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18-01-2005 sez. III , sentenza n° 876
La pacca sul sedere, anche se
repentina e insoddisfacente, è violenza sessuale
Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO: La Corte di
Appello di Trieste, con sentenza emessa il 19/02/04, in riforma
della sentenza del Tribunale di Tolmezzo, in data 2/03/01,
appellata dal PG della Corte di Appello di Trieste nei confronti
di P. I., imputato dei reati di cui agli artt. 609 bis c.p. (n.
1 della rubrica), 527 c.p. (n. 2 c.p.); 594 c.p. (n. 3 c.p.), in
ordine ai quali era stato assolto nel giudizio di 1° grado,
perché il fatto non sussiste, dichiarava il P. colpevole dei
reati ascrittigli e, ritenuta l’ipotesi di cui al 2° comma
dell’art. 609 bis c.p., lo condannava alla pena di anni uno e
mesi due di reclusione; pena sospesa e non menzione.
L’interessato proponeva ricorso per Cassazione denunciando
violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. In particolare
il ricorrente esponeva: che la motivazione della decisione
impugnata era carente, contraddittoria e si fondava su una
errata valutazione delle risultanze processuali; che la condotta
contestata all’imputato non concretizzava il reato di violenza
sessuale, ex art. 609 bis c.p., bensì la fattispecie
contravvenzionale di molestia o disturbo alle persone, con
conseguente estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della
sentenza impugnata. Il PG della Cassazione, nella pubblica
udienza del 3/12/04, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Il ricorso è infondato. La
Corte Territoriale, mediante un procedimento argomentativi privo
di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in odo
esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della
decisione. In particolare, per quanto attiene al reato di cui
all’art. 609 bis c.p. )capo 1 della rubrica), la Corte
Territoriale ha ricostruito con precisione il contesto in cui si
è svolta la vicenda in esame. Ha accertato la credibilità
soggettiva ed oggettiva della persona offesa, P. M., le cui
dichiarazioni sono state confermate dalla madre e dal fidanzato
della stessa. Il racconto della donna si presenta coerente e
plausibile nella sua attualità; inoltre non è inficiato da
risultanze processuali di segno opposto, come congruamente
motivato nella decisione impugnata. Tanto affermato, va subito
aggiunto che le questioni dedotte sul punto in esame
costituiscono, nella sostanza, censure in punto di fatto, poiché
non attengono ad errori di diritto o vizi di motivazione, bensì
alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in
realtà, una rilettura delle risultanze probatorie onde pervenire
ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, più
favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di
censure non consentite in sede di legittimità, perché in
violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p. Parimenti
è infondata la censura attinente alla qualificazione giuridica
del fatto. La condotta del P., concretizzatasi nel reiterato
palpeggiamento libidinoso del sedere di P. M., approfittando
della menomata condizione della donna la quale, intenta a
telefonare presso la cabina telefonica sita nella piazzetta del
paese di Bordano, non era in grado di ostacolare un toccamento
repentino ed imprevedibile, realizza certamente la fattispecie
criminosa di cui all’art. 609 bis c.p. Al riguardo va ribadito
che rientrano nella nozione rilevante ai fini della norma di cui
all’art. 609 bis c.p., tutti gli atti sessuali indirizzati verso
zone erogene, idonei a compromettere la libera determinazione
del soggetto passivo in ordine alla sua sessualità, connotati
dalla costrizione, abuso di inferiorità fisica e psichica. Ne
rileva ai fini della consumazione del reato di violenza
sessuale, il fatto che l’atto sessuale sia di breve durata e che
non abbia determinato la soddisfazione erotica del soggetto
attivo (vedi anche Cass. Sez. III Sent. n. 7722 del 4/7/2000,
ud. 2/5/2000, rv. 217012). Non risultano essere state dedotte
nel ricorso de quo ulteriori censure ne in ordine alla
determinazione della pena, ne in ordine ai restanti reati di cui
ai capi 2° e 3° della rubrica. Va respinto, pertanto, il ricorso
proposto da P. I., con conseguente condanna dello stesso al
pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi
Euro 1700, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
alla rifusione alla parte civile costituita dalle spese e
compensi del presente grado, che liquida in complessive Euro
1700,00 più IVA e CA, di cui 1500, 00 per onorari di difesa.
Roma, 3/12/04. Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2005. |