La Terza Sezione
Penale della
Corte di
Cassazione (Sent.
13983/2008) ha stabilito che sussiste il reato di
violenza sessuale anche nel caso in cui, in un rapporto
coniugale, la donna non esprima esplicitamente al
compagno il suo rifiuto al rapporto sessuale. In tema di
reati contro la libertà sessuale, infatti, secondo gli
Ermellini, nei rapporti tra coniugi, non ha valore
scriminante il fatto che la donna non si opponga
esplicitamente al rapporto e lo subisca. In tal caso,
infatti, si può ugualmente configurare la sussistenza di
un costringimento psicofisico idoneo a incidere sulla
libertà di autodeterminazione delle persone (e quindi
del reato) e ciò nel caso in cui si provi che l'autore
del fatto, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito
della
compagna agli atti sessuali.
Con questa decisione la
Corte ha confermato la condanna a un marito che
continuava ad avere rapporti con la moglie nonostante
fosse a conoscenza che lei non volesse. La donna,
infatti, non esprimeva esplicitamente il suo dissenso,
solo ed esclusivamente per evitare scenate indecenti
davanti ai figli.
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