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la pacca sul sedere
 

18-01-2005 sez. III , sentenza n° 876
La pacca sul sedere, anche se repentina e insoddisfacente, è violenza sessuale
Corte di Cassazione


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: La Corte di Appello di Trieste, con sentenza emessa il 19/02/04, in riforma della sentenza del Tribunale di Tolmezzo, in data 2/03/01, appellata dal PG della Corte di Appello di Trieste nei confronti di P. I., imputato dei reati di cui agli artt. 609 bis c.p. (n. 1 della rubrica), 527 c.p. (n. 2 c.p.); 594 c.p. (n. 3 c.p.), in ordine ai quali era stato assolto nel giudizio di 1° grado, perché il fatto non sussiste, dichiarava il P. colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuta l’ipotesi di cui al 2° comma dell’art. 609 bis c.p., lo condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione; pena sospesa e non menzione. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione denunciando violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. In particolare il ricorrente esponeva: che la motivazione della decisione impugnata era carente, contraddittoria e si fondava su una errata valutazione delle risultanze processuali; che la condotta contestata all’imputato non concretizzava il reato di violenza sessuale, ex art. 609 bis c.p., bensì la fattispecie contravvenzionale di molestia o disturbo alle persone, con conseguente estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata. Il PG della Cassazione, nella pubblica udienza del 3/12/04, ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE: Il ricorso è infondato. La Corte Territoriale, mediante un procedimento argomentativi privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in odo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione. In particolare, per quanto attiene al reato di cui all’art. 609 bis c.p. )capo 1 della rubrica), la Corte Territoriale ha ricostruito con precisione il contesto in cui si è svolta la vicenda in esame. Ha accertato la credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, P. M., le cui dichiarazioni sono state confermate dalla madre e dal fidanzato della stessa. Il racconto della donna si presenta coerente e plausibile nella sua attualità; inoltre non è inficiato da risultanze processuali di segno opposto, come congruamente motivato nella decisione impugnata. Tanto affermato, va subito aggiunto che le questioni dedotte sul punto in esame costituiscono, nella sostanza, censure in punto di fatto, poiché non attengono ad errori di diritto o vizi di motivazione, bensì alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, una rilettura delle risultanze probatorie onde pervenire ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p. Parimenti è infondata la censura attinente alla qualificazione giuridica del fatto. La condotta del P., concretizzatasi nel reiterato palpeggiamento libidinoso del sedere di P. M., approfittando della menomata condizione della donna la quale, intenta a telefonare presso la cabina telefonica sita nella piazzetta del paese di Bordano, non era in grado di ostacolare un toccamento repentino ed imprevedibile, realizza certamente la fattispecie criminosa di cui all’art. 609 bis c.p. Al riguardo va ribadito che rientrano nella nozione rilevante ai fini della norma di cui all’art. 609 bis c.p., tutti gli atti sessuali indirizzati verso zone erogene, idonei a compromettere la libera determinazione del soggetto passivo in ordine alla sua sessualità, connotati dalla costrizione, abuso di inferiorità fisica e psichica. Ne rileva ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, il fatto che l’atto sessuale sia di breve durata e che non abbia determinato la soddisfazione erotica del soggetto attivo (vedi anche Cass. Sez. III Sent. n. 7722 del 4/7/2000, ud. 2/5/2000, rv. 217012). Non risultano essere state dedotte nel ricorso de quo ulteriori censure ne in ordine alla determinazione della pena, ne in ordine ai restanti reati di cui ai capi 2° e 3° della rubrica. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da P. I., con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 1700, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione alla parte civile costituita dalle spese e compensi del presente grado, che liquida in complessive Euro 1700,00 più IVA e CA, di cui 1500, 00 per onorari di difesa. Roma, 3/12/04. Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2005.

 

























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