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il Decreto di omologazione - Definizione
L’omologazione dell’accordo raggiunto dai coniugi in sede di
separazione consensuale consiste in un controllo sulla legalità e
sulla compatibilità delle condizioni di separazione definite dalle
parti, il quale viene effettuato d'ufficio, senza la necessità di
alcuna specifica ed ulteriore domanda da parte dei coniugi. Ai sensi
dell’art. 158 del codice civile, l’unico caso in cui può essere
rifiutata l’omologazione è il contrasto dell’accordo stesso con
l’interesse dei figli.
Almeno in via di principio, dunque, il Presidente del Tribunale
non potrebbe sindacare in merito alle condizioni, stabilite
consensualmente dalle parti, che influiscano esclusivamente sui
reciproci rapporti patrimoniali fra le stesse. E’ da precisare,
tuttavia, che assai difficilmente sarà suscettibile di omologazione
un accordo che escluda a priori qualsiasi forma di sostegno
economico al coniuge notevolmente meno abbiente ovvero contenga una
clausola di rinuncia alla modifica delle condizioni inserite nel
patto medesimo; e ciò vale anche se la coppia non ha prole.
Per tali motivi è consigliabile che i coniugi si facciano
assistere nella redazione dell’accordo da un avvocato o da soggetto
comunque esperto in diritto di famiglia. Fermo restando il vaglio
dell’autorità giudiziaria sulle clausole che attengono agli elementi
essenziali dell’accordo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha
ritenuto ammissibili e valide, a prescindere dall’omologazione e
purché non in contraddizione con l’accordo omologato, pattuizioni
che si affiancano al verbale di separazione (in tal senso, a titolo
esemplificativo, si vedano Cass. Civ. sent. n. 657 del 1994 e sent.
n. 9287 del 1997); a quest’ultimo proposito è stata reputata
pienamente efficace la clausola secondo la quale il coniuge
economicamente più benestante si impegnava a versare all’altro un
assegno di misura superiore a quella poi effettivamente omologata
(cfr. Cass. sent. n. 2270 del 1993).
Sotto l'aspetto
procedurale, udita la relazione del Presidente e verificate le
condizioni contenute nel verbale di separazione, il Tribunale emette
decreto di omologa della separazione ordinando contestualmente
all'ufficiale dello Stato civile l'annotazione sull'atto di
matrimonio.
Quindi la Cancelleria, che annota le omologhe secondo la data su dei
fogli affissi fuori dall'ufficio, provvederà alla trasmissione del
fascicolo, contenente il verbale di separazione e l' omologa,
all'Ufficio del Registro.
Per provvedere alla registrazione l'avvocato dovrà consultare
l'apposita cartelletta con la dicitura " Separazione - Omologhe "
effettuando la ricerca con la data di omologa. Pagata la tassa, il
fascicolo d'ufficio passerà all'Ufficio copie - sentenze del
Tribunale, ove l'interessato potrà chiederne copia per gli usi
consentiti dalla legge.
In conclusione, si evidenzia che, sulla base di un’indagine
ISTAT, la separazione consensuale è quella praticata più spesso,
tanto da raggiungere nel 2002 la percentuale dell’87% delle
separazioni complessive. Tale successo è determinato anche dalla
possibilità delle parti, perfino in corso di causa, di trasformare
la procedura da giudiziale in consensuale, ovviamente a condizione
che i coniugi raggiungano, seppur a posteriori, l’accordo
sugli elementi essenziali; qualora venga iniziata la separazione
consensuale, viceversa, è necessario instaurare un procedimento
ex novo per passare alla separazione giudiziale.
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