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Conflitto sul cognome del figlio? prevale quello del padre
 

Cass. Civ., Isez., n. 15953 del 19 luglio 2007

Data:  19/07/2007 16:24
Gli ermellini hanno condiviso la decisione della Corte d'Appello di Perugia

Conflitto sul cognome del figlio? Prevale quello del padre

Sentenza della Cassazione: anche se il papā lo riconoscesse dopo la madre la sostituzione creerebbe inutili curiositā sulla storia del minore

Roma, 19 lug. (Adnkronos/Ign) - Se i genitori sono in conflitto sul cognome da attribuire al figlio tardivamente riconosciuto, deve prevalere l'attribuzione del cognome paterno. La sostituzione del nome all'improvviso, al di lā del "disagio" per il minore, creerebbe inutili "curiositā" sulla sua storia. Il cognome paterno, dunque, deve prevalere anche se il padre naturale ha riconosciuto il figlio dopo la madre e chiede che venga mantenuto il cognome di entrambi. Lo sottolinea la Cassazione tornando nuovamente sull'argomento tanto dibattuto a proposito del quale aveva avuto modo di dire che erano maturi i tempi per dare ai figli anche il cognome della madre. In questo caso, la Suprema Corte, (Prima sezione civile sentenza 15953), occupandosi della disputa di un padre e di una madre dell'Umbria, Madero C. e Susanna T. la cui figlia era stata riconosciuta inizialmente solo dalla madre, ha condiviso pienamente la decisione della Corte d'Appello di Perugia che, imponendo alla figlia il cognome del padre, aveva segnalato come "il disagio che potrebbe derivare alla minore dalla sostituzione del suo cognome č del tutto trascurabile a fronte del vantaggio che la stessa potrā ricavare in futuro dal fatto di portare, come la grande maggioranza delle persone, il solo cognome paterno, evitando cosė molestie e curiositā circa le sue vicende personali". La vicenda č finita in Cassazione in seguito al conflitto dei genitori sul cognome da dare alla figlia minore Giada: lei avrebbe voluto che la bimba, dopo gli accertamenti ematologici effettuati sul padre naturale, portasse solo il cognome del padre. Lui, invece, proprio per avere riconosciuto la bimba dopo, chiedeva che le fosse conservato il cognome di entrambi i genitori. Il caso č stato risolto sia dal Tribunale dei minori dell'Umbria che dalla Corte d'Appello di Perugia, febbraio 2006, a favore dell'attribuzione del cognome paterno per la bambina. Inutilmente Madero C. si č opposto in Cassazione, chiedendo che "in presenza di un conflitto tra genitori sul cognome da dare al figlio naturale tardivamente riconosciuto, si mantenga il cognome di entrambi i genitori". Piazza Cavour ha respinto il ricorso. Diverso la questione, annota il relatore Francesco Felicetti, se il figlio fosse stato maggiorenne: in questo caso tocca a lui decidere se portare il cognome di mamma o di papā.


Estratto da www.studiocataldi.it

 






















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