Poter dare una
definizione precisa
e puntuale del
fenomeno “mobbing
coniugale” è
un’operazione ardua
e potenzialmente
farraginosa vista la
mancanza di un
interessamento e/o
un consolidato
orientamento sia
giurisprudenziale
che dottrinario, ma
risulta utile, per
ben identificare il
fenomeno, porre
pochi cenni
sull’evoluzione del
termine “mobbing”,
soprattutto
nell’ambito del
diritto del lavoro.
Anche per l’origine
del termine sussiste
incertezza atteso
che vi è chi
attribuisce la
derivazione dalla
locuzione latina
“mobile vulgus” che
significa
letteralmente
“movimento della
gentaglia” e chi
propende per
l’attribuzione dal
verbo inglese mob:
attaccare, aggredire
in massa; esso fu
coniato per la prima
volta, alla fine
degli anni settanta,
dall’etologo Konrad
Lorenz per
descrivere il
comportamento di
alcuni volatili che
assalivano un
proprio simile in
modo tale da
allontanarlo e,
quindi isolarlo, dal
branco.
Preso in prestito
dal mondo animale,
nel 1984, Leymann e
Gustavsson
presentarono in un
libro la descrizione
delle ripercussioni
di chi patisce nel
proprio ambiente di
lavoro un
comportamento
sfavorevole e
prolungato da parte
di colleghi o
superiori; nella
loro opera i due
autori forniscono,
per la prima volta,
una definizione del
mobbing come
strategia di
persecuzione
psicologica attuata
in un ambiente di
lavoro per
costringere la
vittima in una
posizione di
debolezza e, nei
casi più gravi, per
costringerla alle
dimissioni. Notevoli
possono essere in
concreto le modalità
di attuazione
mobbing sui luoghi
di lavoro, tanto che
individuare dei
comportamenti “tipo”
è pressoché
inattuabile,
potendosi solo porre
pochi esempi di
coercizione
psicologica e fisica
che possono aiutare
a ben comprendere e
quindi ad
individuare il
fenomeno in esame.
Il mobbing può
essere “verticale”
se posto in essere
da i superiori
gerarchici, posto in
essere, quasi
esclusivamente, per
ottenere le
dimissioni del
dipendente
sgradevole, eludendo
così la disciplina
garantista del
diritto del lavoro
evitando fastidiose
e dispendiose
dispute giudiziarie,
esempi comuni
potrebbero essere:
sottrarre lavoro
gratificante per
affidarlo ai
colleghi; oppure
attraverso la
dequalifcazione
delle mansioni
stesse che vengono
ridotte a compiti
banali quali fare
caffè o fotocopie o
comunque a compiti
molto operativi e
con scarsa autonomia
decisionale. Altra
pratica diffusa è
quella dei
rimproveri e/o
richiami, espressi
in privato ed in
pubblico, per errori
normalmente
trascurabili. Ancora
la pratica si
manifesta nel
fornire
volontariamente
attrezzature di
lavoro di scarsa
qualità, computer e
stampanti che si
guastano, arredi
scomodi, ambienti
male illuminati.
Il mobbing, inoltre
può essere anche
“orizzontale”,
ovverosia posto in
essere dai propri
colleghi e si
individua
soprattutto in atti
di sabotaggio o di
scarsa
collaborazione del
lavoro del
mobbizzato in modo
tale da far
intervenire le
azioni disciplinari
che talvolta possono
addirittura
comportare il
licenziamento del
malcapitato.
Nell’ambito del
diritto di famiglia
il fenomeno mobbing
assume caratteri
maggiormente
complessi e
disordinati per la
mancanza assoluta di
uno studio proficuo
e descrittivo del
fenomeno, aggravato
dalla scarsa
praticabilità
nell’ambito
giudiziario quale
causa di separazione
dei coniugi. Il
mobbing familiare o
coniugale è sempre
esistito,
palesandosi con
comportamenti e
molestie
psico-fisiche,
inflitte dai suoi
stessi familiari,
che portano la
vittima a smarrire
gradatamente
l'autostima deputati
solo per sminuire
l'altro e
distruggerene, così,
la sua personalità
un maltrattamento,
quindi, vissuto nel
privato delle mura
domestiche e per
questo difficile da
vedere e da
dimostrare. I
maltrattamenti si
manifestano con
cadenza quotidiana,
sistematica,
duratura e
naturalmente
gratuitamente.
Riguardano
maggiormente il
ruolo che l'altro ha
nella famiglia, il
suo aspetto fisico,
l'intelligenza e la
scarsa potenzialità
reddituale. La
vittima subisce un
vero e proprio
“lavaggio del
cervello” finendosi
per vedersi come il
persecutore (mobber)
la dipinge,
deformandone la
propria personalità
e comportando un
malessere fisico e
psicologico talvolta
grave.
Nella maggior parte
dei casi il mobbing
è un metodo subdolo
ed astutamente messo
in pratica per
indurre nella
vittima a deprimersi
facendole credere di
essere una completa
nullità o per
cercare di farla
allontanare dalla
casa familiare. Tali
“attentati
psicologici”, non
agiscono mai sul
piano fisico come
una violenza, una
spinta, ma giorno
dopo giorno, creano
un clima fortemente
refrattario attuando
un processo di
distruzione
psicologica; il
mobbing coniugale si
manifesta
generalmente nelle
famiglie meno
abbienti, a basso
reddito e di
medio-bassa cultura,
dove la denuncia dei
maltrattamenti è
poco praticata per
un intrinseco senso
di vergogna e di
paura.
Nella maggior parte
delle volte il
“mobbing coniugale”
si manifesta con le
seguenti
manifestazioni, che
hanno solo carattere
descrittivo e che
non possono, in
alcun modo, essere
considerate come
esaustive del
fenomeno:
• Apprezzamenti
offensivi in
pubblico o in
presenza di amici e
conoscenti.
• Palesi e teatrali
atteggiamenti di
disistima.
• Provocazioni
continue e
sistematiche.
• Tentativi di
sminuire il ruolo in
famiglia.
• Coinvolgimento
continuo di terzi
nelle liti
familiari.
• Sottrazione di
beni comuni.
• Mancato supporto
alla vittima nel
rapporto con gli
altri familiari.
Si è cominciato a
parlare di “mobbing
familiare”,
consentendone così
l’asilo nel diritto
di famiglia, da una
sentenza della Corte
di Appello di Torino
che ritenendolo, in
motivazione, causa
giustificante della
addebitabilità ha
individuato
determinati
comportamenti lesivi
della dignità del
coniuge e quindi in
contrasto con i
doveri che derivano
dal matrimonio.
Nella sentenza si
può infatti leggere:
i “comportamenti
dello S.( il marito)
erano irriguardosi e
di non
riconoscimento della
partner: lo S.
additava ai parenti
ed amici la moglie
come persona
rifiutata e non
riconosciuta, sia
come compagna che
sul piano della
gradevolezza
estetica, esternando
anche valutazioni
negative sulle
modeste condizioni
economiche della sua
famiglia d’origine,
offendendola non
solo in privato ma
anche davanti agli
amici, affermando
pubblicamente che
avrebbe voluto una
donna diversa e
assumendo nei suoi
confronti
atteggiamenti
sprezzanti ed
espulsivi, con i
quali la invitava
ripetutamente ed
espressamente ad
andarsene di casa” e
che “il marito curò
sempre e solo il
rapporto di avere,
trascurando quello
dell’essere e con
comportamenti
ingiuriosi,
protrattisi e
pubblicamente
esternati per tutta
la durata del
rapporto coniugale
ferì la T. (moglie)
nell’autostima,
nell’identità
personale e nel
significato che lei
aveva della propria
vita”; si legge
ancora nella
sentenza che “al
rifiuto, da parte
del marito, di ogni
cooperazione,
accompagnato dalla
esternazione
reiterata di giudizi
offensivi,
ingiustamente
denigratori e
svalutanti
nell’ambito del
nucleo parentale ed
amicale, nonché
delle insistenti
pressioni- fenomeno
ormai
internazionalmente
noto come mobbing -
con cui lo S.
invitava
reiteratamente la
moglie ad
andarsene”; ritenuto
che tali condotte
sono “violatori del
principio di
uguaglianza morale e
giuridica dei
coniugi posto in
generale dall’art. 3
Cost. che trova,
nell’art. 29 Cost.
la sua conferma e
specificazione”;
conclude nel senso
che al marito “deve
essere ascritta la
responsabilità
esclusiva della
separazione, in
considerazione del
suo comportamento
contrario ai doveri
(diversi da quelli
di ordine
patrimoniale) che
derivano dal
matrimonio, in
particolare modo al
dovere di
correttezza e di
fedeltà”. (Sentenza
della Corte
d’Appello di Torino,
21 febbraio 2000).
Sentenza
quest’ultima
fondamentale nella
disciplina del
mobbing familiare
perchè per la prima
volta, nella
giurisprudenza
italiana, il
fenomeno mobbing
viene sdoganato
dalla disciplina del
diritto del lavoro
per essere
utilizzato nel
delicatissimo ambito
familiare quale
elemento di
addebitabilità della
separazione. Come è
noto, la pronuncia
di addebitabilità
della separazione
può essere richiesta
solo quando il
comportamento di uno
dei coniugi
contrasta
vistosamente con i
doveri nascenti dal
matrimonio,
principalmente gli
artt. 143 e 145 c.c.
( alcuni esempi: la
mancanza di attività
sessuale;
l'offendere il
decoro e l'onore del
coniuge; il divieto
di intrattenere
rapporti extra
familiari; la
gelosia morbosa;
l'ostacolare ogni
attività di
carattere religioso,
culturale, politica,
assistenziale ed
altre ancora; il far
mancare al coniuge
più debole quanto
necessario per il
sostentamento o per
una vita dignitosa),
ma la Corte Suprema
di Cassazione ha più
volte precisato che
“…ai fini dell'addebitabilità
della separazione il
giudice di merito
deve accertare se la
frattura del
rapporto coniugale
sia stata provocata
dal comportamento
oggettivamente
trasgressivo di uno
o di entrambi i
coniugi, e quindi se
sussista un rapporto
di causalità tra
detto comportamento
ed il verificarsi
dell'intollerabilità
dell'ulteriore
convivenza, o se
piuttosto la
violazione dei
doveri che l'art.
143 c.c. pone a
carico dei coniugi
sia avvenuta quando
era già maturata una
situazione di crisi
del vincolo
coniugale, o per
effetto di essa”.
Il mobbing coniugale
non può solo essere
considerato quale
“semplice” motivo di
addebbitabilità
della separazione,
atteso che le
conseguenze
dell’addebito
comporta ( che si
sostanziano nella
perdita del diritto
al mantenimento e
dei diritti
successori, nonché
l’obbligo del
pagamento delle
spese processuali),
ma visto la notevole
carica lesiva delle
aggressioni del
mobber (dalla
perdita della stima
personale a quella
genitoriale e
professionale,
dall’aggressione
morale in ambito
familiare a quella
in ambito sociale,),
non può non aprire
l’orizzonte
all’ingresso, nel
nostro ordinamento,
della responsabilità
civile anche nei
rapporti coniugali
e, di conseguenza,
della risarcibilità
dei danni ex art.
2043 cc, subiti
dalla vittima del
mobbing familiare.
Tale ultima norma,
infatti, esprimendo
il principio del
risarcimento del
danno da fatto
illecito non pone
alcuna forma di
limitazione.
L’illeicità della
condotta idonea per
il risarcimento del
danno ex art. 2043
cc. è estranea dai
parametri dei doveri
coniugali
predisposti dagli
artt. 143 e 145 del
codice civile, ma si
basa su
comportamenti che
ledono,
“ingiustamente”, la
personalità, la
stima e le
aspettative
dell’altro coniuge
e, quindi,
riassumendo nei
comportamenti
costituenti il
“mobbing coniugale”.
Pertanto attesa la
mancanza di una
corrente
giurisprudenziale
significativa sulla
tematica del mobbing
conigale non si sia
ancora sviluppata
appare utile
soffermarci su due
sentenze della
magistratura di
merito che si
interessano del
risarcimento del
danno nei rapporti
coniugali, ci si
riferisce
principalmente sia
alla sentenza del
Tribunale di Milano
del 10/02/1999 che
alla sentenza del
Tribunale di Firenze
del 13/06/2000.
Nella prima
pronuncia, il
tribunale milanese,
nel corso del
giudizio per la
cessazione degli
effetti civili del
matrimonio, si trova
investito dalla
domanda
riconvenzionale di
risarcimento del
danno per la carenza
di rapporti sessuali
tra i coniugi a
causa della
impotenza del marito
sin dai primi anni
del matrimonio, che
aveva procurato una
danno biologico ed
alla vita di
relazione, della
moglie, per mancata
maternità.
Il Tribunale
ambrosiano, però,
respinge senza
indugio tale domanda
con la
giustificazione
della presenza di
una consapevolezza
in capo alla moglie
sin dall’inizio del
matrimonio di questa
patologia di cui il
marito è affetto e,
conseguentemente, il
mantenimento del
consortium familiare
per anni si è
tradotto in una
libera scelta della
moglie stessa. Ma
l’aspetto
interessante della
pronuncia del
Tribunale di Milano
risulta essere,
soprattutto,
l’apertura dello
stesso al
riconoscimento della
responsabilità
aquiliana
nell’ambito dei
rapporti coniugali,
anche se nel caso di
specie, per la
pregressa posizione
di conoscenza e
quindi di
accettazione della
malattia aveva
esculo
categoricamente
l’elemento fondante
della
responsabilità,
ovverosia la
ingiustizia del
danno. Egli
sostiene, anzitutto,
la piena
compatibilità della
regola generale di
cui all’art.2043
c.c. con quelle
contenute nel
diritto di famiglia
e secondariamente fa
leva sulla natura
giuridica e non
soltanto morale dei
doveri nascenti dal
matrimonio,
giungendo ad
affermare che essi
rappresentano una
vera e propria
posizione giuridica
di diritto
soggettivo del
coniuge ed in quanto
tale meritevole di
protezione.
Il Tribunale di
Firenze, invece,
sempre nell’ambito
della cessazione
degli effetti civili
del matrimonio,
basata su ragioni di
abbandono materiale
e spirituale
determinate da
malattia psichica
della moglie
accoglie la domanda
di risarcimento del
danno, basando la
propria decisione su
argomentazioni che,
mirabilmente,
rappresentano la
chiave di lettura
per consentire
l’ingresso della
tutela risarcitoria
nella delicatissima
disciplina del
diritto di famiglia.
Infatti secondo i
giudici fiorentini
nel rapporto di
coniugio i diritti
inviolabili della
persona, quali il
diritto alla salute,
all’immagine, alla
personalità,
all’onore ecc.,
restano sempre e
comunque sacri ed
intangibili, ed ogni
aggressione merita
la risposta punitiva
da parte
dell’ordinamento
anche e soprattutto
con il risarcimento
del danno patito dal
soggetto
“aggredito”.
Discorso diverso se
’illecito rientra
nella fattispecie di
reato di cui
all’art.570 c.p.
(violazione degli
obblighi di
assistenza
familiare) o art.572
c.p. (delitto di
maltrattamento in
famiglia). In tali
casi, la risposta
sanzionatoria
all’illecito penale
è fornita anche
attraverso un nuovo
strumento coniato
dal legislatore con
la L.04/04/2001
n.154 di tutela
contro i soprusi
nell’ambito della
famiglia.