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l'adozione - Aspetti pratici
 

I'1 marzo 2001 è stata approvata la Riforma delle adozioni. La nuova normativa sull'adozione nazionale, che modifica la legge n. 184 del 1983, incide significativamente sulla disciplina dei requisiti richiesti alla coppia che si rende disponibile ad adottare.

Queste le principali novità introdotte dalla nuova legge:
- valgono gli anni di convivenza,
- aumenta la differenza di età,
- spariscono gli orfanotrofi,
- i bambini più grandi hanno la precedenza,
- si potranno conoscere mamma e papà naturali.

Novità della Riforma

  Le principali novità introdotte dalla Riforma:
Valgono gli anni di convivenza
La Riforma, come la vecchia legge, permette l'adozione solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e che non si siano separati, neanche temporaneamente, negli ultimi tre anni.
Ai fini della valutazione della solidità della coppia, la nuova legge riconosce anche gli anni di convivenza precedenti il matrimonio. Se una coppia ha convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per tre anni e decide di sposarsi, può subito adottare un bambino senza dover attendere altri tre anni.
Aumenta la differenza di età
La nuova legge amplia la possibilità di adozione portando la differenza d'età tra genitore e figlio da 40 a 45 anni e prevedendo la possibilità di adozione anche quanto "il limite massimo degli genitori sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni". Deroghe al limite sono previste anche quanto il Tribunale dei minorenni "accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile" per il bambino.
I bimbi più grandi hanno la precedenza
Bambini con più di 5 anni o handicappati
Chi chiede di adottare un bambino che ha già compiuto cinque anni o con handicap potrà contare su una corsia preferenziale per il vaglio della domanda; le regioni potranno disporre un sostegno economico per le famiglie che li adottano fino a quando il bambino non avrà compiuto i 18 anni.
Chiudono gli orfanotrofi
I bimbi sotto i sei anni possono essere accolti solo dalle famiglie e dalle comunità. I piccoli senza genitori non sono costretti ad entrare in istituto. Dal 2007, inoltre, gli storici istituti di assistenza chiuderanno, sostituiti dalle case famiglia.
Si potranno conoscere mamma e papà naturali.
Chi è stato adottato, una volta compiuti i 25 anni, può avere informazioni sulla sua origine. Ciò non è possibile nel caso in cui l'adottato non sia stato riconosciuto dalla madre o se uno dei due genitori abbia dato il consenso all'adozione a condizione dell'anonimato. L'adottato può chiedere di conoscere i genitori naturali anche a 18 anni, ma solo per risolvere problemi di salute (ad esempio per i trapianti)
  L'adozione vera e propria è preceduta dalla dichiarazione di adottabilità del minore.
 

Dichiarazione di adottabilità

Lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal Tribunale per i minorenni quando:
- i genitori e i parenti convocati per constatare lo stato di abbandono non si presentano, senza un giustificato motivo;
- l'audizione degli stessi dimostra il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
- le prescrizioni impartite per garantire al minore assistenza morale, mantenimento, istruzione ed educazione sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.

Il decreto di adottabilità (disposto dal Tribunale per i minorenni) è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il 4° grado e al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo presso il tribunale che ha pronunciato lo stato di adottabilità entro trenta giorni dalla notificazione.

Non appena il decreto di adottabilità diviene definitivo, il cancelliere del Tribunale per i minorenni può trascrivere lo stato di adottabilità del minore sul registro tenuto presso la cancelleria del tribunale stesso.

 

 
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