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Per il codice
civile la famiglia è un'unione stabile tra un
uomo e una donna, generalmente
ampliato in conseguenza della nascita dei figli che, almeno sino al
compimento della maggiore età, convivono con i genitori,
tutti legati da vincoli affettivi e di sangue ed in cui la
solidarietà si traduce in norme di comportamento: poste dalla
morale, dal costume, dalla religione che i consociati osservano
spontaneamente.
La nostra
Costituzione, invece, afferma che "la Repubblica riconosce i
diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio". Inutile forse
sottolineare come la realtà d'oggi si allontani in parte da queste
rigide definizioni. E se l'istituto del matrimonio sta perdendo il
suo smalto, crescono le convivenze.
ESTRATTO
DALLA COSTITUZIONE ITALIANA:
TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce
i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio.
Il matrimonio è
ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.
Art. 30
È dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche
se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità
dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti.
La legge assicura ai
figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti
per la ricerca della paternità.
Art. 31
La Repubblica agevola
con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità,
l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo |