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La Prima Sezione Civile della Corte di
Cassazione (Sent. n. 4/08) ha stabilito che il diritto del padre
naturale al riconoscimento del figlio minore non può essere
sottoposto a limiti temporali.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che "l'interesse del
figlio minore infrasedicenne al riconoscimento della paternità
naturale, di cui all'art. 250 cod. civ., è definito dal
complesso dei diritti che a lui derivano dal riconoscimento
stesso, ed, in particolare, dal diritto alla identità personale
nella sua precisa ed integrale dimensione psicofisica".
La Corte aggiunge poi che "pertanto, in caso di opposizione al
riconoscimento da parte dell'altro genitore, che lo abbia già
effettuato, il mancato riscontro di un interesse del minore non
costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del genitore
richiedente, in quanto il sacrificio totale della genitorialità
può essere giustificato solo in presenza di gravi ed
irreversibili motivi che inducano a ravvisare la forte
probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, ed
in particolare della sua salute psico-fisica".
La verifica, secondo i Giudici, va fatta in concreto e il
compito spetta al Giudice di merito "le cui conclusioni, ove
logicamente e compiutamente motivate, si sottraggono ad ogni
sindacato di legittimità".
articolo del 20/01/2008 a cura dell'Avv.
Cristina Matricardi - estratto da
www.studiocataldi.it
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