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Chi può essere ammesso
Per essere ammessi al
patrocinio a spese dello Stato è necessario che
il richiedente sia titolare di un reddito annuo
imponibile, risultante dall'ultima
dichiarazione,
non superiore a Euro 10.628,16.
Se l'interessato convive con il coniuge o con
altri familiari, il reddito è costituito dalla
somma dei redditi conseguiti nel medesimo
periodo da ogni componente della famiglia,
compreso l'istante. Eccezione: si tiene conto
del solo reddito personale quando sono oggetto
della causa diritti della personalità, ovvero
nei processi in cui gli interessi del
richiedente sono in conflitto con quelli degli
altri componenti il nucleo familiare con lui
conviventi.
Chi può richiedere l'ammissione al patrocinio dello Stato
Possono richiedere
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani - gli stranieri,
regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale al momento del sorgere del
rapporto o del fatto oggetto del processo da
instaurare - gli apolidi - gli enti o
associazioni che non perseguano fini di lucro e
non esercitino attività economica. L'ammissione
può essere richiesta in ogni stato e grado del
processo ed è valida per tutti i successivi
gradi del giudizio. Se la parte ammessa al
beneficio rimane soccombente, non può utilizzare
il beneficio per proporre impugnazione.
Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è
ammesso nelle cause per cessione di crediti e
ragioni altrui (salvo se la cessione appaia
fatta in pagamento di crediti o ragioni
preesistenti).
Dove si presenta la domanda
La domanda di
ammissione in ambito civile si presenta presso
la
Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, competente rispetto al: - luogo dove
ha sede il magistrato davanti al quale è in
corso il processo; - luogo dove ha sede il
magistrato competente a conoscere del merito, se
il processo non è ancora in corso; - luogo dove
ha sede il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato per i ricorsi in
Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Come si presenta la domanda
I moduli per le domande
sono disponibili presso le stesse
Segreterie del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda
deve essere presentata personalmente
dall'interessato con allegata fotocopia di un
documento di identità valido, oppure può essere
presentata dal difensore che dovrà autenticare
la firma di chi sottoscrive la domanda. Può
essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con
allegata fotocopia di un documento di identità
valido del richiedente.
La domanda,
sottoscritta dall'interessato, va presentata in
carta semplice e deve indicare: - la richiesta
di ammissione al patrocinio - le generalità
anagrafiche e codice fiscale del richiedente e
dei componenti il suo nucleo familiare -
l'attestazione dei redditi percepiti l'anno
precedente alla domanda (autocertificazione) -
l'impegno a comunicare le eventuali variazioni
di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al
beneficio - se trattasi di causa già pendente -
la data della prossima udienza - generalità e
residenza della controparte - ragioni di fatto e
diritto utili a valutare la fondatezza della
pretesa da far valere - prove (documenti,
contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc.
da allegare in copia).
Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda
Valuta la fondatezza
delle pretese da far valere e se ricorrono le
condizioni per l'ammissibilità, - emette entro
10 giorni uno dei seguenti provvedimenti: -
accoglimento della domanda
- non ammissibilità della domanda - rigetto della domanda - trasmette copia del
provvedimento all'interessato, al giudice
competente e all'Ufficio delle Entrate, per la
verifica dei redditi dichiarati.
Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione
L'interessato può
nominare un difensore, scegliendo il nominativo
dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese
per il patrocinio a spese dello Stato
appositamente approntati dai Consigli degli
Ordini degli Avvocati del distretto della
competente Corte di Appello.
Cosa si può fare se la domanda non viene accolta
L'interessato può
proporre la richiesta di ammissione al giudice
competente per il giudizio, che decide con
decreto. In caso la decisione da parte del
Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini
ragionevoli, l'interessato può inviare una nota
al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza
al Ministero della Giustizia – Dipartimento
Affari di Giustizia – Direzione Generale della
Giustizia Civile- Ufficio III.