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20-05-2005 sez. V , sentenza n° 19378
L'appellativo "marocchino" rivolto con
attitudine di spregio integra l'ingiuria
Corte di Cassazione
Svolgimento del
processo:
S.
Saverio è stato condannato dal Tribunale di Asti alla pena della
reclusione, per ingiuria e lesioni volontarie, in continuazione.
La corte d’appello di Torino ha confermato, sulla scorta delle
deposizioni testimoniali e del referto sanitario. Ricorre il
difensore, deducendo il vizio di motivazione:il teste B.,
dirigente della ditta nei cui locali si è svolto l’episodio, era
assente al momento in cui fu pronunciata
l’ingiuria;l’appellativo “marocchino” non ha valenza lesiva,
poiché designa semplicemente la provenienza etnica della p.o.;
il querelante ha reso dichiarazioni incerte e contraddittorie;
il teste B. ha escluso che la p.l. T. sia stata aggredita e che
presentasse escoriazioni o lamentasse alcunché. Le censure non
possono essere condivise. Va disatteso l’avviso del Pg presso
questa Corte, non potendosi dubitare dell’idoneità lesiva
dell’appellativo “marocchino” rivolto con attitudine di spregio
al querelante, ignorandone deliberatamente come esattamente
osserva il giudice di merito – il nome di battesimo e il
patronimico. Innanzi tutto, non può non rilevarsi che il
rispetto dell’altrui persona esige che ad essa ci si rivolga
appropriatamente, mediante l’uso del nome o del cognome. Ciò
che, del resto, era di certo possibile nella specie, ove si
considera che il querelante “era validamente inserito nella
realtà operativa dello stabilimento”. Il teste B. ha
consapevolmente riferito che l’imputato soleva indirizzarsi
costantemente alla p.o. con il termine di “marocchino”. Orbene,
sostantivare l’aggettivo che riflette la provenienza etnica di
una persona ed apostrofare quest’ultima in tal modo, con
evidente atteggiamento di scherno e dileggio, costituisce
ingiuria, che si connota, per giunta, di chiaro intento di
discriminazione razziale, rendendo così più riprovevole sotto il
profilo soggettivo la condotta offensiva. Il giudice di merito
ha ineccepibilmente chiarito che le inesattezze nelle quali è
incorso il querelante (riguardo al braccio attinto dall’imputato
ed alla timbratura del cartellino di presenza) sono affatto
marginali, poiché non attengono al “thema probandum” e non
intaccano, pertanto, l’attendibilità del querelante, suffragata
dalle deposizioni testimoniali e dal referto in atti. La corte
di merito, poi, si è soffermata con attenzione anche sulle
dichiarazioni del B., definendole “prudenti” e sostanzialmente
riduttive. Le censure mosse dal ricorrente sono, dunque, prive
di fondamento. Ciò nonostante, la statuizione sanzionatoria va
annullata “ex officio”. Ed infatti per i reati attribuiti alla
cognizione del giudice di pace (come quelli ascritti al
ricorrente), commessi prima della data di entrata in vigore del
D.Lgs 274/00 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi,
in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato
disposto degli articoli 64 e 63, comma 1 D.Lgs cit., siccome più
favorevoli ai sensi dell’articolo 2, comma 3 Cp (vedi
Cassazione, Sezione quarta, 20156/03, Bukavec, m 228343). La
sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla
pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Torino, per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla
la sentenza impugnata limitatamente alla pena, con rinvio ad
altra sezione della corte d’Appello di Torino, per nuova
determinazione. Rigetta nel resto il ricorso. |