appuntamento,
entro il giorno precedente la data fissata per il matrimonio
alla presenza di un interprete, se uno o entrambi gli sposi
non conosce/ono perfettamente la lingua italiana.
N.B.
L'interprete deve essere contattato direttamente dagli
interessati e rappresenta un elemento fondamentale affinchè la
celebrazione possa svolgersi regolarmente.
Per una migliore organizzazione della cerimonia, è necessario
prenotare quanto prima:
la data
per rendere la dichiarazione di cui sopra
la data
del matrimonio
la sala di celebrazione
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