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il divorzio
  l divorzio - Concetti generali

Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile. In base all'articolo 1 della legge numero 898 del 1970, il divorzio può essere pronunciato solo con una sentenza dopo che il giudice abbia accertato la concreta impossibilità di una conciliazione e l'esistenza di una delle cause di divorzio tassativamente previste.

  1 Quando si può fare richiesta di divorzio?
  Quando è stata pronunciata con sentenza definitiva la separazione giudiziale fra i coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale e siano trascorsi tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale.
  • Quando un coniuge è stato condannato, anche per fatti anteriormente commessi, all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità (incesto, violenza carnale, costrizione o sfruttamento della prostituzione, omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio del coniuge...).
  • Quando uno dei coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero un nuovo matrimonio.
  • Quando il matrimonio non è stato consumato.
  • Quando è passata in giudicato la sentenza con cui l'altro coniuge ha cambiato sesso.
  2 Qual'é la procedura di divorzio introdotta con la Legge 80/2005?

La procedura per l'ottenimento del divorzio varia a seconda che lo stesso sia consensuale e contenzioso.

 

Qualora sussista l'accordo tra i due coniugi, la domanda di divorzio può anche essere presentata congiuntamente da entrambi davanti al tribunale in cui uno dei due abbia la residenza o il domicilio. Al contrario se non sussiste l'accordo, il coniuge che vuole il divorzio può presentare il ricorso, contenente la domanda di scioglimento del matrimonio e quindi di divorzio, con l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda.  

3 Qual'é la forma della domanda?

Forma della domanda

(art. 706 c.p.c.): La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
 

(art. 707 c.p.c.) I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

(art. 708 c.p.c.) All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore

  4 Dopo la sentenza di divorzio a chi vengono affidati i figli minori?
 

Il tribunale, con l'emanazione della sentenza di divorzio o di separazione, sceglie il coniuge a cui affidare i figli facendo esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi.
Il genitore a cui sono stati affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi, salva diversa disposizione del Tribunale, ma le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori di comune accordo. Di fatto anche il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di partecipare e vigilare sull'educazione e istruzione del figlio, partecipando alle decisioni importanti che riguardano quest'ultimo.

Alcune volte il tribunale può stabilire l'affidamento congiunto o alternato dei figli ad entrambi i genitori. L'affidamento congiunto si ha quando entrambi i genitori mantengono il diritto di convivere con i figli. L'affidamento alternato si ha, invece, quando i figli vengono affidati alternativamente e quindi per periodi prestabiliti a uno o all'altro

 Il genitore non affidatario conserva il diritto-dovere di contribuire al mantenimento dei figli e di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Per questa ragione deve essere avere la possibilità di visitare periodicamente i figli e di trascorrere con loro periodi di tempo.

  5 Il mantenimento della prole?
 

Il coniuge al quale sono affidati i figli ha diritto a percepire un contributo economico, da parte del coniuge non affidatario, per il loro mantenimento.

Il coniuge affidatario potrà naturalmente gestire le somme versate a titolo di contributo dall'altro coniuge secondo il proprio apprezzamento.

Il coniuge obbligato al versamento ha la facoltà di ricorrere al giudice qualora siano state assunte decisioni contrarie all'interesse dei minori.

La sentenza di divorzio ha precise conseguenze patrimoniali e nei rapporti con i figli. Il Parlamento ha modificato l'art. 155 del codice civile, recante disposizioni in merito a separazione dei genitori e affido dei figli.

 
 
 
  Sommario:
  Il divorzio - Concetti generali
1 Quando si può fare richiesta di divorzio?
2 Qual'é la La procedura di divorzio introdotta con la Legge 80/2005?
3 Qual'é la forma della domanda
4 Dopo la sentenza di divorzio a chi vengono affidati i figli minori?
5 Il mantenimento della prole?
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