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Anche se l'intento fu solo quello di salvare il figlio dalla
droga il metodo utilizzato dal padre di un tossico dipendente è
stato ritenuto lesivo della dignità della persona. Così la
Corte di
Cassazione ha condannato un
uomo che per salvare il figlio dalla spirale della droga lo
aveva tenuto incatenato al letto per ben otto giorni. Secondo la
Corte il fatto configura il
reato di sequestro di persona. A giustificazione del suo
comportamento l'uomo aveva sostenuto che il suo era un metodo
adottato anche dalla comunita' terapeutica di San Patrignano e
che sarebbe dunque una ''coazione a fin di bene''. Di diverso
avviso i giudici del Palazzaccio secondo cui tenere legato al
letto il figlio tossicodipendente non solo non ha un ''valore
morale o sociale'', ma rappresenta un ''intento punitivo'' che
va penalmente punito. Con la sentenza 8276/2008 la Corte ha
sottolineato che per il reato di sequestro di persona e'
''sufficiente che l'apprestamento di misure dirette ad impedire
l'allontanamento dai luoghi dove si intende trattenere la
vittima sia idonea, come nel caso di specie a determinare la
privazione della liberta' fisica di quest'ultima'' impedendone
''la possibilita' di fuga''. Nessuna attenuante è stata concessa
al padre del ragazzo giacché la Corte ha rilevato che ''la
privazione della liberta' personale per un periodo di 8 giorni
non puo' ritenersi un comportamento scriminato in base all'art.
54 c.p. sia perche' il pericolo di nuovi acquisti di droga non
poteva ritenersi attuale, bensi' solo eventuale, sia perche' ne'
lo scarso rendimento scolastico, ne' le richieste dei creditori,
che si portavano presso l'abitazione per ottenere il pagamento
della droga, potevano integrare il pericolo attuale di un danno
grave alla persona del figlio''. Il comportamento tenuto dal
padre, aggiunge la Corte, "non puo' ritenersi scriminato dal
consenso anche presunto di quest'ultimo al trattamento paterno
per il semplice fatto che gli sarebbe stato comunque consentito
chiedere aiuto a mezzo del telefono, dal momento che non e'
configurabile un parallelismo con la situazione di chi,
tossicodipendente, accettando la condizione di essere trattenuto
a forza in una comunita', ha anticipatamente previsto e
consentito di accettare la privazione della propria liberta'
personale ora per allora''. Tale considerazione, sottolinea la
Corte, vale anche ''con riferimento a tossicodipendente
sottoposto in comunita' 'chiusa' a programmi terapeutici
comprendenti la restrizione della liberta' personale, allorche'
la privazione della liberta' venga attuata con modalita' tali,
quali ad esempio l'incatenamento, da lederne la dignita' di
persona umana''.
articolo del 23/02/2008 a cura dell'avv.
Roberto Cataldi - estratto da
www.studiocataldi.it
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