Cambiamenti rispetto alla
normativa precedente
Prima del 16 marzo era previsto come regola l'affido
esclusivo che limitava l'esercizio della potestà
genitoriale di un genitore (detto genitore
non-affidatario) mentre costituiva eccezione
l'affido
congiunto applicato se richiesto da entrambi i
coniugi in base alla normativa sul divorzio del
1970.
Con
l'entrata in vigore della nuova Legge 8 febbraio
2006, n.54 (che ha riscritto l'art. 155) si e'
operata una rivoluzione copernicana sancendo
per legge il Principio di bigenitorialità ovvero il
diritto dei figli a continuare a vivere in modo
alternato con ciascun genitore, mantenendo rapporti
equilibrati con entrambi i genitori anche dopo la
cessazione della loro convivenza. Entrambi i
genitori continuano infatti a mantenere l'esercizio
diretto della potesta' genitoriale che potranno
esercitare o in modo congiunto o disgiunto.
Non e' stata ancora chiarita la competenza del
tribunale dei minori rispetto al tribunale
ordinario, ma e' chiaro che questa legge e' il
riferimento unico per tutti.
L'affido condiviso è dunque oggi l'unica forma di
affidamento dei figli includendo l' eccezione
dell'affido a un solo genitore quando il comportamento dell'alro genitore nei confronti del
figlio sia contrario all'interesse del minore stesso.
Solo in tal caso potra' essere limitata la
frequentazione ma non la potesta' di quel genitore.
Non sono considerati validi motivi per l'affidamento
a un solo genitore: il conflitto tra i genitori, se
questi singolarmente non si comportano in modo
contrario all'interesse del minore, la lontananza
fisica dei due genitori, la tenera eta' del minore.
L'affido condiviso consente l'esercizio della
potestà anche in modo disgiunto cosicché
ciascun genitore e' responsabile in toto quando i
figli sono con lui. Al contrario del precedente affido congiunto che richiedeva sempre la
completa cooperazione fra i genitori, l'affido
condiviso disgiunto e' applicabile e utile
soprattutto in caso di conflitto, poiché suddivide
in modo equilibrato le responsabilità specifiche e
la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo
inalterata la genitorialità di entrambi, ma disaccoppiandoli nel tempo e nello spazio. Per
prevenire eventuali problemi di educazione
contraddittoria sono consigliate consulenze
pedagogiche di impostazione e monitoraggio
periodico.
Progetto genitoriale
La
permanenza del minore presso ciascun genitore viene
ripartita in modo equilibrato come dettagliato in un
progetto genitoriale da presentare in
allegato all'istanza di separazione, con la
ripartizione dei compiti e dei capitoli di spesa
assegnati a ciascun genitore. Questo consente al
minore di continuare a vivere con ciascun genitore
indipendentemente dal rapporto che i genitori hanno
tra loro, che devono distinguere la relazione di
coppia dalla loro relazione genitoriale. Le
azioni che un genitore dovesse compiere, volte a
ostacolare la frequentazione dell'altro genitore o a
gettare discredito sull'altra figura genitoriale,
verranno considerate un valido motivo di esclusione.
I
calendari tipici prevedono due giorni presso l'uno e
poi l'altro genitore, con weekend lungo dal venerdi'
al lunedi' mattina. Questo realizza un buon
bilanciamento tra l'esigenza di un tempo
sufficientemente lungo per vivere insieme la routine
quotidiana figlio-genitore senza sentire la mancanza
dell'altro. Le riconsegne all'altro genitore possono
essere momenti di attriti e quindi e' preferibile
renderle meno frequenti fintanto che i genitori non
si adattano alla nuova situazione. Le variazioni
rispetto all'equilibrio possono rendersi necessarie
in funzione degli impegni e delle esigenze del
bambino. È consigliabile associare la permanenza con
l'uno e con l'altro genitore in modo correlato ai
giorni della settimana. In caso di impedimenti che
costrungano a variazioni nel calendario, e'
importante chiarire che la ripianificazione
(motivata o decisa assieme) portera' all'immediato
recupero dei giorni in modo da rispettare il rateo
di permanenza pianificato in origine. La scuola o
l'asilo possono ulteriormente aiutare a
disaccoppiare i genitori se il figlio viene preso e
riportato direttamente a scuola. Se vi e'
disponibilita' tra i genitori possono essere
previsti anche incontri inframmezzati con l'uno e
poi l'altro genitore. Ad esempio il figlio potrebbe
essere accompagnato dal padre a giocare a pallone e
poi dalla madre in piscina, oppunre fare i compiti
con l'uno e dormire a casa dell'altro. L'intento del
condiviso e' quello di coinvolgere direttamente in
modo equilibrato entrambi i genitori nel rapporto
quotidiano con i figli, per evitare che i figli
siano deprivati di un genitore che a lungo andare,
se si limita a frequentare il figlio solo nei
weekend, rischia di restare scollato dalla vita
quotidiana del figlio. Per una guida completa alla
applicazione della legge, si rimanda ai testi
consigliati e al commento della legge.
Riduzione della
conflittualità
Tanto maggiore la conflittualita' tra i genitori
(che quindi anche involontariamente non potranno
rafforzare in modo positivo l'immagine
interiorizzata dell'altro genitore in sua assenza)
tanto piu' equilibrata dovra' essere la convivenza,
in modo che i figli possano fare esperienza diretta
di vita con ciascun genitore, senza alcuna
mediazione. Con l'instaurarsi della relazione
genitoriale a sostituzione della relazione di
coppia, potranno essere modulate piu' facilmente
frequentazioni in modo anche fortemente asimmetrico
e piu' flessibile. Oltre al mantenere i rapporti
diretti e equilibrati con ciascun genitore, questo
distanziamento fisico dei genitori taglia i loro
rapporti di dipendenza e creando un maggiore
distacco che consente di smaltire la
conflittualita'.
Quando i genitori si trovano in divergenza sulle
scelte educative, quando hanno problemi nel tenere
distinta la relazione di coppia dalla relazione
genitoriale durante il percorso di assestamento alla
separazione che puo' estendersi per 2 o 3 anni e'
fortemente consigliata una consulenza pedagogica
la cui triangolazione giuda nel gestire le cose in
modo da non creare disagio ai figli. In particolare,
prima di presentare istanza legale di separazione,
diventa necessario preparare un progetto
genitoriale, che con il coordinamento di un
pedagogista sara' piu' facile da fare, anche quando
vi e' conflitto. La consulenza pedagica dovrebbe
essere disposta dal giudice, ogni volta che
riscontra elevata conflittualita' di coppia,
solitamente dovuta alla confusione del ruolo come
genitore con il rapporto di coppia.
La
pedagogia e la consulenza pedagogica sono
estremamente utile per evitare che i figli siano
feriti in modo profondo dal conflitto trai genitori.
La preventiva sistemazione degli aspetti relativi ai
figli consentira' di affrontare in modo molto piu'
sereno e meno doloroso il procedimento di
separazione. Anche se i genitori si separano come
coppia si mantiene sempre una relazione
genitoriale funzionale allo svolgimento della
responsabilità genitoriale che discende dall'essere
genitore.
Equiparazione di tutti i
figli di fronte alla legge
Si
osservi che mentre la legge precedente distingueva
tra figli di coniugi e di coppie di fatto, la nuova
legge fa riferimento alla parola genitore per
abbracciare tutti i figli, anche di coppie
conviventi non sposate, tutelando le relazioni di
tutti i figli con i loro genitori naturale.
Applicazione della legge
Dal
16 marzo quando la legge e' entrata in vigore al
settembre 2006 vi sono state molte discussioni ma
ancora troppe poche sentenze per poter fare una
valutazione sensata. Ci sono situazioni e posizioni
molto diverse tra magistrati e avvocati nei vari
tribunali d'italia. Ci sono state purtroppo diverse
sentenze addirittura in conflitto tra loro o
contrastanti i termini di legge, per la radicata
mentalita' ed abitudine alla scelta di un genitore
di riferimento e a considerare la nuova legge alla
stregua del vecchio affido congiunto che non
consentiva esercizio disgiunto della patria
potesta'. Partendo da Torino, dove il tribunale
ordinario applica la legge alla lettera disponendo
dalla presidenziale una permanenza equilibrata
presso ciascun genitore, andando verso sud si hanno
posizioni anche molto distanti tra loro. Notevoli
differenze tra il tribunale dei minori e il
tribunale ordinario, anche nella stessa citta'.
Probabilmente ci saranno manifestazioni molto forti
nei tribunali che rifiutano di rispettare il testo
di legge e sarebbe utile fare circolare in modo piu'
diffuso l'informazione. Nei casi dove e' stata
applicata alla lettera il testo di legge, si
riscontra una maggiore serenita', mentre ci sono
comprensibili proteste nei casi dove la legge non e'
ancora stata recepita. Del resto e' importante fare
un percorso che inizia prima del tribunale, ponendo
primariamente attenzione agli aspetti psicologici e
pedagocici da affrontare prima della separazione in
modo da essere in grado di gestire meglio e con
minore carico emotivo la separazione che comunque
resta sempre un evento tra i piu' dolorosi e
traumatici.
2Genitori con comportamenti
contrari all'interesse del minore
Vi
possono essere casi di maltrattamento e violenze
fisiche o psicologiche al minore, che vengono
solitamente osservati da pediatri o insegnanti e
dalle persone esterne alla famiglia, se non vengono
direttamente denunciati dall'altro genitore.
Purtroppo fintanto che questi comportamenti
rimangono nell'ambito di un nucleo di genitori con
pochi contatti con l'esterno e con un implicito
consenso reciproco, restano non osservabili, perché
l'intero contesto convivente con il minore mantiene
un atteggiamento contrario all'interesse del minore.
Questi casi possono essere risolti con
affido familiare a terzi.
Quando invece due genitori si separano, occorre
considerare comportamenti contrari all'interesse del
minore che sono sostenuti dal sistema giuridico e
dalla conflittualita' genitoriale. Il conflitto
verbale o fisico tra i genitori in presenza dei
figli e' fortemente contrario all'interesse del
minore, perché il minore subisce gravi traumi e
apprende comportamenti violenti.
Quello che deve essere compreso e' che la
svalutazione dell'altro genitore in sua assenza e'
contrario all'interesse del minore, anche se non
assiste al conflitto in modo diretto. Di solito
questi comportamenti sono amplificati dal
procedimento giuridico di separazione, perché
ciascun genitore si sente vittima e per una
distorsione nel percepire la realtà può presentare a
terzi o anche al giudice una visione non
equilibrata, marcatamente amplificata in negativo
del comportamento dell'altro genitore, per
giustificare il proprio comportamento e la decisione
di separarsi o di prevalere nella gestione del
minore.
Una
visione della della giustizia a cui delegare la
soluzione dei propri problemi di relazione
genitoriale, può indurre alla manipolazione dei
fatti o anche alla costruzione di falsi, per poter
dipingere in modo negativo l'altro genitore e
giustificare l'interruzione della relazione
genitoriale e l'esclusione dell'altro genitore. Sono
frequenti i casi di false denuncie di abuso,
violenza e inidoneità genitoriale con il solo scopo
di allontanare un genitore, affinché vengano
utilizzati strumenti giuridici per rendere legale
l'esclusione. In questo senso, vengono manipolati e
coinvolti nel conflitto di coppia tutte le persone
attorno al genitore compresi familiari, amici, i
legali, periti e giudici, in modo da indurli a
schierarsi dalla parte di un genitore ai fini di
alienare ed estromettere l'altro dalla vita dei
figli e quindi anche dalla propria. È infatti più
difficile rimanere neutrali che non schierarsi. In
questi casi, con accuse più o meno gravi che possono
essere portate da un solo genitore o anche da
entrambi, il conflitto tra i genitori viene
amplificato dal sistema giuridico che viene
visto da entrambi o anche da uno soltanto, come
scorciatoia a un cammino piu' responsabile e
faticoso, delegando a terzi la soluzione dei
problemi di relazione.
Di
solito questi problemi nascono quando anche un
genitore soltanto non e' capace di tenere distinto
il giudizio dell'altro come partner dal giudizio
come genitore, oppure quando le distanze educative
sono molto ampie e con uno dei due o entrambi i
genitori ipercontrollante e rigido nella disciplina.
In certi casi si può arrivare a una vera e propria
persecuzione legale dell'altro genitore. In questo
il genitore vittima potrà subire situazioni
giudiziarie altamente provanti, fino a sviluppare
patologie mentali o fisiche, come la depressione o
il tumore, per arrivare in certi casi piu' gravi al
suicidio o alla reazione incontrollata di estrema
aggressività e violenza che può portare alla morte
di molte persone. In certi casi il rancore covato e
un atteggiamento ossessivo può portare a piani di
vendetta fortemente patologici. Questi danni
esistenziali subiti da un genitore oltre a provocare
situazioni di grave disagio a se e agli altri, non
possono non trasferirsi anche al minore di cui la
vittima e' genitore.
I
danni che comunque questo comportamento arreca ai
figli sono enormi. A partire dalla deprivazione
dell'altro genitore, che viene escluso
giuridicamente o fortemente limitato nel fare il
genitore, diventando quindi impotente a soddisfare i
bisogni del minore oltre che a soddisfare il suo
desiderio di vicinanza e affetto, si crea un senso
di perdita nel minore e di abbandono che potrà
influenzarlo per tutta la vita. La giustificazione
di questo comportamento (giuridicamente legalizzato)
da parte del genitore che ha escluso l'altro dalla
vita dei figli, potra' condizionare il minore a
schierarsi a sua volta contro il genitore
allontanato. Questa patologia si chiama Sindrome da
alienazione genitoriale o PAS utilizzando l'acronimo
inglese.
L’incapacità di superare il trauma della separazione
può provocare una regressione, una limitazione, o
peggio, un blocco delle capacità di pensiero sia
negli ex partner, che nei figli; e gli ex coniugi –
in particolare il genitore alienante - possono
rimanere vittime di un odio implacabile per decine
di anni se non per tutta la vita. Si consideri che
tutto ciò non è privo di implicazioni per lo
sviluppo delle generazioni future. Diversi sono gli
autori che sostengono la trasmissibilità tra più
generazioni delle dinamiche psichiche individuali e
familiari irrisolte: “Il lutto espulso può venire
trasportato … da una persona all’altra, da una
generazione all’altra, aumentandone il carico e
rendendo sempre più difficile la sua
metabolizzazione.
Per
risolvere i casi di PAS una volta identificati,
l'unico modo possibile e' quello di sottrarre il
minore all'influenza del genitore alienante, in modo
da riequilibrare la sua percezione di entrambi i
genitori. Spesso siccome il minore con PAS
diagnosticata e conclamata in sede legale rifiuta in
modo molto determinato l'altro genitore, la terapia
e' molto lunga e incerta. In alcuni casi, sono
proprio involontari schieramenti dei terapeuti a
favore di un genitore, che possono con terapie che
di fatto risultano manipolanti indurre la PAS
proprio in quei minori che sono succubi di un
genitore ipercontrollante e tendente al bullismo da
cui invece dovrebbero essere tutelati. Anche nel
caso in cui la PAS e il vero genitore alientante
siano correttamente diagnosticati (talvolta possono
avere un comportamento alienante entrambi i
genitori) risulta comunque difficile attuare una
terapia che possa far superare al minore il
disprezzo e rifiuto del genitore oggetto di
denigrazione. L’esperienza dimostra che, qualora
venga meno l’influenzamento dei figli da parte del
genitore alienante, se il rapporto col genitore
alienato, in precedenza, era solido, e non è
trascorso molto tempo, i sintomi della PAS
svaniscono. Il tempo inoltre, è un elemento a favore
del consolidamento della sindrome.
Per
tutti questi motivi, gli esperti ritengono che sia
estremamente importante attuare con fermezza e
rigore misure di prevenzione di questi abusi
iuspatologici, facendo in modo che i genitori non
possano condizionare i minori ed escludere l'altro
genitore. Consentire ai figli di maturare esperienze
dirette e complete di vita con ciascun genitore
separatamente dal genitore alienante e' il modo
migliore per prevenire la PAS, mitigando l'influenza
delle azioni denigratorie. Anche alle prime
insorgenze della PAS la migliore terapia consiste
nel dare ai figli la possibilità di sperimentare, in
una frequentazione priva di ostacoli ed
influenzamenti del genitore alienante, che il
genitore alienato non è così disprezzabile o
pericoloso.
E’
bene sottolineare, non solo la palese inadeguatezza,
ma addirittura la pericolosità del contesto
giudiziario nel trattare la conflittualità
familiare. Tanto che potremmo definire la PAS una
patologia iurigena. Gli avvocati lavorano in un
ambito tipicamente basato sul conflitto, e pertanto
inadatto a risolvere le difficoltà delle famiglie in
crisi (Waldron, Joanis, 1996). Solitamente, gli
avvocati difettano di conoscenze psicologiche; non
sempre riescono a rendersi conto della distorsione
delle dichiarazioni dei loro clienti, e possono ben
colludere inconsciamente con atteggiamenti che ad
uno psico-professionista apparirebbero patologici.
La riuscita di un intervento sulla PAS richiede la
collaborazione congiunta sia degli
psico-professionisti che degli operatori della
giustizia.
La
scuola si rivela un terreno di equilibrio e di
educazione e osservazione neutra del minore.
Inoltre, la convivenza equilibrata con ciascun
genitore senza la presenza dell'altro, in modo
alternato, favorisce la creazione di una relazione
diretta e autentica. In virtù di ciò, dovremmo
sempre e comunque sostenere la funzione genitoriale,
nel momento della crisi che conduce alla
separazione. A scopo preventivo, prima della
separazione, dovremmo predisporre dei percorsi di
sensibilizzazione e preparazione delle coppie. Però,
solo un programma di interventi - se necessario,
anche su invio del tribunale - può evitare che i
figli affetti da PAS continuino ad essere abusati e
subiscano danni più o meno gravi del loro sviluppo
psicologico. L’intervento psicologico, anche se
inizialmente penalizzato dalla mancanza di
motivazione spontanea, nel tempo, può acquisire un
margine sempre più ampio di efficacia.
Nei
casi piu' a rischio o piu' gravi (pensiamo alle
accuse di pedofilia o di violenza) diventa
fondamentale un immediato affido familiare del minore presso terzi per
evitare che nessuno dei due genitori possa
coinvolgere il minore nell'accusare l'altro, fino a
che non verrà fatta piena luce sulla situazione
reale che si e' venuta a creare trai genitori.
Coordinamento Genitoriale
Obbligatorio
Da
più parti si sta facendo strada l'idea che questo
eccesso di azione giuridica contro l'altro genitore,
sia la manifestazione di un disagio psicologico
genitoriale, che denota l'incapacità di coordinarsi
e dialogare con l'altro genitore. Invece di fare
ricorso al giudice e al procedimento giuridico, che
impedisce l'immediatezza e favorisce la
cronicizzazione di situazioni non equilibrate, si
ritiene che debba essere istituzionalizzato un tipo
di percorso all'esterno del tribunale.
In
pratica i genitori dovrebbero essere lasciati soli
nella dimensione della relazione di coppia, come
genitori. Ovvero dovrebbero essere isolati quegli
elementi di contesto che, venendo coinvolti nella
problematica della relazione di coppia e della
relazione genitoriale finiscono per schierarsi,
assumendo comportamenti che amplificano le
divergenze e aumentano la complessita' del sistema.
Amici, familiari, professionisti dovrebbero tenersi
a debita distanza, neutrali, per non lasciarsi
influenzare o influenzare a loro volta le dinamiche
di coppia, semmai suggerendo loro di fare terapia di
coppia insieme.
Per
il bene dei minori, le persone del contesto
dovrebbero mantenere un atteggiamento il più
possibile neutro e semmai di sostegno orientato a
creare un clima sereno attorno al minore, invitando
semplicemente la coppia a rivolgersi a un servizio
di sostegno terapeutico e di guida genitoriale. È
fondamentale mettere la coppia nelle condizioni di
assumersi la responsabilità di parlarsi e di
gestirsi in modo autonomo i problemi genitoriali e
di comunicazione. Spesso alla base di queste
difficoltà stanno rapporti invischiati con familiari
o amici.
In
questi casi, in cui le istanze giuridiche hanno
scarsa consistenza o destano dubbi sulla loro
attendibilità, il giudice dovrebbe disporre la
nomina di un professionista deputato con autorità a
gestire il coordinamento genitoriale con
tempestività e facendo leva su competenze sia
psicologiche che pedagogiche. Taluni propongono
impropriamente il termine "mediazione obbligatoria"
ma la mediazione e' gia' definita in altro modo e
intende altro. Quanto descritto e' più una
intermediazione o "interposizione" che deve attuare
una missione di peacekeeping nell'interesse del
minore, per indirizzare i genitori a trovare loro
una soluzione ai problemi di relazione genitoriale.
Come complemento, la terapia di coppia e
individuale, unita alla consulenza pedagogica e ai
corsi per genitori separati, possono mettere i
genitori in condizione di affrontare il problema
genitoriale in modo più efficace, per riportarli a
svolgere con profitto e con soddisfazione personale
la loro funzione di genitori.
Per
quanto possibile, meno si interviene sui genitori e
meglio e' per evitare la "ospedalizzazione della
famiglia" e per evitare che l'eccessivo intervento
non abbia ad assumere le caratteristiche
auto-promuoventi tipiche del medico che mantiene una
patologia per tenere i pazienti in un perenne
rapporto di dipendenza. Più i genitori sono lasciati
soli con i loro figli, più saranno chiamati
direttamente a gestire i problemi del loro sistema.
Il compito del coordinatore genitoriale sarà di
indirizzare la coppia affinché questo avvenga. Per
lo stesso motivo, ogni affido familiare deve essere
di durata minima, per non alterare il sistema
genitoriale. Gli affidi in istituto sono in questi
casi totalmente dannosi, perché non adatti a gestire
la temporaneità e sono ancora più traumatici per
l'assenza della figura genitoriale che in primo
luogo deve essere compensata da genitori capaci di
dare affetto e sostenere i minori in un momento di
crisi della loro famiglia di origine.