Il presente sito è stato realizzato in
conformità degli artt.
17
- 17bis
- 18 -19 del
Codice Deontologico
Forense (aggiornato al 14/12/2006), nonché nel rispetto del D.Lgs. 70/2003 emanato in
attuazione della Dir. 2000/31/CE in materia di servizi della società
dell'informazione. Non costituisce in alcun modo pubblicità espressa od occulta dello
Studio legale RINA, vietata dai precitati articoli del Codice Deontologico Forense, ma
carattere meramente informativo e divulgativo delle attività svolte dal
professionista in essere. L'autore proprietario è Cosimo Antonio RINA,
avvocato iscritto al relativo Ordine Professionale di Matera. Tutti i
diritti riservati
Estratto dal Codice
Deontologico Forense
ART. 17
Informazioni sull'attività professionale
- Informazioni sull’esercizio professionale. –
È consentito all’avvocato
dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo
correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della
professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
L’informazione è data con l’osservanza delle disposizioni che seguono. I
- Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi
consentiti: ........
– i siti web e le reti telematiche (Internet),
purché propri
dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei
limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio
dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a
procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza
entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi
vietati:
– l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze
gratuite, in proprio o su siti di terzi.
II - Quanto ai contenuti
della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati: – i dati
personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e
fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione
del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri
pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativo
alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale
esercitata);
B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito
web per l’offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi: –
indicazione dei dati anagrafici, p. Iva e Consiglio dell’ordine di
appartenenza; – impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice
deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione
dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione; –
indicazione della persona responsabile; – specificazione degli estremi
della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle
prestazioni on-line e indicazione dei massimali; – indicazione delle
vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi
vietati: – i dati che riguardano terze persone; – i nomi dei clienti (il
divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti); –
le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
– i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio
che la prima consultazione è gratuita); – le percentuali delle cause
vinte o l’esaltazione dei meriti; – il fatturato individuale o dello
studio; – le promesse di recupero; – l’offerta comunque di servizi (in
relazione a quanto disposto dall’art. 19 del codice deontologico).
ART. 17 bis
Modalità dell'informazione
L’avvocato che intende dare informazione sulla
propria attività professionale deve indicare:
•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei
professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione
sia svolto in forma associata o societaria;
•) il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei
componenti lo studio;
•) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i
recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail
e del sito web, se attivato.
•) il titolo professionale che consente all’avvocato straniero
l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio
all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive
comunitarie.
Può indicare:
•) i titoli accademici;
•) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti
universitari;
•) l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
•) i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di
questi, eventuali materie di attività prevalente;
•) le lingue conosciute;
•) il logo dello studio;
•) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità
professionale;
•) l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che
intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare
presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione
in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del
campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
dallo Stato.
L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e
direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla
società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al
Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui
è espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve
indicare i dati previsti dal primo comma.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari
mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
ART. 18. -
Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione
l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel
rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e
riservatezza.
I - II difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo
interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di
stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II - In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli
altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare
la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri
clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di
informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì
di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del
cliente.
III - E' consentito all'avvocato, previo parere favorevole del Consiglio
dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi
di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche
fisse televisive o radiofoniche.
ART. 19
Divieto di accaparramento di clientela
-
Divieto di accaparramento di clientela. – È vietata l’offerta di
prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta
all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o
procacciatori o altri mezzi illeciti.