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è un
intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore privo di
"un ambiente familiare idoneo" alla crescita. Possono ottenerlo sia
una persona singola che una comunità di tipo familiare. A differenza
di quella adottiva, la famiglia affidataria non può considerare il
minore come proprio figlio. Con l'affidamento, infatti, non si
modifica lo stato familiare del minore e non si creano pertanto
vincoli familiari tra quest'ultimo e l'affidatario.
Le caratteristiche
principali dell'affidamento sono: la temporaneità,
il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine, la
previsione di rientro nella famiglia d'origine.
Esistono due tipologie di affido: quello consensuale e quello giudiziale.
2 Tipologie di affido
Consensuale L'affido consensuale avviene con il consenso dei genitori o di
chi ha la patria potestà. Viene effettuato attraverso i servizi
sociali ed è convalidato dal giudice tutelare.
Giudiziale Questo tipo di affido si ha quando non vi è il consenso dei
genitori. L'affido giudiziale è decretato dal tribunale per i
Minorenni Territoriale. In attesa delle decisioni definitive del
tribunale, il minore può essere affidato ad una famiglia già
dichiarata idonea alla quale il minore potrebbe essere dato in
adozione alla fine del procedimento. La famiglia non viene resa
nota ai parenti del minore (gli incontri con bambino avvengono
un ambiente neutro, di solito presso l'USL) al fine di
assicurare l'incognito, obbligatorio per legge, nell'adozione.
Le persone interessate ad avere in
affidamento un bambino devono manifestare la loro disponibilità ai
servizi sociali dell'ente locale o al servizio affidamento familiare del
Comune, della Asl o della Provincia.
La famiglia affidataria
si impegna:
- ad accogliere presso di sé il bambino;
- a provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione;
- a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine;
- a favorire il reinserimento del minore nella famiglia di origine.
L'affidamento può
cessare quando:
- viene meno la situazione di temporanea difficoltà che lo ha
determinato;
- la prosecuzione dell'affido reca pregiudizio al minore
decorre il tempo previsto della sua durata. |