"In tema di separazione personale dei
coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla
sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a
carico dei medesimi coniugi, essendo, invece, necessario
accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale,
ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata
una situazione di intollerabilità della convivenza,
cosicché, in caso di mancato raggiungimento della prova
che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal
matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia
stato la causa del fallimento della convivenza, deve
essere pronunciata la separazione senza addebito".
È solo uno dei principi enunciati dalla
Corte di
Cassazione in una
recente pronuncia (Sent. n. 2740/2008) resa dagli
"ermellini" a seguito di un ricorso promosso da una
donna alla quale in sede di appello era stata addebitata
la separazione per allontanamento dalla casa familiare.
La Corte ha aggiunto
che "l'indagine circa l'intollerabilità della convivenza
deve essere svolta sulla base della valutazione globale
e della comparazione dei comportamenti di entrambi i
coniugi, non potendo la condotta dell'uno formare
oggetto di apprezzamento senza un raffronto con quella
dell'altro, dal momento che solo tale comparazione
permette di riscontrare se e quale incidenza esse
abbiano avuto, nelle loro reciproche interferenze, agli
effetti della determinazione della crisi matrimoniale" e
chiarito che "l'abbandono della casa familiare, in
particolare, il quale, ove attuato dal coniuge senza il
consenso dell’altro coniuge e confermato dal rifiuto di
tornarvi, di per sé costituisce violazione di un obbligo
matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito
della separazione là dove provoca l'impossibilità della
convivenza, non concreta una simile violazione quante
volte sia stato cagionato dal comportamento dell'altro
coniuge, ovvero quando risulti intervenuto nel momento
in cui l'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di
tale fatto, così da non spiegare rilievo causale ai fini
della crisi matrimoniale".
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