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Qualora
sussista l'accordo tra i due coniugi, la domanda
di divorzio può anche essere presentata
congiuntamente da entrambi davanti al tribunale
in cui uno dei due abbia la residenza o il
domicilio. Al contrario se non sussiste
l'accordo, il coniuge che vuole il divorzio può
presentare il ricorso, contenente la domanda di
scioglimento del matrimonio e quindi di
divorzio, con l'esposizione dei fatti sui quali
tale domanda si fonda.
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Qual'é la forma della domanda?
Forma della
domanda
(art. 706
c.p.c.): La domanda di separazione
personale si propone al tribunale del luogo
dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero,
in mancanza, del luogo in cui il coniuge
convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso
che deve contenere l'esposizione dei fatti sui
quali la domanda e' fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente
all'estero, o risulti irreperibile, la domanda
si propone al tribunale del luogo di residenza o
di domicilio del ricorrente, e, se anche questi
e' residente all'estero, a qualunque tribunale
della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al
deposito in cancelleria, fissa con decreto la
data dell'udienza di comparizione dei coniugi
davanti a sé, che deve essere tenuta entro
novanta giorni dal deposito del ricorso, il
termine per la notificazione del ricorso e del
decreto, ed il termine entro cui il coniuge
convenuto può depositare memoria difensiva e
documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva
sono allegate le ultime dichiarazioni dei
redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di
figli legittimi, legittimati o adottati da
entrambi i coniugi durante il matrimonio.
(art. 707 c.p.c.) I coniugi debbono comparire
personalmente davanti al presidente con
l'assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la
domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il
presidente può fissare un nuovo giorno per la
comparizione, ordinando che la notificazione del
ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
(art. 708 c.p.c.)
All'udienza di comparizione il presidente deve
sentire i coniugi prima separatamente e poi
congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa
redigere il processo verbale della
conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente,
anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i
rispettivi difensori, da' con ordinanza i
provvedimenti temporanei e urgenti che reputa
opportuni nell'interesse della prole e dei
coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa
udienza di comparizione e trattazione davanti a
questi. Nello stesso modo il presidente
provvede, se il coniuge convenuto non compare,
sentiti il ricorrente ed il suo difensore |
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Il
tribunale, con l'emanazione della sentenza
di divorzio o di separazione, sceglie il
coniuge a cui affidare i figli facendo
esclusivo riferimento all'interesse morale e
materiale degli stessi.
Il genitore a cui sono stati affidati i
figli ha l'esercizio esclusivo della potestà
su di essi, salva diversa disposizione del
Tribunale, ma le decisioni di maggiore
interesse per i figli devono essere adottate
da entrambi i genitori di comune accordo. Di
fatto anche il genitore non affidatario ha
il diritto e il dovere di partecipare e
vigilare sull'educazione e istruzione del
figlio, partecipando alle decisioni
importanti che riguardano quest'ultimo.
Alcune
volte il tribunale può stabilire
l'affidamento congiunto o alternato dei
figli ad entrambi i genitori. L'affidamento
congiunto si ha quando entrambi i genitori
mantengono il diritto di convivere con i
figli. L'affidamento alternato si ha,
invece, quando i figli vengono affidati
alternativamente e quindi per periodi
prestabiliti a uno o all'altro
Il
genitore non affidatario conserva il diritto-dovere di
contribuire al mantenimento dei
figli e di vigilare sulla loro istruzione
ed educazione. Per questa ragione deve
essere avere la possibilità di visitare periodicamente i
figli e di trascorrere con loro periodi di tempo.
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Il coniuge
al quale sono affidati i figli ha diritto a
percepire un contributo economico, da parte
del coniuge non affidatario, per il loro
mantenimento.
Il coniuge
affidatario potrà naturalmente gestire le
somme versate a titolo di contributo
dall'altro coniuge secondo il proprio
apprezzamento.
Il coniuge
obbligato al versamento ha la facoltà di
ricorrere al giudice qualora siano state
assunte decisioni contrarie all'interesse
dei minori.
La
sentenza di divorzio ha precise conseguenze
patrimoniali e nei rapporti con i figli. Il
Parlamento ha modificato l'art. 155 del
codice civile, recante disposizioni in
merito a separazione dei genitori e
affido dei figli.
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