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Roma, 19 lug. (Adnkronos/Ign)
- Se i genitori sono in conflitto sul cognome da
attribuire al figlio tardivamente riconosciuto,
deve prevalere l'attribuzione del cognome
paterno. La sostituzione del nome
all'improvviso, al di lā del "disagio" per il
minore, creerebbe inutili "curiositā" sulla sua
storia. Il cognome paterno, dunque, deve
prevalere anche se il padre naturale ha
riconosciuto il figlio dopo la madre e chiede
che venga mantenuto il cognome di entrambi. Lo
sottolinea la Cassazione tornando nuovamente
sull'argomento tanto dibattuto a proposito del
quale aveva avuto modo di dire che erano maturi
i tempi per dare ai figli anche il cognome della
madre. In questo caso, la Suprema Corte, (Prima
sezione civile sentenza 15953), occupandosi
della disputa di un padre e di una madre
dell'Umbria, Madero C. e Susanna T. la cui
figlia era stata riconosciuta inizialmente solo
dalla madre, ha condiviso pienamente la
decisione della Corte d'Appello di Perugia che,
imponendo alla figlia il cognome del padre,
aveva segnalato come "il disagio che potrebbe
derivare alla minore dalla sostituzione del suo
cognome č del tutto trascurabile a fronte del
vantaggio che la stessa potrā ricavare in futuro
dal fatto di portare, come la grande maggioranza
delle persone, il solo cognome paterno, evitando
cosė molestie e curiositā circa le sue vicende
personali". La vicenda č finita in Cassazione in
seguito al conflitto dei genitori sul cognome da
dare alla figlia minore Giada: lei avrebbe
voluto che la bimba, dopo gli accertamenti
ematologici effettuati sul padre naturale,
portasse solo il cognome del padre. Lui, invece,
proprio per avere riconosciuto la bimba dopo,
chiedeva che le fosse conservato il cognome di
entrambi i genitori. Il caso č stato risolto sia
dal Tribunale dei minori dell'Umbria che dalla
Corte d'Appello di Perugia, febbraio 2006, a
favore dell'attribuzione del cognome paterno per
la bambina. Inutilmente Madero C. si č opposto
in Cassazione, chiedendo che "in presenza di un
conflitto tra genitori sul cognome da dare al
figlio naturale tardivamente riconosciuto, si
mantenga il cognome di entrambi i genitori".
Piazza Cavour ha respinto il ricorso. Diverso la
questione, annota il relatore Francesco
Felicetti, se il figlio fosse stato maggiorenne:
in questo caso tocca a lui decidere se portare
il cognome di mamma o di papā.
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