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  l'Interdizione e l'inabilitazione
 

1 l'interdizione e l'inabilitazione - Concetti generali

L'interdizione e l'inabilitazione sono degli strumenti istituiti dal legislatore per tutelare le persone che per una serie di motivi non siano più capaci di curare i propri interessi. Questi strumenti limitano totalmente o parzialmente la loro capacità giuridica di agire per evitare che compiano atti economicamente pregiudizievoli.

L'interdizione determina l'incapacità assoluta della persona. Può essere interdetto qualunque maggiorenne che si trovi in una condizione di infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri affari. Nella cura dei suoi interessi, l’interdetto verrà sostituito da un rappresentante legale detto tutore.

L'inabilitazione invece riduce solo parzialmente la capacità del soggetto e subentra quando l'infermità mentale non è tale da giustificare l’interdizione. L’inabilitato deve per legge essere assistito da un curatore nel compimento di atti di particolare rilevanza.

2 Il tutore e il curatore

Il tutore
L'interdetto, privo della capacità di agire, viene sostituito nel compimento di atti giuridici da un tutore. L'incarico dura dieci anni, se però, come avviene nella maggior parte dei casi, il tutore è un congiunto dell'interdetto, non vi è limite di tempo. Accettato l'incarico, il tutore deve prestare giuramento e procedere tempestivamente all'inventario dei beni dell'interdicendo dal quale risulterà la sua situazione patrimoniale attiva e passiva.
Il tutore compie per l'interdetto "atti di ordinaria amministrazione" cioè tutte quelle attività volte alla conservazione del patrimonio ed a soddisfare le necessità generali del rappresentato.
Per il compimento di "atti di straordinaria amministrazione", cioè atti con cui si dispone del patrimonio (come l'autorizzazione per l'acquisto di beni immobili e l'accettazione o rinuncia all'eredità) è necessario invece il controllo da parte del giudice tutelare o del tribunale.
Il tutore non potrà inoltre compiere in nome e per conto dell'interdetto i cosiddetti "atti vietati o personalissimi":

  • disporre del proprio corpo (donare gli organi)

  • contrarre matrimonio o riconoscere un figlio naturale

  • fare donazioni o testamento

  • amministrare i beni in comunione legale (l'interdizione è motivo per chiedere la separazione giudiziale dei beni)

  • votare

Il tutore ha l'obbligo di tenere regolare contabilità della sua attività e annualmente rendere conto al giudice tutelare, è responsabile dei danni patrimoniali causati dall'omissione dei propri doveri ed è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi del tutelato, rispondendo di eventuali errori formali o sostanziali. Può essere rimosso o sospeso dal proprio ufficio dal giudice tutelare quando abbia tenuto un comportamento scorretto, o sostituito quando il compito diventasse gravoso a causa dell'età o per altri motivi.

Il curatore
La nomina del curatore segue le stesse formalità di quella del tutore cosi' come identiche sono le regole e i requisiti che riguardano il curatore.
In caso di conflitto di interessi tra curatore ed inabilitato, è prevista la nomina di un curatore speciale.
Ciò che differenzia sostanzialmente la figura del curatore da quella del tutore è che nell'amministrazione dei beni dell'inabilitato il curatore non si sostituisce a questo ma lo coadiuva, ne integra la volontà. Non svolge quindi attività di rappresentanza, ma presta solo la propria assistenza.
I compiti del curatore riguardano esclusivamente atti patrimoniali, mentre, per quelli personali l'inabilitato può agire in modo autonomo.

 
 
 
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1 l'interdizione e l'inabilitazione - Concetti generali
2 il tutore e il curatore
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