Informativa deontologica
Articolo 18 - Rapporti con la
stampa
Nei rapporti con la stampa e
con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato
deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura
nel rilasciare interviste, per il rispetto dei
doveri di discrezione e riservatezza.
I.
Il difensore, con il consenso
del proprio assistito e nell'esclusivo interesse
dello stesso, può fornire agli organi di
informazione e di stampa notizie che non siano
coperte dal segreto di indagine.
II.
In ogni caso, nei rapporti
con gli organi di informazione e con gli altri
mezzi di diffusione, è fatto divieto
all’avvocato di enfatizzare la propria capacità
professionale, di spendere il nome dei propri
clienti, di sollecitare articoli di stampa o
interviste sia su organi di informazione sia su
altri mezzi di diffusione; è fatto divieto
altresì di convocare conferenze stampa fatte
salve le esigenze di difesa del cliente.
III.
E’
consentito all’avvocato, previa comunicazione al
Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere
o curare rubriche fisse su organi di stampa con
l’indicazione del proprio nome e di partecipare
a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
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