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La Cassazione,
con sentenza 42648, ha stabilito che l'umiliazione dei figli
minori non è ammessa come metodo educativo nemmeno quando il
tipo di punizione -scelta dal genitore come forma di
rimprovero- è priva di violenza fisica ma ha, però, il sapore
della "gogna". L'occasione di tale pronuncia è stata offerta da
una vicenda in cui un padre, sospettando che la figlia avesse
sottratto un ciondolo alla sorella minore, aveva punito la
ragazzina facendole scrivere sul quaderno, più volte e sotto
minaccia di botte, la frase "io sono una ladra, non devo
rubare".
La pena inflitta al genitore è stata la condanna a due mesi di
reclusione, poi convertita nella multa di 2.280 euro.
Era il 1999 e la madre della piccola Federica, allertata dalla
maestra della figlia, denunciò l'ex marito costituendosi parte
civile in nome della figlia minorenne, alla quale il fatto aveva
provocato un "dramma psichico", degenerato in una forma di
"depressione reattiva", anche se non grave.
L'uomo fu condannato sia in primo grado che in appello,
decisione confermata ora dai giudici di
piazza Cavour.
Il reato in oggetto è contemplato dall'art. 571 del codice
penale, intitolato "abuso dei mezzi di correzione o di
disciplina". Il delitto in esame comporta l'eccesso nell'uso di
mezzi giuridicamente leciti, eccesso che, tramutando l'uso in
abuso, lo fa divenire illecito. La norma contempla tutti i casi
in cui si usino metodi atti ad umiliare, svalutare, denigrare e
sottopporre a sevizie psicologiche un bambino, anche se adottati
con soggettiva intenzione correttiva o disciplinare.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ravvisato un esercizio
della funzione correttiva con modalità afflittive e deprimenti
della personalità e quindi contrastante con un'adeguata pratica
pedagogica.
articolo del 20/11/2007 a cura della
redazione di Avvocati e Famiglia - estratto da
www.avvocatiefamiglia.org
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