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la legge n. 54/2006. modifiche all'art. 155 c.c.
(provvedimenti riguardo i figli) |
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L’articolo 155 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 155. –
(Provvedimenti riguardo ai figli).
Anche in caso di separazione
personale dei genitori il figlio
minore ha il diritto di mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno di essi, di ricevere
cura, educazione e istruzione da
entrambi e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e
con i parenti di ciascun ramo
genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata
dal primo comma, il giudice che
pronuncia la separazione personale
dei coniugi adotta i provvedimenti
relativi alla prole con esclusivo
riferimento all’interesse morale e
materiale di essa. Valuta
prioritariamente la possibilità che
i figli minori restino affidati a
entrambi i genitori oppure
stabilisce a quale di essi i figli
sono affidati, determina i tempi e
le modalità della loro presenza
presso ciascun genitore, fissando
altresì la misura e il modo con cui
ciascuno di essi deve contribuire al
mantenimento, alla cura,
all’istruzione e all’educazione dei
figli. Prende atto, se non contrari
all’interesse dei figli, degli
accordi intervenuti tra i genitori.
Adotta ogni altro provvedimento
relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata
da entrambi i genitori. Le decisioni
di maggiore interesse per i figli
relative all’istruzione,
all’educazione e alla salute sono
assunte di comune accordo tenendo
conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al
giudice. Limitatamente alle
decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può
stabilire che i genitori esercitino
la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente
sottoscritti dalle parti, ciascuno
dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito; il
giudice stabilisce, ove necessario,
la corresponsione di un assegno
periodico al fine di realizzare il
principio di proporzionalità, da
determinare considerando:
-
le
attuali esigenze del figlio;
-
il tenore
di vita goduto dal figlio in
costanza di convivenza con
entrambi i genitori;
-
i tempi
di permanenza presso ciascun
genitore;
-
le
risorse economiche di entrambi i
genitori;
-
la
valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti da
ciascun genitore.
L’assegno è
automaticamente adeguato agli indici
ISTAT in difetto di altro parametro
indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni
di carattere economico fornite dai
genitori non risultino
sufficientemente documentate, il
giudice dispone un accertamento
della polizia tributaria sui redditi
e sui beni oggetto della
contestazione, anche se intestati a
soggetti diversi».
Dopo l’articolo 155 del codice
civile, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, sono inseriti
i seguenti:
«Art.
155-bis. – (Affidamento a un solo
genitore e opposizione
all’affidamento condiviso).
Il giudice può disporre
l’affidamento dei figli ad uno solo
dei genitori qualora ritenga con
provvedimento motivato che
l’affidamento all’altro sia
contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in
qualsiasi momento, chiedere
l’affidamento esclusivo quando
sussistono le condizioni indicate al
primo comma. Il giudice, se accoglie
la domanda, dispone l’affidamento
esclusivo al genitore istante,
facendo salvi, per quanto possibile,
i diritti del minore previsti dal
primo comma dell’articolo 155. Se la
domanda risulta manifestamente
infondata, il giudice può
considerare il comportamento del
genitore istante ai fini della
determinazione dei provvedimenti da
adottare nell’interesse dei figli,
rimanendo ferma l’applicazione
dell’articolo 96 del codice di
procedura civile.
Art.
155-ter. – (Revisione delle
disposizioni concernenti
l’affidamento dei figli).
I genitori hanno diritto di chiedere
in ogni tempo la revisione delle
disposizioni concernenti
l’affidamento dei figli,
l’attribuzione dell’esercizio della
potestà su di essi e delle eventuali
disposizioni relative alla misura e
alla modalità del contributo.
Art.
155-quater. – (Assegnazione della
casa familiare e prescrizioni in
tema di residenza). Il
godimento della casa familiare è
attribuito tenendo prioritariamente
conto dell’interesse dei figli.
Dell’assegnazione il giudice tiene
conto nella regolazione dei rapporti
economici tra i genitori,
considerato l’eventuale titolo di
proprietà. Il diritto al godimento
della casa familiare viene meno nel
caso che l’assegnatario non abiti o
cessi di abitare stabilmente nella
casa familiare o conviva more uxorio
o contragga nuovo matrimonio. Il
provvedimento di assegnazione e
quello di revoca sono trascrivibili
e opponibili a terzi ai sensi
dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi
cambi la residenza o il domicilio,
l’altro coniuge può chiedere, se il
mutamento interferisce con le
modalità dell’affidamento, la
ridefinizione degli accordi o dei
provvedimenti adottati, ivi compresi
quelli economici.
Art.
155-quinquies. – (Disposizioni in
favore dei figli maggiorenni).
Il giudice, valutate le circostanze,
può disporre in favore dei figli
maggiorenni non indipendenti
economicamente il pagamento di un
assegno periodico. Tale assegno,
salvo diversa determinazione del
giudice, è versato direttamente
all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di
handicap grave ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
applicano integralmente le
disposizioni previste in favore dei
figli minori.
Art.
155-sexies. – (Poteri del giudice e
ascolto del minore).
Prima dell’emanazione, anche in via
provvisoria, dei provvedimenti di
cui all’articolo 155, il giudice può
assumere, ad istanza di parte o
d’ufficio, mezzi di prova. Il
giudice dispone, inoltre,
l’audizione del figlio minore che
abbia compiuto gli anni dodici e
anche di età inferiore ove capace di
discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il
giudice, sentite le parti e ottenuto
il loro consenso, può rinviare
l’adozione dei provvedimenti di cui
all’articolo 155 per consentire che
i coniugi, avvalendosi di esperti,
tentino una mediazione per
raggiungere un accordo, con
particolare riferimento alla tutela
dell’interesse morale e materiale
dei figli».
Art. 2. (Modifiche al codice
di procedura civile)
Dopo il terzo
comma dell’articolo 708
del codice di procedura
civile, è aggiunto il seguente:
«Contro i
provvedimenti di cui al terzo comma
si può proporre reclamo con ricorso
alla corte d’appello che si
pronuncia in camera di consiglio. Il
reclamo deve essere proposto nel
termine perentorio di dieci giorni
dalla notificazione del
provvedimento».
Dopo l’articolo 709-bis del codice
di procedura civile, è inserito il
seguente:
«Art.
709-ter. –
(Soluzione
delle controversie e provvedimenti
in caso di inadempienze o
violazioni).
Per la soluzione
delle controversie insorte tra i
genitori in ordine all’esercizio
della potestà genitoriale o delle
modalità dell’affidamento è
competente il giudice del
procedimento in corso. Per i
procedimenti di cui all’articolo 710
è competente il tribunale del luogo
di residenza del minore.
A seguito del
ricorso, il giudice convoca le parti
e adotta i provvedimenti opportuni.
In caso di gravi inadempienze o di
atti che comunque arrechino
pregiudizio al minore od ostacolino
il corretto svolgimento delle
modalità dell’affidamento, può
modificare i provvedimenti in vigore
e può, anche congiuntamente:
-
ammonire il
genitore inadempiente;
-
disporre il
risarcimento dei danni, a carico
di uno dei genitori, nei
confronti del minore;
-
disporre il
risarcimento dei danni, a carico
di uno dei genitori, nei
confronti dell’altro;
-
condannare il
genitore inadempiente al
pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria, da un
minimo di 75 euro a un massimo
di 5.000 euro a favore della
Cassa delle ammende.
I provvedimenti
assunti dal giudice del procedimento
sono impugnabili nei modi ordinari».
Art. 3.
(Disposizioni
penali)
-
In caso di
violazione degli
obblighi di
natura economica
si applica
l’articolo
12-sexies della
legge 1º
dicembre 1970,
n. 898.
Art. 4.
(Disposizioni
finali)
-
Nei casi in cui
il decreto di
omologa dei
patti di
separazione
consensuale, la
sentenza di
separazione
giudiziale, di
scioglimento, di
annullamento o
di cessazione
degli effetti
civili del
matrimonio sia
già stata emessa
alla data di
entrata in
vigore della
presente legge,
ciascuno dei
genitori può
richiedere, nei
modi previsti
dall’articolo
710 del codice
di procedura
civile o
dall’articolo 9
della legge 1º
dicembre 1970,
n. 898, e
successive
modificazioni,
l’applicazione
delle
disposizioni
della presente
legge.
-
Le disposizioni
della presente
legge si
applicano anche
in caso di
scioglimento, di
cessazione degli
effetti civili o
di nullità del
matrimonio,
nonchè ai
procedimenti
relativi ai
figli di
genitori non
coniugati.
Art. 5.
(Disposizione
finanziaria)
-
Dall’attuazione
della presente
legge non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri a
carico della
finanza
pubblica.
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