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La Cassazione ha confermato che è
reato visitare siti internet a pagamento contenenti immagini a
luci rosse aventi come protagonisti bambini. “La pedopornografia”
–si legge nella sentenza
41570- “esiste e si perpetua solo perché vi è a monte una
domanda. Non solo. Guardare certi siti internet non è
un’esplicazione della propria libertà sessuale”.
La Suprema
Corte ha così stabilito che il comportamento di
chi accede ai siti e paga per procurarsi il prodotto, è
altrettanto pregiudizievole di quello dei produttori. A voler
poi chiamare in causa la Costituzione, deve
dirsi che qualsiasi espressione della propria personalità e
libertà è garantita, fin quando non comporti danno per altre
persone. Compiacersi di scene pedopornografiche non è "senza
effetti" ma equivale a finanziare e sostenere un mercato in cui
le vittime sono soggetti incapaci di difendersi ed
impossibilitati ad operare delle libere scelte.
In realtà già la legge 269/98
contiene norme contro la pornografia minorile e il turismo
sessuale in danno di minori ma la sentenza 41570 interviene a
definire e puntualizzare, in un ambito in cui le precisazioni
non sono mai troppe.
Da oggi si può affermare, con toni
chiari e a chiare lettere, che non ci si imbatte
involontariamente nel materiale pedopornografico ma si sceglie
di commettere un reato nel momento stesso in cui si entra in
determinati siti.
Come dire che la prospettiva, per
consumatori e produttori, è una: il carcere.
articolo del 14/11/2007 a cura della
Dott.ssa Gilda Fasolino - estratto da
www.avvocatiefamiglia.org
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