La I Sez. Civ. della Corte
di Cassazione, con sentenza 12457/07, ha sancito il
principio secondo il quale il figlio che, a causa della
separazione dei genitori, ha subito un trauma tale da
non riuscire a continuare gli studi e cominciare un
lavoro non idoneo alle proprie ispirazioni, ha diritto
ad essere mantenuto anche se maggiorenne.
Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, la stessa
ha confermato una decisione dei Giudici di Merito i
quali avevano riconosciuto il diritto al mantenimento di
un ragazzo maggiorenne che aveva abbandonato gli studi
intrapresi a causa delle difficoltà incontrate,
difficoltà tutte causate dal disagio prodottogli dalla
separazione dei genitori e dal forte rapporto
conflittuale tra gli stessi.
Il ragazzo, infatti, era stato costretto a ricorrere al
sostegno di psicoterapeuti.
Il padre del ragazzo si è rivolto alla Cassazione al
fine di essere dispensato dall'obbligo di mantenimento
ma i Giudici di Legittimità hanno affermato che il
figlio maggiorenne deve essere equiparato a un figlio
minore.
In particolare tale circostanza "impone di ravvisare
la protrazione dell'obbligo di mantenimento, oltre che
di educazione e di istruzione, fino al momento in cui il
figlio stesso abbia raggiunto una propria indipendenza
economica, ovvero versi in colpa per non essersi messo
in condizione di conseguire un titolo di studio o di
procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'idonea
attività lavorativa, o per avere ingiustificatamente
rifiutato detta attività".
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