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Con
l'ordinanza del 3
aprile 2007 n. 8362
la Corte di
Cassazione si è
pronunciata, per la
prima volta dopo
l'entrata in vigore
della legge 54/2006
(Disposizioni in
materia di
separazione dei
genitori e
affidamento
condiviso dei
figli), sulla
questione relativa
all'organo
giudiziario
competente a
conoscere dei
procedimenti di
affidamento dei
figli naturali e ad
emanare i
provvedimenti di
carattere economico
relativi al loro
mantenimento
affermando il
seguente principio
di diritto: «La
legge 54/2006
sull'esercizio della
potestà in caso di
crisi della coppia
genitoriale e
sull'affidamento
condiviso,
applicabile anche ai
procedimenti
relativi ai figli di
genitori non
coniugati, ha
corrispondentemente
riplasmato
l'articolo 317-
bis c.c., il
quale, innovato nel
suo contenuto
precettivo, continua
tuttavia a
rappresentare lo
statuto normativo
della potestà del
genitore naturale e
dell'affidamento del
figlio nella crisi
dell'unione di
fatto, sicché la
competenza ad
adottare
provvedimenti
nell'interesse del
figlio naturale
spetta al tribunale
per i minorenni, in
forza dell'articolo
38, primo comma,
disp. att. c.c., in
parte qua non
abrogato, neppure
tacitamente, dalla
novella. La
contestualità delle
misure relative
all'esercizio della
potestà e
all'affidamento del
figlio, da un lato,
e di quelle
economiche inerenti
al loro
mantenimento,
dall'altro,
prefigurata dai
novellati articoli
155 e ss. c.c., ha
peraltro determinato
- in sintonia con
l´esigenza di
evitare che i minori
ricevano
dall'ordinamento un
trattamento
diseguale a seconda
che siano nati da
genitori coniugati
oppure da genitori
non coniugati, oltre
che di escludere
soluzioni
interpretative che
comportino un
sacrificio del
principio di
concentrazione delle
tutele, che è
aspetto centrale
della ragionevole
durata del processo
- una attrazione, in
capo allo stesso
giudice
specializzato, della
competenza a
provvedere, altresì,
sulla misura e sul
modo con cui
ciascuno dei
genitori naturali
deve contribuire al
mantenimento del
figlio".
SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Ordinanza 3 aprile
2007, n. 8362
(Presidente Adamo -
Relatore Giusti)
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso in
data 16 marzo 2006,
M .F. - premesso di
avere instaurato nel
1999 una convivenza
more uxorio
con S.M. e di avere
avuto da tale unione
un figlio, A. M.,
nato a Milano il 21
dicembre 2003 e
riconosciuto da
entrambi i genitori
- ha chiesto al
tribunale per i
minorenni di Milano,
essendo venuta meno
la convivenza tra i
genitori, di
disporre
l´affidamento
esclusivo del minore
ad essa madre,
prevedendo la
modalità di incontro
tra il minore ed il
padre, e di
stabilire a carico
di quent´ultimo ad
in favore del minore
un assegno a titolo
di mantenimento, da
corrispondere
mensilmente ad essa
ricorrente.
Instauratosi il
contraddittorio con
il convenuto, il
tribunale per i
minorenni di Milano,
con decreto
depositato in data
15 maggio 2006, ha
dichiarato non luogo
a provvedere,
essendo competente
il Tribunale
ordinario di Milano.
Secondo il Tribunale
per i minorenni, la
legge 54/2006
(Disposizione in
materia di
separazione dei
genitori e
affidamento
condiviso dei figli)
prevede una
disciplina unitaria
che si riferisce
all'affidamento dei
figli, al diritto di
visita nonché al
mantenimento e
all'assegnazione
della casa, non
consentendo più la
divisione delle
competenze che, nel
vigore della
precedente
normativa,
costringeva i
genitori naturali ad
adire più istanze
giurisdizionali, con
evidente dilatazione
di tempi e di costi,
per le decisioni
relative
all´affidamento e
per quelle relativo
alle questioni
economiche. La nuova
legge, prevedendo
l´applicazione ai
figli naturali delle
"disposizioni della
presento legge", si
riferirebbe anche
alle norme
processuali, che
presuppongono
l´applicazione delle
norme di cui agli
articoli 706 e ss.
c.p.c.,
incompatibili con il
procedimento in
camera di consiglio
dettato
dall'articolo 38
disp. att. c.c. per
il tribunale per i
minorenni. il
legislatore avrebbe
inteso dare per la
prima volta una
disciplina unitaria
ai procedimenti in
materia di
filiazione naturale
instaurati da uno
dei genitori nei
confronti dell'altro
al fine di veder
regolato, in tutti i
suoi aspetti,
l´esercizio della
potestà, parificando
l´intervento
giudiziario, sotto
il profilo
sostanziale,
processuale e di
competenza, a quello
previsto per i figli
di genitori
coniugati. La
relativa disciplina
non rientrerebbe più
nell'ambito
dell'articolo 317
bis c.c.,
che rimarrebbe in
vigore per le parti
residue.
2.
- il Tribunale
ordinario di Milano,
dinanzi al quale la
causa è stata
tempestivamente
riassunta, ha
richiesto d´ufficio,
con ordinanza in
data 21 luglio 2006,
regolamento di
competenza in merito
alla controversia,
ritenendo la propria
incompetenza per
materia a
conoscerne,
prospettando, in
relazione ad essa,
la competenza
funzionale del
giudice
specializzato.
Ad
avviso del Tribunale
confliggente, la
nuova legge non
contiene alcuna
disposizione
espressa sulla
competenza in ordine
alle controversie
relative
all'affidamento dei
figli naturali, ma
ha inteso estendere
con la massima
ampiezza la portata
sostanziale della
riforma, senza
tuttavia affrontare
invece ambiti ben
più vasti ed
impegnativi di
intervento, relativi
alla unificazione
della competenza del
giudice della
famiglia, e senza
minimamente farsi
carico della
disciplina dei
procedimenti
specifici
preesistenti,
all´interno dei
quali i nuovi
principi sulla
potestà genitoriale
e sull'affidamento
condiviso dovranno
trovare
applicazione. In
tale prospettiva, il
dato normativo
dell'articolo 317
bis c.c.,
sebbene radicalmente
mutato nel suo
portato sostanziale
in forza
dell'estensione dei
principi di cui alla
legge 54/2006 alla
filiazione naturale,
resterebbe
pienamente vigente
ai fini
dell'individuazione
di una categoria di
controversie, in
materia di
affidamento di figli
naturali e gestione
della potestà
genitoriale rispetto
alla prole naturale,
devoluto, ex
articolo 38
disp. att. c.c.,
alla competenza
funzionale del
tribunale por i
minorenni. Soggiunge
il giudice
confliggente che
nessuna variazione
vi sarebbe quanto
alla competenza
funzionale del
Tribunale ordinario
in merito alle
controversie ex
articolo 148
c.c. per quanto
attiene agli
obblighi economici
del genitori al fini
del concorso al
mantenimento dei
figli naturali.
3.
- Il Pm ha concluso
affinché, in
accoglimento della
richiesta del
Tribunale di Milano,
sia dichiarata la
competenza del
Tribunale per i
minorenni di quella
stessa città.
Premesso che nessuna
abrogazione o
modificazione
espressa
dell'articolo 38
disp. att. c.c.
sarebbe contenuta
nella legge 54/2006,
ad avviso della
Procura generale
neppure ricorrerebbe
un´ipotesi di
abrogazione tacita,
perché la nuova
legge non regola
affatto la (intera)
materia del riparto
di competenza tra
giudice ordinario e
giudice
specializzato, già
disciplinata dalla
legge anteriore, non
contenendo alcuna
norma al riguardo,
né reca
disposizioni,
incompatibili con
quelle precedenti.
Tale
incompatibilità, in
particolare, non
potrebbe
indirettamente
desumersi - come
sostiene invece il
Tribunale per i
minorenni di Milano
- dalle modifiche
sostanziali
apportate dalla
novella alle
disposizioni di
legge che
disciplinano
l´affidamento dei
figli, la modalità
di visita ed il
mantenimento
(modificazioni
applicabili, queste
si,
indifferentemente
sia ai figli
naturali che a
quelli legittimi),
perchè la previsione
di una disciplina
uniforme sul piano
sostanziale -
rispettosa dal
principio
costituzionale di
eguaglianza - non
comporta
necessariamente una
uniformità anche su
quello processuale.
Nessuna valenza
avrebbe il richiamo
alla corte
d´appello, e non
anche alla nazione
specializzata quale
giudice competente,
a conoscere
dell'introdotto
reclamo avverso i
provvedimenti
provvisori adottati
dal presidente del
tribunale (articolo
2, comma 1, della
legge 54/2006),
atteso che il
reclamo è inserito
nell'ambito del
procedimento di
separazione e quindi
di un procedimento
tipico del giudizio
ordinario.
Considerato in
diritto
1.
- La questione di
quale sia, a seguito
dell´entrata in
vigore della legge
54/2006
(Disposizioni in
materia di
separazione dei
genitori e
affidamento
condiviso dei
figli), l´organo
giudiziario
competente a
conoscere dei
procedimenti di
affidamento dei
figli naturali e ad
emanare i
provvedimenti di
carattere economico
relativi al loro
mantenimento -
oggetto di
divergenti decisioni
presso i giudici di
merito, anche al di
là del caso che ha
dato occasione al
presente conflitto,
e di controversie in
dottrina - si
presenta per la
prima volta a questa
Corte di cassazione.
2.
- Ai fini dell'esame
della questione,
occorre promettere
che, fino
all'entrata in
vigore della citata
legge 54/2006, il
regime della
competenza ad
emanare i
provvedimenti
relativi ai figli
natura li in caso di
cessazione della
convivenza more
uxorio dei loro
genitori è stato
organizzato secondo
una regola di
riparto che
distingueva a
seconda che la
controversia
riguardasse
l´affidamento dei
figli stessi o
concernesse gli
aspetti patrimoniali
relativi al loro
mantenimento.
Il
diritto vivente �
nell'assenza di una
disposizione
espressamente
rivolta a
disciplinare un
procedimento di
affidamento del
figlio naturale,
riconosciuto da
entrambi i genitori,
nel caso di rottura
della convivenza tra
costoro - ha colto
nell'articolo 317
bis c.c .,
concernente
l´esercizio della
potestà sul figlio
minore riconosciuto
da entrambi i
genitori naturali,
il referente
normativo per
giustificare
l´intervento, sia
pura eventuale e
successivo, del
giudico in materia
(Cassazione, Sezioni
Unite, 5847/93, in
motivazione).
Infatti questa
disposizione non si
limita a prevedere
che la potestà è
esercitata
congiuntamente da
entrambi i genitori,
qualora siano
conviventi, e che,
in caso di non
convivenza,
l´esercizio spetta
al genitore con il
quale il minore
convive o, ne il
figlio non convive
con alcuno di essi,
al genitore che per
primo lo ha
riconosciuto cosa
conferisce al
giudice anche ampi
poteri di
disciplinare in
concreto l´esercizio
della potestà nel
modo che meglio
corrisponde
all'interesse del
figlio. E tra questi
poteri si è ritenuto
compreso anche
quello di disporre
l´affidamento in
occasione della
crisi dell'unione di
fatto e di prendere
gli altri
provvedimenti
inerenti
all´esercizio della
potestà,
all'educazione e
all'istruzione, sul
rilievo che la
soluzione del
conflitto tra i
genitori e la
definizione di linee
sulle quali
organizzare i loro
rapporti dopo la
cessazione della
convivenza
corrispondo ad un
evidente interesse
del figlio naturale,
al pari di quanto
accade in occasione
dalla separazione e
dei divorzio.
In
questa prospettiva,
il richiamo, da
parte dell'articolo
38, primo comma,
disp. att. c.c., dei
provvedimenti
contemplati
dall'articolo 317
bis c. c.
tra quelli riservati
alla competenza del
tribunale per i
minorenni, ha
indotto la
giurisprudenza a
ritenere i
provvedimenti
relativi
all'affidamento dei
figli naturali
devoluti al
tribunale
specializzato;
mentre, non essendo
i provvedimenti
attinenti al
mantenimento della
prole nata da
genitori non
coniugati (articolo
261 c.c., in
relazione
all´articolo 148
c.c.) attribuiti
specificamente ad
una "diversa
autorità
giudiziaria", se ne
è inferita
l´attribuzione alla
competenza del
tribunale ordinario,
ai sensi del secondo
comma del citato
articolo 38
disp.att. c.c.. Si
legge nella
fondamentale
pronuncia di questa
Sezione 4273/91:
mancando, in caso di
famiglia di fatto,
la previsione
legislativa di un
processo unitario,
che coinvolga il
momento della
separazione della
coppia, quello della
sorte dei loro figli
comuni e quello
della
regolamentazione dei
rapporti
patrimoniali per
quanto attiene al
contributo per il
mantenimento dei
figli, "ogni
provvedimento
eventualmente
richiesto dovrà
essere assunto dal
giudice competente
per quel singolo
provvedimento",
sicchè "il
provvedimento circa
il contributo di
mantenimento,
spettante ... al
tribunale ordinario
in procedimento
contenzioso, non
potrà essere preso
dal tribunale per i
minorenni adito
ex articolo
317bis c.c. per
stabilire a chi dei
due genitori debba
essere affidato il
figlio". Più di
recente, nella
stessa direzione,
questa Corte ha
ribadito che
competente a
conoscere della
domande del genitore
naturale di
affidamento del
figlio minore e di
regolamentazione del
diritto di visita
dell'altro genitore
è il tribunale per i
minorenni, mentre
tra spetta al
tribunale ordinario
la competenza sulla
domanda di
contributo al
mantenimento e di
rimborso delle spese
sostenute per il
mantenimento del
minore: competenza
che, essendo di
natura funzionale, è
inderogabile, non
trovando
applicazione le
norme sulla
connessione (Sezione
prima, 3457/02;
Sezione prima,
3898/02).
Una tale
ripartizione della
competenza tra
tribunale per i
minorenni e
tribunale ordinario
nella crisi delle
unioni di fatto con
riguardo ai
provvedimenti
relativi ai figli
naturali ha superato
lo scrutinio di
legittimità
costituzionale,
avendo la Corte
costituzionale
ravvisato nella
duplicità di regime
sopra descritta
l´espressione di una
scelta di politica
del diritto
rientrante nella
discrezionalità
legislativa e non
contrastante con il
principio di
eguaglianza e con la
garanzia del diritto
di azione.
Con la sentenza
23/1996, il Giudice
della leggi -
decidendo un dubbio
di costituzionalità
avente ad oggetto il
combinato disposto
degli articoli 317
bis c.c. e
38 disp. att. c.c.,
sorto in fattispecie
nella quale la
domanda di natura
patrimoniale
(contributo al
mantenimento a
carico del genitore
non affidatario di
figlio naturale
riconosciuto) era
stata avanzata in un
momento successivo
rispetto alla
richiesta di
affidamento
pervenuto alla
declaratoria di non
fondatezza,
rilevando che in un
simile caso si è di
fronte ad una lite
tra i due genitori,
per cui è del tutto
ragionevole che la
competenza spetti al
tribunale ordinario.
Alla medesima
soluzione di non
fondatezza la Corte
costituzionale è
giunta nella
successiva sentenza
451/97, in un caso
nel quale veniva in
considerazione la
contestualità della
domanda di natura
patrimoniale con
quella relativa
all'affidamento;
sottolineandosi che
la divaricazione di
competenza non si
traduce in una
dimininuzione di
tutela, tanto più
che, `"qualora
dovessero sussistere
ragioni di urgenza
tali da rendere
indifferibile
l´adozione di
provvedimenti di
carattere economico,
la pendenza del
giudizio davanti al
tribunale per i
minorenni non
impedirebbe il
ricorso agli
strumenti cautelari.
Con la sentenza
166/98, poi, la
Corte costituzionale
ha dichiarato
manifestamente
infondata una
questione di
costituzionalità
avente ad oggetto il
combinato disposto
degli articoli 151,
primo comma, e 155
c.c., nella parte in
cui non disciplina
la crisi della
convivenza di fatto
con le stesse regole
previste per la
famiglia legittima,
impedendo di
applicare il
procedimento
previsto dagli
articoli 706 e ss.
c.p.c. ai conviventi
more uxorio
con prole. Premesso
che "la convivenza
more uxorio
rappresenta
l´espressione di una
libera scelta di
libertà dalle regole
che il legislatore
ha sancito in
dipendenza del
matrimonio", sicché
"l´estensione
automatica di queste
regole alla famiglia
di fatto potrebbe
costituire una
violazione dei
principi di libera
determinazione delle
parti", i Giudici
della Consulta hanno
chiarito che "la
inapplicabilità
della disciplina
della separazione
dei coniugi alla
cessazione della
convivenza di fatto,
nel cui ambito sia
nata prole, non
equivale tuttavia ad
affermare che la
tutela dei minori,
nati da quelle
unioni, resti priva
di disciplina,
essendo invocabile
l´intervento del
giudice, che nella
pronuncia dei
provvedimenti
concernenti i figli
è tenuto alla
specifica
valutazione dell'interesse
di questi",
sottolineando che
"l´assenza di un
procedimento
specularmente
corrispondente a
quello di
separazione dei
coniugi involge
questioni di
politica
legislativa, ma
certamente non
determina la
violazione dei
principi
costituzionali" di
cui agli articoli 2,
3, 24 e 30
Costituzione.
3.
- La legge 54/2006
contiene
disposizioni
sostanziali e
processuali.
La
prime rinvengono nel
novellato tento
degli articoli 155 e
ss. c.c., dedicati
alla separazione del
coniugi, una
disciplina fondata
sul principio della
bigenitorialità, che
trova attuazione,
per un verso,
attraverso
`indicazione di una
preferenza verso
l´affidamento
condiviso, e, per
l´altro verso, in un
modello do esercizio
della potestà,
ancorato al
principio di
responsabilità
genitoriale, il
quale si specifica
mediante la
previsione di una
continuità di
condivisione
educativa. Nuova
disposizioni sono
dettato con riguardo
all'obbligo di
mantenimento (con la
possibilità per il
giudice di
stabilire, ove
necessario, un
assegno di natura
essenzialmente
riequilibratrica, la
cui entità deva
camere determinata
alla luce di
parametri
predefiniti) e in
relazione
all'assegnazione
della casa
familiare, nonché
alla misura in
favore dei figli
maggiorenni.
Con le seconde il
legislatore è
intervenuto:
modulando, sul piano
istruttorio, con
l´articolo 155,
sesto comma, il
potere del giudice
di disporre
accertamenti di
polizia tributaria,
e prevedendo, con
l´articolo 155
sexies , primo
comma, il potere del
giudice di assumere,
anche d´ufficio,
mezzi di prova;
configurando la
possibilità di
rinviare, sentito le
parti ed ottenuto il
loro consenso,
l´adozione dei
provvedimenti
riguardo ai figli
per consentire che i
coniugi, avvalendosi
di esperti, tentino
una mediazione per
raggiungere un
accordo, con
particolare
riferimento alla
tutela
dell'interesse
morale e materiale
dei figli (articolo
155 sexies
, secondo comma),
imponendo
l´audizione del
figlio minore
ultradodicenne o
comunque capace di
discernimento
(articolo 155
sexies , primo
comma); inserendo la
garanzia della
reclamabilità in
corte d´appello
dell´ordinanza
presidenziale
(articolo 708,
quarto comma, c.p.c.);
facendosi carico del
problema
dell´attuazione
coattiva dei
provvedimenti di
affidamento dei
minori a contenuto
non patrimoniale
(articolo 709
ter c.p.c.).
Tra la norme finali,
la novella ha
inserito una
disposizione che
disvela l´obiettivo
del legislatore di
rinvenire nella
separazione dei
coniugi il modello
per regolamentare i
rapporti di
filiazione nella
crisi della coppia
genitoriale anche in
caso di convivenza
more uxorio.
L´articolo 4, comma
2, della legge
54/2006 prevede
infatti
l´applicazione delle
«disposizioni della
presente legge»,
oltre che in caso di
scioglimento, di
cessazione degli
effetti civili o di
nullità del
matrimonio», anche
«ai procedimenti
relativi ai figli di
genitori non
coniugati".
4.
La legge 54/2006 non
contiene alcuna
abrogazione espressa
né dell'articolo 38,
primo comma, disp.
att. c.c., né del
richiamo, in esso
contemplato, ai
provvedimenti di cui
all´articolo 317
bis c.c..
Occorre allora
stabilire se
l´attribuzione
espressa, in forza
del rinvio alla
citata norma del
codice contenuta
nella disposizioni
di attuazione, alla
competenza per
materia del giudice
specializzato in
ordine ai
procedimenti di
affidamento dei
figli naturali in
caso di rottura
della convivenza dei
loro genitori, sia
venuta meno per
incompatibilità con
la nuova disciplina
dell'affidamento
condiviso.
Si
tratta di
un´indagine
senz'altro
consentita: sebbene
infatti le norme
sulla competenza
siano di stretta
interpretazione, non
può escludersi che
una modifica della
relativa disciplina,
ancorché non
espressamente
formulata dal
legislatore, possa
ricavarsi
dall'interprete con
gli ordinari
strumenti
ermeneutici. In
questo senso è, del
resto, orientata,
sia nel campo del
processo civile che
in quello del
processo penale, la
giurisprudenza di
questa Corte, la
quale ammette
ipotesi di modifica
tacita della
competenza. Lo
stanno a dimostrare
i casi, recenti,
concernenti la
competenza
territoriale nelle
controversie avverso
i provvedimenti di
diniego di asilo
politico, in cui la
Corte (Sezione prima
civile, 10028/06) ha
ritenuto che la
innovativa
previsione di più
tribunali
territorialmente
competenti abbia
implicitamente
determinato
l´abbandono del
criterio generale
del foro erariale
che avrebbe
comportato la
permanenza della
competenza dei
tribunali dei
distretti, in
relazione alle sedi
delle Commissioni
territoriali,
essendo indicativa
della volontà di
radicare il
contraddittorio -
sempre nei riguardi
dalla
Amministrazione
centrale
dell'interno - in
più tribunali, e
segnatamente in
quelli nel cui
circondario la
commissione
territorialmente
competente ha
adottato, sulla
domanda dallo
straniero, la
contestata
decisione; o quelli
relativi al ritenuto
sopravvenuto venir
meno della
competenza del
giudice di pace in
ordine al reato di
guida in stato di
alterazione psico -
fisica per uno di
sostanze
stupefacenti (pur in
assenza di un
richiamo espresso,
nell'articolo 187
Cds, alla
disposizione,
relativa alla
competenza del
tribunale, prevista
per il reato di
guida sotto
l´influsso
dell'alcool) (così
Sezione quarta
penale, 17003/06, e
cfr. Corte
Costituzionale,
ordinanza, 47/2007).
Ciò posto,
all'indicato quesito
deve darsi risposta
negativa.
4.1. - E´ da
escludere che
l´articolo 4, comma
2, della legge
54/2006, con il
prevedere
l´applicazione, ai
procedimenti che
riguardano i figli
naturali, delle
norme contenute in
quella stessa legge,
abbia abrogato la
parte dell'articolo
317 bis
c.c. in cui si
stabilisce che il
giudice,
nell'esclusivo
interesse del
figlio, può
provvedere
all'affidamento in
modo diverso
rispetto ai criteri
predeterminati dalla
stessa norma,
facendo venir meno -
con il sostituire i
provvedimenti di cui
all'articolo 317
bis c.c. con
quelli adottabili ai
sensi dell'articolo
155 c.c.. - il
rinvio all'articolo
317 bis
contenuto nel primo
comma dell'articolo
38 delle
disposizioni di
attuazione, cosi
rendendosi
applicabile anche a
tali processi la
competenza residuale
del tribunale
ordinario, stabilita
dal secondo comma
del medesimo
articolo 38.
Come correttamente
evidenziato dal
Tribunale ordinario
di Milano
confliggente,
l´articolo 4, comma
2, della legge
54/2006 ha il
significato di
estendere
�all'evidente fine
di assicurare alla
filiazione naturale
forme di tutela
identiche a quelle
riconosciute alla
filiazione legittima
- i nuovi principi e
criteri sulla
potestà genitoriale
e sull'affidamento
anche ai figli di
genitori non
coniugati, senza
incidere sui
presupposti
processuali dei
relativi
procedimenti, tra i
quali la competenza.
L´articolo 317
bis c.c. resta
il referente
normativo della
potestà e
dell'affidamento
nella filiazione
naturale, anche in
caso di cessazione
della convivenza dei
genitori naturali, e
non viene meno, agli
effetti della
competenza, il
binomio costituito
dagli articoli 317
bis ,
secondo comma, c.c.
e 38, primo comma,
disp.att. c.c..
Piuttosto, la
disposizione del
codice
sull'esercizio della
potestà nella
filiazione naturale
assume, per effetto
della legge 54/2006,
un nuovo volto,
perché - come è
stato osservato in
dottrina - si
arricchisce dei
contenuti oggetto di
quella legge.
Inserendosi
nell'ambito
dell'articolo 317
bis c. c.,
la novella del 2006
detta una compiuta
disciplina dei
provvedimenti che il
giudice
specializzato ben
poteva anche prima
pronunciare
nell'interesse del
figlio, ma che in
precedenza trovavano
una regolamentazione
minimale,
esclusivamente
affidata alla
discrezionalità ed
all´apprezzamento
del giudice. Così,
per un verso. la
emanazione della
convivenza tra i
genitori naturali
non conduco più alla
cessazione
dell'esercizio della
potestà, perché la
potestà genitoriale
è ora esercitata da
entrambi i genitori,
salva la possibilità
per il giudice di
attribuire a ciascun
genitore il potere
di assumere
singolarmente
decisioni sulle
questioni di
ordinaria
amministrazione; per
l´altro verso, la
regole
sull´affidamento
condiviso guidano la
discrezionalità del
giudice
specializzato nel
valutare
"l´esclusivo
interesse del
figlio" allorché sia
cessate la
convivenza della
coppia genitoriale,
indicandogli di
prendere in
considerazione
prioritariamente,
affinché il figlio
naturale possa
continuare a
mantenere un
rapporto equilibrato
e continuativo con
ciascuno dei
genitori, lo
strumento che meglio
assicura la
condivisione delle
responsabilità nella
cura, nella
crescita,
nell'educazione e
nell'istruzione del
minore.
Questa
interpretazione
trova sostegno nella
lettera
dell'articolo 4,
comma 2, della legge
54/2006: la quale,
prevedendo
l´applicazione delle
nuove disposizioni
anche «al
procedimenti
relativi ai figli di
genitori non
coniugati», esprime
chiaramente
l´intenzione del
legislatore di
riferirci ai
procedimenti già
esistenti aventi ad
oggetto
l´affidamento e
l´esercizio della
potestà sui figli
naturali e quindi,
ai procedimenti di
cui all´articolo 317
bis c.c.,
rientranti nella
competenza del
tribunale per i
minorenni. Tali
procedimenti vengono
richiamati per
trapiantare in essi
i nuovi principi e
le nuove regola
sull´affidamento
condiviso, non già
per modificarne i
presupposti
processuali.
Il novellato
articolo 155 c.c.
non si a totalmente
sovrapposto
all´articolo 317
bis c.c., là
dove questo prevede
l´intervento del
giudice (anche)
nella crisi della
famiglia di fatto,
perché diversi sono
i presupposti
dell´intervento del
giudice in ordine
alla emanazione dei
provvedimenti
riguardo
all´affidamento e al
mantenimento dei
figli, a seconda che
si tratti di crisi
dell´unione di fatto
e di crisi della
famiglia fondata sul
matrimonio.
Nella separazione
dei coniugi
l´intervento del
giudice è
immancabile. La
coppia non si
scioglie,
legittimamente, che
a seguito di una
pronuncia
giudiziaria.
Ugualmente,
l´affidamento dei
figli legittimi ed
il loro mantenimento
è deciso dal
giudice. Anche in
caso di separazione
consensuale, il
codice garantisce
sempre un vaglio
giurisdizionale
volto a verificare
che l´accordo dei
coniugi
relativamente
all'affidamento e al
mantenimento dei
figli non sia in
contrario con
l´interesse di
questi.
Viceversa, nella
crisi della coppia
di genitori naturali
"non sussiste questa
inevitabile
necessità di un
intervento
giudiziario": non
solo lo scioglimento
della famiglia di
fatto "avviene senza
alcun intervento del
giudice, essendo
sufficiente, com´è
logico, che i due si
lascino", ma anche
con riguardo
all'affidamento e al
mantenimento dei
figli l´intervento
del giudice è
previsto come
indispensabile
soltanto nel caso in
cui i genitori
naturali, nella loro
autonomia, non
abbiano raggiunto
tra loro un accordo
(Cassazione, Sezione
prima, 4273/91,
cit.), salva in ogni
caso la possibilità
per i genitori non
coniugati di
rivolgersi
congiuntamente al
tribunale per i
minorenni per la
verifica della non
contrarietà
all´interesse dei
figli di quanto tra
loro concordato.
Tale diversità di
presupposti non è
incisa dalla
novella.
Non può parlarsi,
pertanto, di
parziale abrogazione
per incompatibilità
dell'articolo 317
bis c.c.
(che avrebbe
l´effetto di
determinare, per
trascinamento, la
caduta del richiamo,
agli effetti della
competenza,
contenuto nel primo
comma dell´articolo
38 della
disposizioni di
attuazione e la
riespansione della
regola di chiusura
dettata dal secondo
comma del medesimo
articolo 38), ma, al
contrario, di
riempimento del
contenuto precettivo
di tale
disposizione.
4.2. - Nè può essere
seguita la tesi,
fatta propria dal
Tribunale per i
minorenni di Milano,
secondo cui la
competenza del
tribunale ordinario
sarebbe imposta
dall'applicazione,
anche ai
procedimenti
relativi ai figli
naturali, delle
norme processuali
contenute nella
legge 54/2006,
alcune della quali
(si pensi al nuovo
articolo 708, quarto
comma, c.p.c., che
prevede la
reclamabilità
dell'ordinanza
presidenziale),
innestandosi nella
disciplina prevista
per il processo di
separazione
giudiziale,
presuppongono, per
la loro
applicabilità, che
il processo si
svolga, dinanzi al
tribunale ordinario,
nelle forme di cui
agli articoli 706 e
ss. c.p.c., anziché
in quelle camerali,
tipiche dei processi
minorili ai sensi
del terzo comma del
più volte citato
articolo 38 disp.
att. c.c..
Tale tesi, nel
postulare una
ricaduta sulla
competenza per
effetto della norme
sul rito, muova da
un non condivisibile
presupposto
ermeneutico il quale
è alla base della
ritenuta attrazione
della competenza al
tribunale ordinario:
che cioè il
legislatore, nel
dettare le norme in
materia di
separazione dei
genitori e di
affidamento
condiviso dei figli,
abbia inteso
disciplinare anche
l´emanazione dei
provvedimenti da
pronunciarsi nei
confronti dei figli
naturali con il rito
tipico del
procedimento di
separazione,
estendendo ai
procedimenti che li
riguardano le norme
concernenti la crisi
della coppia
coniugale e la sua
gestione giudiziale.
Non v´è dubbio che
alcuna tra la norme
processuali
contenute nella
legge 54/2006 siano
applicabili anche ai
procedimenti
relativi ai figli di
genitori non
coniugati. Sono
applicabili - e
compatibili con la
specialità del rito
che governa il
procedimento che si
svolge dinanzi al
tribunale per i
minorenni - le
norme: sui poteri
istruttori del
giudice, ivi
compreso - per ciò
che si dirà infra -
quello di disporre,
ove le informazioni
di carattere
economico fornite
dai genitori non
risultino
sufficientemente
documentate, un
accertamento della
polizia tributaria
sui redditi e sui
beni oggetto della
contestazione, anche
se intestati a
soggetti diversi:
sui poteri di
ascolto del minore;
sui poteri del
giudice del
procedimento in
corso, ai sensi
dell'articolo 709
ter c.p.c.,
in caso di gravi
inadempienze o di
atti che comunque
arrechino
pregiudizio al
minore o ostacolino
il corretto
svolgimento della
modalità di
affidamento, di
ammonire il genitore
inadempiente, di
infliggere una
sanzione a suo
carico, di disporre
il risarcimento del
danno in favore del
genitore danneggiato
dal comportamento
dell´altro e di
disporre analogo
risarcimento in
favore dello stesso
minore.
Ma
non sono applicabili
le disposizioni del
nuovo articolo 708,
quarto comma, c.p.c.,
introdotte
dall'articolo 2,
comma 1, della legge
54/2006, sulla
reclamabilità
dell'ordinanza
presidenziale, le
quali presuppongono
che un´ordinanza
presidenziale vi sia
stata e che quindi
il processo si sia
svolto nelle forme
di cui agli articolo
706 e ss. c.p.c..
Come è stato
osservato in
dottrina, la legge
54/2006 è infatti
priva di una valenza
unificante nulla
scansione dai
procedimenti
relativi alla coppia
in crisi, e, nel
richiamare,
all'articolo 4,
comma 2, i
procedimenti
relativi ai figli
dei genitori non
coniugati, ha inteso
far salve anche le
regole processuali
che li governano, e
i diversi
presupposti
applicativi
dell´intervento del
giudice, senza
creare un modello
processuale unico
per i giudizi
relativi
all´affidamento.
Ciò si giustifica
considerando - come
già rilevato retro -
i differenti ambiti
dell´uno e
dell´altro
procedimento, quello
di separazione tra
coniugi e quello
rivolto alla tutela
del figlio nella
cessazione della
convivenza di fatto
dei loro genitori:
perché mentre in
presenza di persone
unite in matrimonio
l´intervento del
giudice, con la
separazione, è
previsto dal
legislatore per dare
rilevanza alla crisi
della coppia, non
potendosi altrimenti
allentare il legame
giuridico che li
unisca, e per
disciplinare, in
quella stessa sede,
i rapporti tra i
genitori e figli, la
convivenza more
uxorio può
intorrompersi
Immediatamente sulla
base della semplice
decisione
unilaterale di
ciascuno dei
conviventi, sicché
tale rapporto può
venir meno senza che
il giudice
intervenga in alcun
modo, salvo,
appunto, che per
eventuali questioni
relative ai figli
naturali
riconosciuti (Corte
costituzionale,
sentenza 451/97,
cit.).
Del resto,
diversamente
opinando, ove si
ritenesse
applicabile il rito
speciale ex
articolo 706 e ss.
c.p.c. ai
procedimenti
relativi ai figli di
genitori non
coniugati, dovrebbe
parimenti
considerarsi
applicabile il rito
della separazione
anche ai giudizi di
nullità del
matrimonio pure
richiamati dal comma
2 del citato
articolo 4, i quali
invece, secondo
l´interpretazione
corrente, sono
soggetti al rito
ordinario di
cognizione civile.
4.3. - La dottrina
più avvertita da
tempo segnala
l´opportunità, de
iure condendo, di
una unificazione
delle competenze in
relazione alle
vicende che
riguardano
l´affidamento e il
mantenimento del
figlio, a
prescindere dalla
condizione giuridica
dei genitori tra
loro: non solo
nell´interesse di
una
razionalizzazione
del sistema e di una
giustizia più
accessibile, ma
anche ad evitare che
la diversità di
competenza, e delle
connesse scansioni
procedimentali,
finisca con il
rendere l´una forma
di filiazione meno
presidiata, sotto il
profilo processuale,
rispetto all'altra.
La
legge 54/2006 - che
pure
significativamente
estende i nuovi
principi ai figli di
genitori non
coniugati, rendendo
più precisa la
normativa di settore
anche al fine di
rendere più
sollecita la
risposta giudiziaria
in controversie cosi
delicate (v. la
relazione in Aula
del deputato
Maurizio Paniz nella
seduta del 10 marzo
2005) - non perviene
all´unificazione
delle competenze
all´interno dei
conflitti familiari:
unificazione che,
involgendo profili
di politica
legislativa, non si
presta a formare
oggetto di un dubbio
di legittimità
costituzionale (
cfr . Corte
costituzionale,
sentenza 166/90,
punto n. 5 del
considerato in
diritto ).
Il
Collegio si limita a
registrare che il
tema è affiorato nel
dibattito
parlamentare che ha
accompagnato
l´approvazione della
legge
sull´affidamento
condiviso. Si è
segnalato
(nell´intervento in
Aula della deputata
Carolina Lussana
nella seduta del 10
marzo 2005) che
"esiste un´ingiunta
discriminazione tra
figli nati dal
matrimonio,
sottoposti alla
giurisdizione del
giudice ordinario
che nella maggior
parte dei casi non è
un giudice
specializzato, e
figli nati fuori dal
matrimonio, di cui
si occupa il
tribunale per i
minorenni",
sottolineandosi la
necessità di porre
fine, attraverso
"apposite proposte
emendative", "a
questa
discriminazione",
attraverso la
creazione di "un
giudice unico per la
famiglia e per i
minori". Sennonchè,
l´emendamento a tal
fine proposto (il
2.0350), volto a
modificare
l´articolo 38
disp.att. c.c.. nel
senso di attribuire
la compotenza al
tribunale ordinario
anche in ordine
all´affidamento dei
figli nati fuori del
matrimonio, è stato
ritirato dalla
deputata
presentatrice
Carolina Lussana, su
invito formulato dal
deputato relatore
Maurizio Paniz e su
parere conforme del
Governo, nella
seduta del 7 luglio
2005 (Atti Camera -
XIV Legislatura
-Discussioni - n.
652).
5.
- Una volta assodato
che, per i
procedimenti
riguardanti
l´affidamento del
figlio naturale, è
rimasta ferma la
competenza del
tribunale per i
minorenni in forza
dell´immutato rinvio
all´articolo 317
bis c.c.
contenuto
nell'articolo 30
disp. att. c.c., si
tratta di stabilire
se la legge 54/2006
abbia o meno
comportato
un´innovazione
rispetto alla
precedente regola di
riparto che, come si
è visto retro,
attribuiva la
cognizione della
controversie
concernenti il
contributo al
mantenimento del
figlio naturale al
tribunale ordinario,
anche in caso - come
nella specie - di
contestualità della
domanda di natura
patrimoniale con
quella relativa
all'affidamento.
Il
Collegio ritiene che
tale innovazione vi
sia stata, e che,
per effetto di essa,
il tribunale per i
minorenni,
competente in ordine
affidamento dei
figli naturali, lo
sia anche -
contestualmente - a
provvedere sul
contributo al
mantenimento di
anni.
5.1. - Ai sensi del
novellato articolo
155, secondo comma,
c.c., il giudice,
quando provvede
sull'affidamento dei
figli minori,
determina «altresì»
la misura e il modo
con cui ciascun
genitore deve
contribuire al
mantenimento, alla
cura, all'istruzione
e all'educazione dei
figli. In
particolare, il
quarto comma della
medesima
disposizione prevede
che il giudice
investito del
procedimento
stabilisce, ove
necessario, la
corresponsione di un
assegno periodico al
fine di realizzare
il principio di
proporzionalità, da
determinare
considerando le
attuali esigenze del
figlio, il tenore di
vita goduto dal
figlio in costanza
di convivenza con
entrambi i genitori,
i tempi di
permanenza presso
ciascun genitore, le
risorse economiche
di entrambi i
genitori e la
valenza economica
dei compiti
domestici e di cura
assunti da ciascun
genitori.
La
contestualità tra i
provvedimenti
sull'affidamento e
quelli economici e
l´intreccio delle
relative statuizioni
non costituiscono
certo una novità
allorché si tratta
di assumere i
provvedimenti
riguardanti i figli
di genitori
coniugati in crisi:
il tribunale
(ordinario) da
sempre provvede ad
emettere un´unica
decisione recante
tutti i
provvedimenti
(dall'affidamento,
al mantenimento,
alla casa familiare)
relativi alla sorte
dei figli minori.
Ma, una volta che
gli articoli 155 e
ss. c.c. concorrono
a plasmare - per
effetto del più
volte ricordato
articolo 4, comma 2,
della legge 54/2006
- l´articolo 317
bis c.c.,
quest'ultima
disposizione si
arricchisce di nuovi
contenuti: non solo
quindi - per quanto
già evidenziato
retro - dei nuovi
principi sulla
bigenitorialità,
sull'esercizio della
potestà genitoriale
e sull´affidamento,
ma anche della
regola di
inscindibilità della
valutazione relativa
all'affidamento da
quella concernente
profili patrimoniali
dell'affidamento. Il
giudice
specializzato, adito
ai sensi
dell´articolo 317
bis c.c. e
dell'articolo 38
disp.att. c.c., è
chiamato,
"nell'interesse" del
figlio, ad esprimere
una cognizione
globale, estesa alla
misura e al modo con
cui ciascuno del
genitori deve
contribuire al
mantenimento, alla
cura, all'istruzione
e all'educazione, e
quindi investente i
profili patrimoniali
dell'affidamento.
Da
un punto di vista
sistematico, tale
soluzione non
rappresenta una
novità. Il giudice
del reclamo della
paternità o della
maternità naturale,
ai sensi
dell'articolo 277,
secondo comma, c.c.,
dà anche «i
provvedimenti che
stima utili per il
mantenimento,
l´istruzione e
l´educazione del
figlio e per la
tutela doll´interesse
patrimoniale di
lui». E proprio in
forza di tale
disposizione, questa
Corte da sempre
individua nel
tribunale per i
minorenni - il quale
è competente, ai
sensi del primo
comma dell'articolo
38 delle
disposizioni di
attuazione, a
conoscere
dell'azione per la
dichiarazione di
paternità o
maternità naturale
"nel caso di minori"
- l´organo
giurisdizionale
investito del potere
di emettere altresì
i provvedimenti
opportuni per il
mantenimento,
l´istruzione e
l´educazione dai
minori stessi e per
la tutela dei loro
interessi
patrimoniali, quali
misura
consequenziali
(«effetti della
sentenza», secondo
la rubrica
dell´articolo 277
c.c.) alla pronuncia
dichiarativa del
rapporto di
filiazione, perfino
quando essi
riguardino il tempo
anteriore alla
sentenza, come
nell'ipotesi di
rimborso pro quota
delle spese di
mantenimento in
favore del genitore
che la abbia
sostenuto per intero
( ex multis
, Sezione prima,
7629/94; Sezione
prima, 14029/05).
E
si tratta di
soluzione
interpretativamente
da preferire, perché
maggiormente
orientata alla
realizzazione di
principi espressi
dalla Costituzione.
Da
un lato il principio
di eguaglianza - al
quale si è ispirato
il legislatore con
la norma di
estensione
dell´articolo 4,
comma 2, contenuta
tra le disposizioni
finali - esige che i
minori non ricavano
dall´ordinamento un
trattamento
diseguale e seconda
che siano nati da
genitori coniugati
oppure da genitori
non coniugati. La
giurisprudenza
costituzionale
invita l´interprete
a considerare "il
matrimonio non ....
più elemento di
discrimine nei
rapporti tra
genitori e figli -
legittimi e naturali
riconosciuti -
identico essendo il
contenuto dei
doveri, oltre che
del diritti, degli
uni nei confronti
degli altri": "la
condizione giuridica
dei genitori tra
loro, in relazione
al vincolo
coniugale, non può
determinare una
condizione deteriore
per i figli, poiché
quell´insieme di
regole, che
costituiscono
l´essenza del
rapporto di
filiazione e che si
sostanziano negli
obblighi di
mantenimento, di
istruzione e di
educazione della
prole, derivante
dalla qualità di
genitore, trova
fondamento
nell'articolo 30
della Costituzione
che richiama i
genitori all´obbligo
di responsabilità"
(Corte
costituzionale,
sentenza 166/98,
punto n. 3 del
Considerato in
diritto, in tema di
assegnazione della
casa familiare
nell'ipotesi di
cessazione del
rapporto di
convivenza more
uxorio ).
Ritiene il Collegio
che vi sarebbe un
trattamento
deteriore per il
figlio naturale ove
le sue esigenze di
tutela, in caso di
crisi del rapporto
di convivenza tra i
suoi genitori
naturali,
ricavassero
dall'ordinamento una
risposta frazionata,
con la perdita di
quella valutazione
globale ( tota
regiudicanda
perspecta ) che
soltanto una
cognizione estesa
anche alle
conseguenze
patrimoniali
dell´affidamento può
assicurare.
Dall'altro lo
sdoppiamento di
competenza, con la
necessità, per il
genitore, di dovere
separatamente adire
un giudice diverso
per la cognizione di
una domanda
intrinsecamente
connessa alle
statuizioni che in
concreto sono state
date sulla potestà e
sull'affidamento,
comporterebbe un
evidente sacrificio
del principio di
concentrazione della
tutele, che è
aspetto centrale
della ragionevole
durata del processo.
La
costituzionalizzazione
del principio di
ragionevole durata
del processo impone
all´interprete una
nuova sensibilità ed
un diverso approccio
ermeneutico, per cui
ogni soluzione che
si adotti nella
risoluzione di
questioni attinenti
a norma sullo
svolgimento del
processo deve essere
verificata non solo
sul piano
tradizionale della
sua coerenza logico
concettuale, ma
anche, e
soprattutto, per il
suo impatto
operativo nella
realizzazione di
detto obiettivo
costituzionale. A
tale riguardo non
può non ricordarsi
che, proprio
muovendo da tale
ricostruzione della
valenza
interpretativa,
hic et nunc ,
dell´articolo 111
Costituzione,
recentemente le
Sezioni Unite di
questa Corte
(sentenza 4636/07)
sono pervenute,
innovativamente, a
stabilire che "ove
il lavoratore
proponga, sulla base
della esposizione
dei medesimi fatti
attinenti ad una
stessa prestazione
lavorativa, due
domande in via
alternativa, la cui
decisione dipenda
dalla qualificazione
giuridica dei fatti
emersi in causa, una
principale,
appartenente alla
giurisdizione
amministrativa (
ex articolo 1
legge 1369/60, con
ente pubblico ante
30 giugno 1998), ed
una subordinata (
ex articolo
3 stessa legge) in
cui l´ente pubblico
viene evocato non
come datore di
lavoro ma come
coobbligato al
rispetto dei minimi
retributivi, il
principio di
concentrazione delle
tutele, insito
nell´articolo 111
Costituzione, impone
di ritenere che il
giudice
amministrativo
avente giurisdizione
sulla domanda
principale possa e
debba conoscere di
tutte le pretese
originate dalla
situazione
lavorativa dedotta".
6.
- Conclusivamente
deve affermarsi il
seguente principio
di diritto: «La
legge 54/2006
sull'esercizio della
potestà in caso di
crisi della coppia
genitoriale e
sull'affidamento
condiviso,
applicabile anche ai
procedimenti
relativi ai figli di
genitori non
coniugati, ha
corrispondentemente
riplasmato
l´articolo 317
bis c.c., il
quale, innovato nel
suo contenuto
precettivo, continua
tuttavia a
rappresentare lo
statuto normativo
della potestà del
genitore naturale e
dell'affidamento del
figlio nella crisi
dell'unione di
fatto, sicché la
competenza ad
adottare
provvedimenti
nell'interesse del
figlio naturale
spetta al tribunale
per i minorenni, in
forza dell'articolo
38, primo comma,
disp. att. c.c., in
parte qua non
abrogato, neppure
tacitamente, dalla
novella. La
contestualità delle
misure relative
all'esercizio della
potestà e
all'affidamento del
figlio. da un lato,
e di quelle
economiche inerenti
al loro
mantenimento,
dall'altro,
prefigurata dai
novellati articoli
155 e ss. c.c., ha
peraltro determinato
- in sintonia con
l´esigenza di
evitare che i minori
ricevano
dall'ordinamento un
trattamento
diseguale a seconda
che siano nati da
genitori coniugati
oppure da genitori
non coniugati, oltre
che di escludere
soluzioni
interpretative che
comportino un
sacrifico del
principio di
concentrazione delle
tutele, che è
aspetto centrale
della ragionevole
durata del processo
- una attrazione, in
capo allo stesso
giudice
specializzato, della
competenza a
provvedere, altresì,
sulla misura e sul
modo con cui
ciascuno dei
genitori naturali
deve contribuire al
mantenimento del
figlio".
7
- La richiesta di
regolamento è
accolta, nei sensi
di cui in
motivazione.
Deve pertanto
dichiararsi la
competenza del
tribunale per i
minorenni di Milano
a conoscere della
domanda proposta da
M.F. nei confronti
di S.M. per
l´affidamento ed il
mantenimento del
loro figlio naturale
A.M.
P.Q.M.
La
Corte dichiara la
competenza del
tribunale per i
minorenni di Milano
a conoscere della
domanda proposta da
M.F. nei confronti
di S.M. per
l´affidamento ed il
mantenimento del
loro figlio naturale
A.M.; cassa la
pronuncia
declinatoria del
Tribunale per i
minorenni di Milano.
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