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l'interdizione e l'inabilitazione - Concetti
generali
L'interdizione e
l'inabilitazione sono degli strumenti istituiti dal legislatore per
tutelare le persone che per una serie di motivi non siano più capaci
di curare i propri interessi. Questi strumenti limitano totalmente o
parzialmente la loro capacità giuridica di agire per evitare che
compiano atti economicamente pregiudizievoli.
L'interdizione
determina l'incapacità assoluta della persona. Può essere interdetto
qualunque maggiorenne che si trovi in una condizione di infermità
mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri affari.
Nella cura dei suoi interessi, l’interdetto verrà sostituito da un
rappresentante legale detto tutore.
L'inabilitazione
invece riduce solo parzialmente la capacità del soggetto e subentra
quando l'infermità mentale non è tale da giustificare
l’interdizione. L’inabilitato deve per legge essere assistito da un
curatore nel compimento di atti di
particolare rilevanza.
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Il tutore e il curatore
Il tutore
L'interdetto, privo della capacità di agire, viene
sostituito nel compimento di atti giuridici da un
tutore. L'incarico dura dieci anni, se però, come
avviene nella maggior parte dei casi, il tutore è un
congiunto dell'interdetto, non vi è limite di tempo.
Accettato l'incarico, il tutore deve prestare giuramento
e procedere tempestivamente all'inventario dei beni
dell'interdicendo dal quale risulterà la sua situazione
patrimoniale attiva e passiva.
Il tutore compie per l'interdetto "atti di ordinaria
amministrazione" cioè tutte quelle attività volte alla
conservazione del patrimonio ed a soddisfare le
necessità generali del rappresentato.
Per il compimento di "atti di straordinaria
amministrazione", cioè atti con cui si dispone del
patrimonio (come l'autorizzazione per l'acquisto di beni
immobili e l'accettazione o rinuncia all'eredità) è
necessario invece il controllo da parte del giudice
tutelare o del tribunale.
Il tutore non potrà inoltre compiere in nome e per conto
dell'interdetto i cosiddetti "atti vietati o
personalissimi":
-
disporre del
proprio corpo (donare gli organi)
-
contrarre
matrimonio o riconoscere un figlio naturale
-
fare donazioni o
testamento
-
amministrare i
beni in comunione legale (l'interdizione è motivo
per chiedere la separazione giudiziale dei beni)
-
votare
Il tutore ha
l'obbligo di tenere regolare contabilità della sua
attività e annualmente rendere conto al giudice
tutelare, è responsabile dei danni patrimoniali causati
dall'omissione dei propri doveri ed è tenuto alla
presentazione della dichiarazione dei redditi del
tutelato, rispondendo di eventuali errori formali o
sostanziali. Può essere rimosso o sospeso dal proprio
ufficio dal giudice tutelare quando abbia tenuto un
comportamento scorretto, o sostituito quando il compito
diventasse gravoso a causa dell'età o per altri motivi.
Il curatore
La nomina del curatore segue le stesse formalità di
quella del tutore cosi' come identiche sono le regole e i requisiti
che riguardano il curatore.
In caso di conflitto di interessi tra curatore ed
inabilitato, è prevista la nomina di un curatore speciale.
Ciò che differenzia sostanzialmente la figura del
curatore da quella del tutore è che nell'amministrazione dei beni
dell'inabilitato il curatore non si sostituisce a questo ma lo
coadiuva, ne integra la volontà. Non svolge quindi attività di
rappresentanza, ma presta solo la propria assistenza.
I compiti del curatore riguardano esclusivamente atti
patrimoniali, mentre, per quelli personali l'inabilitato può agire
in modo autonomo. |