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| l'adozione - Aspetti pratici |
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I'1 marzo 2001 è stata
approvata la Riforma delle adozioni. La nuova
normativa sull'adozione nazionale, che modifica la legge n. 184 del
1983, incide significativamente sulla disciplina dei requisiti
richiesti alla coppia che si rende disponibile ad adottare.
Queste le principali
novità introdotte dalla nuova legge:
- valgono gli anni di convivenza,
- aumenta la differenza di età,
- spariscono gli orfanotrofi,
- i bambini più grandi hanno la precedenza,
- si potranno conoscere mamma e papà naturali.
Novità della Riforma
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Le principali
novità introdotte dalla Riforma:
Valgono gli anni di convivenza
La Riforma, come la vecchia legge, permette l'adozione solo a
coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e che non si
siano separati, neanche temporaneamente, negli ultimi tre anni.
Ai fini della valutazione della solidità della coppia, la nuova
legge riconosce anche gli anni di convivenza precedenti il
matrimonio. Se una coppia ha convissuto in modo stabile e
continuativo prima del matrimonio per tre anni e decide di
sposarsi, può subito adottare un bambino senza dover attendere
altri tre anni.
Aumenta la differenza di età
La nuova legge amplia la possibilità di adozione portando la
differenza d'età tra genitore e figlio da 40 a 45 anni e
prevedendo la possibilità di adozione anche quanto "il limite
massimo degli genitori sia superato da uno solo di essi in
misura non superiore a 10 anni". Deroghe al limite sono previste
anche quanto il Tribunale dei minorenni "accerti che dalla
mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti
evitabile" per il bambino.
I bimbi più grandi hanno la precedenza
Bambini con più di 5 anni o handicappati
Chi chiede di adottare un bambino che ha già compiuto cinque
anni o con handicap potrà contare su una corsia preferenziale
per il vaglio della domanda; le regioni potranno disporre un
sostegno economico per le famiglie che li adottano fino a quando
il bambino non avrà compiuto i 18 anni.
Chiudono gli orfanotrofi
I bimbi sotto i sei anni possono essere accolti solo dalle
famiglie e dalle comunità. I piccoli senza genitori non sono
costretti ad entrare in istituto. Dal 2007, inoltre, gli storici
istituti di assistenza chiuderanno, sostituiti dalle case
famiglia.
Si potranno conoscere mamma e papà naturali.
Chi è stato adottato, una volta compiuti i 25 anni, può avere
informazioni sulla sua origine. Ciò non è possibile nel caso in
cui l'adottato non sia stato riconosciuto dalla madre o se uno
dei due genitori abbia dato il consenso all'adozione a
condizione dell'anonimato. L'adottato può chiedere di conoscere
i genitori naturali anche a 18 anni, ma solo per risolvere
problemi di salute (ad esempio per i trapianti) |
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L'adozione vera e
propria è preceduta dalla dichiarazione di
adottabilità del minore. |
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Dichiarazione di adottabilità
Lo stato di
adottabilità del minore è dichiarato dal Tribunale per i
minorenni quando:
- i genitori e i parenti convocati per constatare lo stato
di abbandono non si presentano, senza un giustificato
motivo;
- l'audizione degli stessi dimostra il persistere della
mancanza di assistenza morale e materiale e la non
disponibilità ad ovviarvi;
- le prescrizioni impartite per garantire al minore
assistenza morale, mantenimento, istruzione ed educazione
sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
Il decreto
di adottabilità (disposto dal Tribunale per i minorenni) è
notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai
parenti entro il 4° grado e al tutore, con contestuale
avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo
presso il tribunale che ha pronunciato lo stato di
adottabilità entro trenta giorni dalla notificazione.
Non appena
il decreto di adottabilità diviene definitivo, il
cancelliere del Tribunale per i minorenni può trascrivere lo
stato di adottabilità del minore sul registro tenuto presso
la cancelleria del tribunale stesso. |
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