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 Il Divorzio - Concetti generali

Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile. In base all'articolo 1 della legge numero 898 del 1970, il divorzio può essere pronunciato solo con una sentenza dopo che il giudice abbia accertato la concreta impossibilità di una conciliazione e l'esistenza di una delle cause di divorzio tassativamente previste.

1 Quando si può fare richiesta di divorzio?

Quando è stata pronunciata con sentenza definitiva la separazione giudiziale fra i coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale e siano trascorsi tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale.
  • Quando un coniuge è stato condannato, anche per fatti anteriormente commessi, all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità (incesto, violenza carnale, costrizione o sfruttamento della prostituzione, omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio del coniuge...).
  • Quando uno dei coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero un nuovo matrimonio.
  • Quando il matrimonio non è stato consumato.
  • Quando è passata in giudicato la sentenza con cui l'altro coniuge ha cambiato sesso.

 2 Qual'é la procedura di divorzio introdotta con la Legge 80/2005?

La procedura per l'ottenimento del divorzio varia a seconda che lo stesso sia consensuale e contenzioso. Qualora sussista l'accordo tra i due coniugi, la domanda di divorzio può anche essere presentata congiuntamente da entrambi davanti al tribunale in cui uno dei due abbia la residenza o il domicilio. Al contrario se non sussiste l'accordo, il coniuge che vuole il divorzio può presentare il ricorso, contenente la domanda di scioglimento del matrimonio e quindi di divorzio, con l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda.

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