Nel vasto
panorama del contenzioso giudiziario,
sia a livello nazionale che a livello
territoriale, sicuramente le cause di
separazione e divorzio stanno assumendo
una incidenza notevole con progressivo
aumento. Tale situazione è frutto del
mutare dei tempi con l’adattamento dei
rapporti affettivi a dinamiche di
contatti sociali più veloci e magari,
anche effimeri, o semplicemente è frutto
di valutazioni immediate di convenienza,
nel senso che specie laddove vi è un
certo margine di autonomia economica,
non si è disposti a tollerare unioni
incerte o tempestose o foriere di litigi
ed incomprensioni, preferendo aderire
subito alla soluzione della separazione.
Anche il
livello sociale non è più un termine di
differenziazione, nel senso che dette
cause non sono più un lusso per pochi,
ma rappresentano ormai una strada scelta
da una fascia di popolazione molto
variegata.
Secondo
l’esperienza giurisprudenziale corrente,
si è constatato che le cause di
separazione giudiziale sono iniziate per
lo più dalle donne, mentre quelle di
divorzio dagli uomini. Il che denota che
l’esigenza di risolvere il problema
“crisi matrimoniale” è più sentita dalle
donne, verosimilmente incoraggiate da un
certo margine di autonomia economica che
riescono a garantirsi anche con attività
lavorative precarie e/o saltuarie, e
decisamente affrancate dagli stereotipi
culturali ormai passati, seppure
tenacemente radicati nel nostro ambiente
culturale, di “dover sopportare” e
“dover tacere” angherie, spesso
psicologiche, disagi ed incomprensioni
del rapporto matrimoniale. Sono poi gli
uomini a sentire l’esigenza di
raggiungere lo scioglimento definitivo,
spesso in vista di nuove nozze.
Nell’ambito di tali dinamiche è cambiata
anche la figura ed il ruolo del
coniuge non affidatario della prole.
Infatti fino a circa 10-15 anni fa era
scontato l’affidamento del minore alla
madre, con ruolo da parte del padre di
coniuge non affidatario con la
regolamentazione di un certo diritto di
visita.
Oggi,
invece, è più marcata la presenza di
padri che chiedono l’affidamento anche
esclusivo, al di là di situazioni limite
o patologiche che sconsigliano
l’affidamento alla madre.
In buona sostanza si constata l’aumento
di padri che hanno volontà di seguire in
maniera più precisa ed assorbente le
vicende educative e di crescita dei
propri figli, abiurando il ruolo passivo
di meri informati, ed auspicando,
invece, il ruolo attivo di educatori ed
amici dei propri figli.
Anzi,
anche alla luce del disposto dell’art. 4
l.1970 n.898, spesso si profila come
soluzione l’affidamento congiunto od
alternato: tuttavia si ritiene che
la prima soluzione è piuttosto
impegnativa sotto il profilo della
gestione, nel senso che presuppone una
adeguata capacità e maturità dei coniugi
di interagire per venire incontro alle
esigenze del minore, nel rispetto della
reciproca riservatezza ed autonomia;
mentre la seconda soluzione spesso
impone al minore lo stress da
bilocazione che tra l’altro non è
ottimale per un sereno sviluppo
psico-fisico.
In
particolare in riferimento
all’affidamento congiunto (pur auspicato
da recente giurisprudenza e dottrina) si
è di fatto constato una difficoltà di
adattamento socio-ambientale a tale tipo
di soluzione, nel senso che in contesti
territoriali, quali il nostro
(considerando l’esperienza sociale
dell’agglomerato urbano medio-piccolo),
è difficile che i coniugi separandi
accettino l’idea di avere comunque dei
contatti resi necessari da detto tipo di
affidamento; né in ogni caso, nella
maggior parte dei casi, i coniugi
appaiono avere un adeguato livello di
elasticità per riuscire a non incorrere,
in ogni situazione di interazione, in
occasioni di contesa e litigio.
In effetti
nel nostro contesto territoriale la
maggior parte delle separazioni sono
vissute come eventi che coinvolgono non
solo i coniugi tout court, ma
interi complessi familiari, risultando
spesso sussistere vere e proprie
contrapposizioni tra gruppi.
Ragion per
cui spesso si prospetta, nell’intento di
tutelare in ultima analisi soprattutto
la tranquillità dei minori, il regime di
separazione con affidamento esclusivo,
previa regolamentazione specifica del
diritto di visita.
Anzi si constata che il più delle volte
i coniugi, chiesto l’affidamento
esclusivo ad uno dei due, che comunque
è, molto spesso, statisticamente, la
madre, si rimettono al Tribunale per
puntuali ed articolate regolamentazioni
che coprano ogni possibile momento
significativo dell’anno solare, dalle
ferie natalizie e pasquali (con le
opportune specificazioni in riferimento
a ciascuna festività) sino alle ferie
estive, nonché ai compleanni ed
onomastici di genitori e figli.
Ciò che in
ogni caso la giurisprudenza ha
assimilato dalla esperienza corrente è
l’esigenza di garantire al coniuge non
affidatario, sia esso padre o madre, un
adeguato ed effettivo diritto di visita,
nel senso che tale diritto non deve né
può consistere nel riconoscere un
marginale e contenutissimo orario per
l’incontro figlio-genitore, onde
soddisfare un formale contatto od
approccio, ma nel riconoscere una
adeguata porzione di tempo utile
in cui il minore ha cioè tempo e modo
sufficienti di “conoscere” detto
genitore, nel senso di farne proprie,
come esperienza viva le attitudini
affettive e gli aspetti caratteriali.
Forse tale ultima esigenza di
conoscenza ha lo stesso peso ed
importanza dell’esigenza di comunicare
affetto al minore da parte del genitore,
in quanto conoscenza ed affetto
sono bagagli indispensabili per la
serena crescita del minore .
In tal
senso secondo costante Giurisprudenza
con i provvedimenti riguardanti i minori
il Giudice della separazione dei coniugi
deve assicurare in difetto di specifiche
situazioni ostative, il mantenimento dei
rapporti tra figli e genitore non
affidatario, nei limiti compatibili con
la frattura del nucleo familiare, tenuto
conto che l’equilibrato sviluppo della
prole, cui devono tendere detti
provvedimenti, necessita dell’apporto di
entrambi i genitori (cfr: Cass. Civ.
Sez. I 9.8.1990 m.8109). Infatti il
coniuge non affidatario, secondo
l’espresso disposto dell’art. 155 comma
III cc, ha il diritto di vedersi
assicurato una sufficiente possibilità
di rapporti con il figlio minore
affidato all’altro coniuge, sia al fine
di essere in grado di guadagnarsi
l’affetto ed il rispetto del figlio
stesso, sia al fine di conservare e
rafforzare i rapporti affettivi con il
figlio, oltre ad avere il dovere
di contribuire adeguatamente al
mantenimento economico ed all’educazione
del minore.
Tuttavia
il diritto di visita del coniuge non
affidatario non ha carattere assoluto,
ma resta viceversa subordinato ai
preminenti interessi morali e materiali
dei minori. Sicchè ben può essere
limitato od anche disconosciuto (nel
senso di poter essere sospeso) dal
Giudice ove ricorrono gravi e
comprovate ragioni di incompatibilità
del suo esercizio con la salute
psico-fisica del minore stesso (
cfr: Cass. Civ. Sez. I 9.7.1989 n.3249;
Cass. Civ. Sez.I 22.9.1999 n.6312). Tali
gravi motivi non possono essere
ricondotti unicamente alla pregressa
condotta del genitore, nel senso che non
può essere negato per considerazioni di
tipo sanzionatorio attinenti a
responsabilità nella separazione (cfr.
Cass. Civ. Sez. I 9.5.1985 n.2882),
occorrendo invece avere riguardo, in
caso di gravi condotte pregresse,
soprattutto all’impatto psicologico sui
minori delle vicende dalle quali si fa
derivare la sospensione del diritto di
visita ( cfr: Cass. Civ. Sez. I
12.7.1994 n.6548).
Un
significativo termine di riferimento è
la capacità autodeterminativa del
minore, sia in senso positivo, come
scelta del genitore a cui essere
affidato o con cui regolare il diritto
di visita, sia in senso inverso
negativo: la volontà del minore,
infatti, può essere tenuta presente dal
Giudice della separazione specie se il
minore è già in età adolescenziale (si è
spesso ritenuta utile ai fini della
decisione anche l’audizione di minori di
età inferiore ad anni 12, specie se per
tale audizione si è ricorso al
contestuale ausilio ed assistenza di un
esperto di psicologia minorile e/o
mediazione familiare): in tal senso
l’eventuale rifiuto, per esempio,
espresso è ricondotto a specifiche e
concrete difficoltà e/o disagi da parte
dello stesso nella visita del genitore
non affidatario può essere
giustificativo della sospensione del
diritto di visita (emblematico caso di
Trib. Catania 17.4.1996 relativo a prole
adolescente che rifiuta di vedere il
padre allegando di non volere subire
l’ossessionante, continuo recriminare
paterno contro la madre).
Alla luce
delle considerazioni fin qui svolte è
agevole ritenere che il diritto di
visita non può essere considerato un
diritto disponibile, ovvero come un
diritto a cui le parti possono
rinunciare per decisione unilaterale o
per determinazione in accordo: infatti
il diritto di visita del genitore non
affidatario trova il suo fondamento
giuridico in primis nella tutela del
minore, ovvero nell’intento di garantire
a questo ultimo un adeguato e sereno
sviluppo psicologico e crescita emotiva,
in cui il contributo delle due figure
genitoriali è da reputarsi necessario,
specie se equilibrato, anche se
nell’ambito della particolare
organizzazione di vita che la
separazione impone.
Per le
ragioni appena espresse una rinuncia
del diritto di visita espressa dal
coniuge avente diritto ovvero espressa
da entrambi i coniugi, in accordo sullo
specifico punto, potrebbe non essere
omologabile in sede di separazione
consensuale ovvero non ratificabile in
sede di separazione giudiziale con
conclusioni congiunte, in quanto
contrastante con il primario interesse
di tutela del minore.
Rimane in
ogni caso la convinzione che in tale
materia le decisioni ottimali sono
quelle che le parti riescono a far
adottare senza rimettersi passivamente
ed acriticamente alle decisioni del
Giudicante, ma evidenziando in modo
saggio e ponderato le effettive
necessità di vita sia degli stessi che
del minore.