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Il matrimonio è contemplato dalla Costituzione
Italiana tra i diritti e i doveri dei cittadini. In particolare
nell’articolo 29 si legge: "La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare". Poche righe più in là, all’articolo 31, si specifica
che: "La Repubblica agevola con misure economiche e
altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei
compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo".
Quando un uomo e una donna decidono di unirsi in matrimonio possono
scegliere se sposarsi in chiesa o in comune:
legarsi nel vincolo del matrimonio con uno dei due riti, quello
civile celebrato davanti a un ufficiale dello Stato o quello
religioso, celebrato da un ministro del culto cattolico
o da altri culti ammessi dallo Stato, come quello ebraico, valdese,
battista, metodista episcopale.
Nella società italiana di questi anni sta rinascendo un forte
desiderio di legarsi al proprio partner con il vincolo del
matrimonio, sia con rito civile o religioso. La
scelta della modalità è comunque libera, molto personale e relativa
a ogni individuo. Qualunque rito si scelga per celebrare il
matrimonio, tra quelli riconosciuti dallo Stato italiano, la legge
non fa distinzione tra i coniugi che davanti alla Legge del nostro
paese godono degli stessi diritti e doveri. |