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informativa deontologica
 

Il presente sito è stato realizzato in conformità degli artt. 17 - 17bis - 18 -19 del Codice Deontologico Forense (aggiornato al 14/12/2006), nonché nel rispetto del D.Lgs. 70/2003 emanato in attuazione della Dir. 2000/31/CE in materia di servizi della società dell'informazione. Non costituisce in alcun modo pubblicità espressa od occulta dello Studio legale RINA, vietata dai precitati articoli del Codice Deontologico Forense, ma carattere meramente informativo e divulgativo delle attività svolte dal professionista in essere. L'autore proprietario è Cosimo Antonio RINA, avvocato iscritto al relativo Ordine Professionale di Matera. Tutti i diritti riservati

Estratto dal Codice Deontologico Forense

ART. 17 Informazioni sull'attività professionale

 - Informazioni sull’esercizio professionale. – È consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. L’informazione è data con l’osservanza delle disposizioni che seguono. I - Quanto ai mezzi di informazione:

A) Devono ritenersi consentiti: ........
i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.

B) Devono ritenersi vietati:
– l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi.

II - Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati: – i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale esercitata);
B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per l’offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi: – indicazione dei dati anagrafici, p. Iva e Consiglio dell’ordine di appartenenza; – impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione; – indicazione della persona responsabile; – specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali; – indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi.

C) Devono ritenersi vietati: – i dati che riguardano terze persone; – i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti); – le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge); – i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio che la prima consultazione è gratuita); – le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti; – il fatturato individuale o dello studio; – le promesse di recupero; – l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’art. 19 del codice deontologico).

ART. 17 bis Modalità dell'informazione
L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
•) il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
•) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
•) il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
•) i titoli accademici;
•) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
•) l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
•) i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
•) le lingue conosciute;
•) il logo dello studio;
•) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
•) l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.
L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

ART. 18. - Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
I - II difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II - In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
III - E' consentito all'avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

ART. 19 Divieto di accaparramento di clientela

- Divieto di accaparramento di clientela. – È vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.

 
 




























































































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