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l'Affidamento dei figli minori
 

1 L'affidamento dei figli minori

definisce come ripartire ed esercitare la potestà genitoriale sui figli minorenni in situazioni di non-convivenza dei genitori. Vale per tutti i casi di cessazione di convivenza dei genitori sia per le coppie di fatto, che separazioni e divorzio.

Viene definito dall'Art. 155 del Codice civile il quale recita:

«Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.»

Pertanto la relazione genitore-figlio deve essere tutelata e mantenuta al di la della cessazione della convivenza dei genitori.

Cambiamenti rispetto alla normativa precedente

Prima del 16 marzo era previsto come regola l'affido esclusivo che limitava l'esercizio della potestà genitoriale di un genitore (detto genitore non-affidatario) mentre costituiva eccezione l'affido congiunto applicato se richiesto da entrambi i coniugi in base alla normativa sul divorzio del 1970.

Con l'entrata in vigore della nuova Legge 8 febbraio 2006, n.54 (che ha riscritto l'art. 155) si e' operata una rivoluzione copernicana sancendo per legge il Principio di bigenitorialità ovvero il diritto dei figli a continuare a vivere in modo alternato con ciascun genitore, mantenendo rapporti equilibrati con entrambi i genitori anche dopo la cessazione della loro convivenza. Entrambi i genitori continuano infatti a mantenere l'esercizio diretto della potesta' genitoriale che potranno esercitare o in modo congiunto o disgiunto. Non e' stata ancora chiarita la competenza del tribunale dei minori rispetto al tribunale ordinario, ma e' chiaro che questa legge e' il riferimento unico per tutti.

L'affido condiviso è dunque oggi l'unica forma di affidamento dei figli includendo l' eccezione dell'affido a un solo genitore quando il comportamento dell'alro genitore nei confronti del figlio sia contrario all'interesse del minore stesso. Solo in tal caso potra' essere limitata la frequentazione ma non la potesta' di quel genitore. Non sono considerati validi motivi per l'affidamento a un solo genitore: il conflitto tra i genitori, se questi singolarmente non si comportano in modo contrario all'interesse del minore, la lontananza fisica dei due genitori, la tenera eta' del minore.

L'affido condiviso consente l'esercizio della potestà anche in modo disgiunto cosicché ciascun genitore e' responsabile in toto quando i figli sono con lui. Al contrario del precedente affido congiunto che richiedeva sempre la completa cooperazione fra i genitori, l'affido condiviso disgiunto e' applicabile e utile soprattutto in caso di conflitto, poiché suddivide in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi, ma disaccoppiandoli nel tempo e nello spazio. Per prevenire eventuali problemi di educazione contraddittoria sono consigliate consulenze pedagogiche di impostazione e monitoraggio periodico.

Progetto genitoriale

La permanenza del minore presso ciascun genitore viene ripartita in modo equilibrato come dettagliato in un progetto genitoriale da presentare in allegato all'istanza di separazione, con la ripartizione dei compiti e dei capitoli di spesa assegnati a ciascun genitore. Questo consente al minore di continuare a vivere con ciascun genitore indipendentemente dal rapporto che i genitori hanno tra loro, che devono distinguere la relazione di coppia dalla loro relazione genitoriale. Le azioni che un genitore dovesse compiere, volte a ostacolare la frequentazione dell'altro genitore o a gettare discredito sull'altra figura genitoriale, verranno considerate un valido motivo di esclusione.

I calendari tipici prevedono due giorni presso l'uno e poi l'altro genitore, con weekend lungo dal venerdi' al lunedi' mattina. Questo realizza un buon bilanciamento tra l'esigenza di un tempo sufficientemente lungo per vivere insieme la routine quotidiana figlio-genitore senza sentire la mancanza dell'altro. Le riconsegne all'altro genitore possono essere momenti di attriti e quindi e' preferibile renderle meno frequenti fintanto che i genitori non si adattano alla nuova situazione. Le variazioni rispetto all'equilibrio possono rendersi necessarie in funzione degli impegni e delle esigenze del bambino. È consigliabile associare la permanenza con l'uno e con l'altro genitore in modo correlato ai giorni della settimana. In caso di impedimenti che costrungano a variazioni nel calendario, e' importante chiarire che la ripianificazione (motivata o decisa assieme) portera' all'immediato recupero dei giorni in modo da rispettare il rateo di permanenza pianificato in origine. La scuola o l'asilo possono ulteriormente aiutare a disaccoppiare i genitori se il figlio viene preso e riportato direttamente a scuola. Se vi e' disponibilita' tra i genitori possono essere previsti anche incontri inframmezzati con l'uno e poi l'altro genitore. Ad esempio il figlio potrebbe essere accompagnato dal padre a giocare a pallone e poi dalla madre in piscina, oppunre fare i compiti con l'uno e dormire a casa dell'altro. L'intento del condiviso e' quello di coinvolgere direttamente in modo equilibrato entrambi i genitori nel rapporto quotidiano con i figli, per evitare che i figli siano deprivati di un genitore che a lungo andare, se si limita a frequentare il figlio solo nei weekend, rischia di restare scollato dalla vita quotidiana del figlio. Per una guida completa alla applicazione della legge, si rimanda ai testi consigliati e al commento della legge.

Riduzione della conflittualità

Tanto maggiore la conflittualita' tra i genitori (che quindi anche involontariamente non potranno rafforzare in modo positivo l'immagine interiorizzata dell'altro genitore in sua assenza) tanto piu' equilibrata dovra' essere la convivenza, in modo che i figli possano fare esperienza diretta di vita con ciascun genitore, senza alcuna mediazione. Con l'instaurarsi della relazione genitoriale a sostituzione della relazione di coppia, potranno essere modulate piu' facilmente frequentazioni in modo anche fortemente asimmetrico e piu' flessibile. Oltre al mantenere i rapporti diretti e equilibrati con ciascun genitore, questo distanziamento fisico dei genitori taglia i loro rapporti di dipendenza e creando un maggiore distacco che consente di smaltire la conflittualita'.

Quando i genitori si trovano in divergenza sulle scelte educative, quando hanno problemi nel tenere distinta la relazione di coppia dalla relazione genitoriale durante il percorso di assestamento alla separazione che puo' estendersi per 2 o 3 anni e' fortemente consigliata una consulenza pedagogica la cui triangolazione giuda nel gestire le cose in modo da non creare disagio ai figli. In particolare, prima di presentare istanza legale di separazione, diventa necessario preparare un progetto genitoriale, che con il coordinamento di un pedagogista sara' piu' facile da fare, anche quando vi e' conflitto. La consulenza pedagica dovrebbe essere disposta dal giudice, ogni volta che riscontra elevata conflittualita' di coppia, solitamente dovuta alla confusione del ruolo come genitore con il rapporto di coppia.

La pedagogia e la consulenza pedagogica sono estremamente utile per evitare che i figli siano feriti in modo profondo dal conflitto trai genitori. La preventiva sistemazione degli aspetti relativi ai figli consentira' di affrontare in modo molto piu' sereno e meno doloroso il procedimento di separazione. Anche se i genitori si separano come coppia si mantiene sempre una relazione genitoriale funzionale allo svolgimento della responsabilità genitoriale che discende dall'essere genitore.

Equiparazione di tutti i figli di fronte alla legge

Si osservi che mentre la legge precedente distingueva tra figli di coniugi e di coppie di fatto, la nuova legge fa riferimento alla parola genitore per abbracciare tutti i figli, anche di coppie conviventi non sposate, tutelando le relazioni di tutti i figli con i loro genitori naturale.

Applicazione della legge

Dal 16 marzo quando la legge e' entrata in vigore al settembre 2006 vi sono state molte discussioni ma ancora troppe poche sentenze per poter fare una valutazione sensata. Ci sono situazioni e posizioni molto diverse tra magistrati e avvocati nei vari tribunali d'italia. Ci sono state purtroppo diverse sentenze addirittura in conflitto tra loro o contrastanti i termini di legge, per la radicata mentalita' ed abitudine alla scelta di un genitore di riferimento e a considerare la nuova legge alla stregua del vecchio affido congiunto che non consentiva esercizio disgiunto della patria potesta'. Partendo da Torino, dove il tribunale ordinario applica la legge alla lettera disponendo dalla presidenziale una permanenza equilibrata presso ciascun genitore, andando verso sud si hanno posizioni anche molto distanti tra loro. Notevoli differenze tra il tribunale dei minori e il tribunale ordinario, anche nella stessa citta'. Probabilmente ci saranno manifestazioni molto forti nei tribunali che rifiutano di rispettare il testo di legge e sarebbe utile fare circolare in modo piu' diffuso l'informazione. Nei casi dove e' stata applicata alla lettera il testo di legge, si riscontra una maggiore serenita', mentre ci sono comprensibili proteste nei casi dove la legge non e' ancora stata recepita. Del resto e' importante fare un percorso che inizia prima del tribunale, ponendo primariamente attenzione agli aspetti psicologici e pedagocici da affrontare prima della separazione in modo da essere in grado di gestire meglio e con minore carico emotivo la separazione che comunque resta sempre un evento tra i piu' dolorosi e traumatici.

2Genitori con comportamenti contrari all'interesse del minore

Vi possono essere casi di maltrattamento e violenze fisiche o psicologiche al minore, che vengono solitamente osservati da pediatri o insegnanti e dalle persone esterne alla famiglia, se non vengono direttamente denunciati dall'altro genitore. Purtroppo fintanto che questi comportamenti rimangono nell'ambito di un nucleo di genitori con pochi contatti con l'esterno e con un implicito consenso reciproco, restano non osservabili, perché l'intero contesto convivente con il minore mantiene un atteggiamento contrario all'interesse del minore. Questi casi possono essere risolti con affido familiare a terzi.

Quando invece due genitori si separano, occorre considerare comportamenti contrari all'interesse del minore che sono sostenuti dal sistema giuridico e dalla conflittualita' genitoriale. Il conflitto verbale o fisico tra i genitori in presenza dei figli e' fortemente contrario all'interesse del minore, perché il minore subisce gravi traumi e apprende comportamenti violenti.

Quello che deve essere compreso e' che la svalutazione dell'altro genitore in sua assenza e' contrario all'interesse del minore, anche se non assiste al conflitto in modo diretto. Di solito questi comportamenti sono amplificati dal procedimento giuridico di separazione, perché ciascun genitore si sente vittima e per una distorsione nel percepire la realtà può presentare a terzi o anche al giudice una visione non equilibrata, marcatamente amplificata in negativo del comportamento dell'altro genitore, per giustificare il proprio comportamento e la decisione di separarsi o di prevalere nella gestione del minore.

Una visione della della giustizia a cui delegare la soluzione dei propri problemi di relazione genitoriale, può indurre alla manipolazione dei fatti o anche alla costruzione di falsi, per poter dipingere in modo negativo l'altro genitore e giustificare l'interruzione della relazione genitoriale e l'esclusione dell'altro genitore. Sono frequenti i casi di false denuncie di abuso, violenza e inidoneità genitoriale con il solo scopo di allontanare un genitore, affinché vengano utilizzati strumenti giuridici per rendere legale l'esclusione. In questo senso, vengono manipolati e coinvolti nel conflitto di coppia tutte le persone attorno al genitore compresi familiari, amici, i legali, periti e giudici, in modo da indurli a schierarsi dalla parte di un genitore ai fini di alienare ed estromettere l'altro dalla vita dei figli e quindi anche dalla propria. È infatti più difficile rimanere neutrali che non schierarsi. In questi casi, con accuse più o meno gravi che possono essere portate da un solo genitore o anche da entrambi, il conflitto tra i genitori viene amplificato dal sistema giuridico che viene visto da entrambi o anche da uno soltanto, come scorciatoia a un cammino piu' responsabile e faticoso, delegando a terzi la soluzione dei problemi di relazione.

Di solito questi problemi nascono quando anche un genitore soltanto non e' capace di tenere distinto il giudizio dell'altro come partner dal giudizio come genitore, oppure quando le distanze educative sono molto ampie e con uno dei due o entrambi i genitori ipercontrollante e rigido nella disciplina. In certi casi si può arrivare a una vera e propria persecuzione legale dell'altro genitore. In questo il genitore vittima potrà subire situazioni giudiziarie altamente provanti, fino a sviluppare patologie mentali o fisiche, come la depressione o il tumore, per arrivare in certi casi piu' gravi al suicidio o alla reazione incontrollata di estrema aggressività e violenza che può portare alla morte di molte persone. In certi casi il rancore covato e un atteggiamento ossessivo può portare a piani di vendetta fortemente patologici. Questi danni esistenziali subiti da un genitore oltre a provocare situazioni di grave disagio a se e agli altri, non possono non trasferirsi anche al minore di cui la vittima e' genitore.

I danni che comunque questo comportamento arreca ai figli sono enormi. A partire dalla deprivazione dell'altro genitore, che viene escluso giuridicamente o fortemente limitato nel fare il genitore, diventando quindi impotente a soddisfare i bisogni del minore oltre che a soddisfare il suo desiderio di vicinanza e affetto, si crea un senso di perdita nel minore e di abbandono che potrà influenzarlo per tutta la vita. La giustificazione di questo comportamento (giuridicamente legalizzato) da parte del genitore che ha escluso l'altro dalla vita dei figli, potra' condizionare il minore a schierarsi a sua volta contro il genitore allontanato. Questa patologia si chiama Sindrome da alienazione genitoriale o PAS utilizzando l'acronimo inglese.

L’incapacità di superare il trauma della separazione può provocare una regressione, una limitazione, o peggio, un blocco delle capacità di pensiero sia negli ex partner, che nei figli; e gli ex coniugi – in particolare il genitore alienante - possono rimanere vittime di un odio implacabile per decine di anni se non per tutta la vita. Si consideri che tutto ciò non è privo di implicazioni per lo sviluppo delle generazioni future. Diversi sono gli autori che sostengono la trasmissibilità tra più generazioni delle dinamiche psichiche individuali e familiari irrisolte: “Il lutto espulso può venire trasportato … da una persona all’altra, da una generazione all’altra, aumentandone il carico e rendendo sempre più difficile la sua metabolizzazione.

Per risolvere i casi di PAS una volta identificati, l'unico modo possibile e' quello di sottrarre il minore all'influenza del genitore alienante, in modo da riequilibrare la sua percezione di entrambi i genitori. Spesso siccome il minore con PAS diagnosticata e conclamata in sede legale rifiuta in modo molto determinato l'altro genitore, la terapia e' molto lunga e incerta. In alcuni casi, sono proprio involontari schieramenti dei terapeuti a favore di un genitore, che possono con terapie che di fatto risultano manipolanti indurre la PAS proprio in quei minori che sono succubi di un genitore ipercontrollante e tendente al bullismo da cui invece dovrebbero essere tutelati. Anche nel caso in cui la PAS e il vero genitore alientante siano correttamente diagnosticati (talvolta possono avere un comportamento alienante entrambi i genitori) risulta comunque difficile attuare una terapia che possa far superare al minore il disprezzo e rifiuto del genitore oggetto di denigrazione. L’esperienza dimostra che, qualora venga meno l’influenzamento dei figli da parte del genitore alienante, se il rapporto col genitore alienato, in precedenza, era solido, e non è trascorso molto tempo, i sintomi della PAS svaniscono. Il tempo inoltre, è un elemento a favore del consolidamento della sindrome.

Per tutti questi motivi, gli esperti ritengono che sia estremamente importante attuare con fermezza e rigore misure di prevenzione di questi abusi iuspatologici, facendo in modo che i genitori non possano condizionare i minori ed escludere l'altro genitore. Consentire ai figli di maturare esperienze dirette e complete di vita con ciascun genitore separatamente dal genitore alienante e' il modo migliore per prevenire la PAS, mitigando l'influenza delle azioni denigratorie. Anche alle prime insorgenze della PAS la migliore terapia consiste nel dare ai figli la possibilità di sperimentare, in una frequentazione priva di ostacoli ed influenzamenti del genitore alienante, che il genitore alienato non è così disprezzabile o pericoloso.

E’ bene sottolineare, non solo la palese inadeguatezza, ma addirittura la pericolosità del contesto giudiziario nel trattare la conflittualità familiare. Tanto che potremmo definire la PAS una patologia iurigena. Gli avvocati lavorano in un ambito tipicamente basato sul conflitto, e pertanto inadatto a risolvere le difficoltà delle famiglie in crisi (Waldron, Joanis, 1996). Solitamente, gli avvocati difettano di conoscenze psicologiche; non sempre riescono a rendersi conto della distorsione delle dichiarazioni dei loro clienti, e possono ben colludere inconsciamente con atteggiamenti che ad uno psico-professionista apparirebbero patologici. La riuscita di un intervento sulla PAS richiede la collaborazione congiunta sia degli psico-professionisti che degli operatori della giustizia.

La scuola si rivela un terreno di equilibrio e di educazione e osservazione neutra del minore. Inoltre, la convivenza equilibrata con ciascun genitore senza la presenza dell'altro, in modo alternato, favorisce la creazione di una relazione diretta e autentica. In virtù di ciò, dovremmo sempre e comunque sostenere la funzione genitoriale, nel momento della crisi che conduce alla separazione. A scopo preventivo, prima della separazione, dovremmo predisporre dei percorsi di sensibilizzazione e preparazione delle coppie. Però, solo un programma di interventi - se necessario, anche su invio del tribunale - può evitare che i figli affetti da PAS continuino ad essere abusati e subiscano danni più o meno gravi del loro sviluppo psicologico. L’intervento psicologico, anche se inizialmente penalizzato dalla mancanza di motivazione spontanea, nel tempo, può acquisire un margine sempre più ampio di efficacia.

Nei casi piu' a rischio o piu' gravi (pensiamo alle accuse di pedofilia o di violenza) diventa fondamentale un immediato affido familiare del minore presso terzi per evitare che nessuno dei due genitori possa coinvolgere il minore nell'accusare l'altro, fino a che non verrà fatta piena luce sulla situazione reale che si e' venuta a creare trai genitori.

Coordinamento Genitoriale Obbligatorio

Da più parti si sta facendo strada l'idea che questo eccesso di azione giuridica contro l'altro genitore, sia la manifestazione di un disagio psicologico genitoriale, che denota l'incapacità di coordinarsi e dialogare con l'altro genitore. Invece di fare ricorso al giudice e al procedimento giuridico, che impedisce l'immediatezza e favorisce la cronicizzazione di situazioni non equilibrate, si ritiene che debba essere istituzionalizzato un tipo di percorso all'esterno del tribunale.

In pratica i genitori dovrebbero essere lasciati soli nella dimensione della relazione di coppia, come genitori. Ovvero dovrebbero essere isolati quegli elementi di contesto che, venendo coinvolti nella problematica della relazione di coppia e della relazione genitoriale finiscono per schierarsi, assumendo comportamenti che amplificano le divergenze e aumentano la complessita' del sistema. Amici, familiari, professionisti dovrebbero tenersi a debita distanza, neutrali, per non lasciarsi influenzare o influenzare a loro volta le dinamiche di coppia, semmai suggerendo loro di fare terapia di coppia insieme.

Per il bene dei minori, le persone del contesto dovrebbero mantenere un atteggiamento il più possibile neutro e semmai di sostegno orientato a creare un clima sereno attorno al minore, invitando semplicemente la coppia a rivolgersi a un servizio di sostegno terapeutico e di guida genitoriale. È fondamentale mettere la coppia nelle condizioni di assumersi la responsabilità di parlarsi e di gestirsi in modo autonomo i problemi genitoriali e di comunicazione. Spesso alla base di queste difficoltà stanno rapporti invischiati con familiari o amici.

In questi casi, in cui le istanze giuridiche hanno scarsa consistenza o destano dubbi sulla loro attendibilità, il giudice dovrebbe disporre la nomina di un professionista deputato con autorità a gestire il coordinamento genitoriale con tempestività e facendo leva su competenze sia psicologiche che pedagogiche. Taluni propongono impropriamente il termine "mediazione obbligatoria" ma la mediazione e' gia' definita in altro modo e intende altro. Quanto descritto e' più una intermediazione o "interposizione" che deve attuare una missione di peacekeeping nell'interesse del minore, per indirizzare i genitori a trovare loro una soluzione ai problemi di relazione genitoriale. Come complemento, la terapia di coppia e individuale, unita alla consulenza pedagogica e ai corsi per genitori separati, possono mettere i genitori in condizione di affrontare il problema genitoriale in modo più efficace, per riportarli a svolgere con profitto e con soddisfazione personale la loro funzione di genitori.

Per quanto possibile, meno si interviene sui genitori e meglio e' per evitare la "ospedalizzazione della famiglia" e per evitare che l'eccessivo intervento non abbia ad assumere le caratteristiche auto-promuoventi tipiche del medico che mantiene una patologia per tenere i pazienti in un perenne rapporto di dipendenza. Più i genitori sono lasciati soli con i loro figli, più saranno chiamati direttamente a gestire i problemi del loro sistema. Il compito del coordinatore genitoriale sarà di indirizzare la coppia affinché questo avvenga. Per lo stesso motivo, ogni affido familiare deve essere di durata minima, per non alterare il sistema genitoriale. Gli affidi in istituto sono in questi casi totalmente dannosi, perché non adatti a gestire la temporaneità e sono ancora più traumatici per l'assenza della figura genitoriale che in primo luogo deve essere compensata da genitori capaci di dare affetto e sostenere i minori in un momento di crisi della loro famiglia di origine.

 
  
  Sommario:
1 L'affidamento dei figli minori  - Concetti generali
2 Genitori con comportamenti contrari all'interesse del minore
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