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| La prima legge sancita
per gli animali |
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La prima testimonianza
di diritto che riguarda specificatamente gli animali è stata sancita
nel 1641 nel Massachussettes. Essa afferma che
"Nessun uomo può esercitare alcuna tirannia o
crudeltà verso gli animali tenuti dall'uomo per il proprio utilizzo"
e scaturisce, da un lato dalla vocazione animalista dei
colonizzatori inglesi, dall'altro dal contatto quotidiano con gli
animali da parte dei nativi.
Durante l'ultimo secolo scienziati, umanisti, zoofili, giuristi,
sociologi e politici sono stati sollecitati ad affrontare il
problema della tutela della vita animale nella società. Ne è
scaturito un ampio dibattito mondiale dagli elevati contenuti etici,
scientifici e politici che ha condotto alla
Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Animale proclamata il
15 ottobre 1978 nella sede dell'Unesco a Parigi.
Anche se la Dichiarazione Universale sui diritti dell'Animale non ha
alcun valore sul piano giuridico-legislativo, aver avvertito la
necessità di confrontarsi su questo argomento rappresenta, per ogni
persona e Paese, un passo avanti ed una scelta di civiltà.
Infatti, negli ultimi 25 anni, sono state emanate numerose
disposizioni che confermano i diritti degli animali estendendo la
disciplina legislativa ad ogni aspetto del rapporto con l'uomo e ad
ogni fase dell'utilizzazione degli animali da parte dell'uomo.
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Dichiarazione universale dei diritti degli
animali
Preambolo
- Considerato che ogni animale ha dei
diritti;
- Considerato che il riconoscimento ed il disprezzo di
questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a
commettere dei crimini contro la natura e contro gli
animali;
- Considerato che il riconoscimento da parte della specie
umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali
costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel
mondo;
- Considerato che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri
ancora se ne minacciano;
- Considerato che il rispetto degli animali da parte
dell'uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;
- Considerato che l'educazione deve insegnare sin
dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare
gli animali.
Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e
hanno gli stessi diritti all'esistenza.
Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto.
b) L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi
il diritto di sterminare gli altri animali o di
sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di
mettere le sue conoscenze al servizio degli animali.
c) Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle
cure e alla protezione dell'uomo.
Articolo 3
a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a
maltrattamenti e ad atti crudeli.
b) Se la soppressione di un animale è necessaria, deve
essere istantanea, senza dolore, né angoscia.
Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia
ha il diritto a vivere libero nel suo ambiente naturale
terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di
riprodursi.
b) Ogni privazione di libertà, anche se a fini
educativi, è contraria a questo diritto.
Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive
abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di
vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni
di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.
b) Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni
imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo
diritto.
Articolo 6
a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha
diritto ad una durata della vita conforme alla sua
naturale longevità.
b) L'abbandono di un animale è un atto crudele e
degradante.
Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli
limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad
un'alimentazione adeguata e al riposo.
Articolo 8
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza
fisica o psichica è incompatibile con i diritti
dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione
medica, scientifica, commerciale.
Articolo 9
Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione,
deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso
senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.
Articolo 10
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento
dell'uomo.
b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che
utilizzano degli animali sono incompatibili con la
dignità dell'animale.
Articolo 11
Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza
necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Articolo 12
a) Ogni atto che comporti l'uccisione di un numero di
animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro
la specie.
b) L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente
naturale portano al genocidio.
Articolo 13
a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto.
b) Le scene di violenza di cui animali sono vittime
devono essere proibite al cinema e alla televisione, a
meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato
ai diritti dell'animale.
Articolo 14
a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli
animali devono essere rappresentate a livello
governativo.
b) I diritti dell'animale devono essere difesi dalla
legge come i diritti dell'uomo.
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