Il Divorzio - Concetti
generali
Il
divorzio è lo
scioglimento del matrimonio civile. In base all'articolo 1 della
legge numero 898 del 1970, il divorzio può essere pronunciato
solo con una sentenza dopo che il giudice abbia accertato la
concreta impossibilità di una conciliazione e l'esistenza di una
delle cause
di divorzio
tassativamente previste.
1
Quando si può fare richiesta di divorzio?
Quando è stata pronunciata con
sentenza definitiva la separazione giudiziale fra i coniugi
oppure sia stata omologata la separazione consensuale e siano
trascorsi tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al
presidente del tribunale.
- Quando
un coniuge è stato condannato, anche per fatti
anteriormente commessi, all'ergastolo o a qualsiasi pena
detentiva per reati di particolare gravità (incesto,
violenza carnale, costrizione o sfruttamento della
prostituzione, omicidio volontario di un figlio o tentato
omicidio del coniuge...).
- Quando
uno dei coniugi, cittadino
straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo
scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero un
nuovo matrimonio.
- Quando
il matrimonio non è stato
consumato.
- Quando è
passata in giudicato la
sentenza con cui l'altro coniuge ha cambiato sesso.
2
Qual'é la procedura di divorzio
introdotta con la Legge
80/2005?
La procedura per l'ottenimento
del divorzio varia a seconda che lo stesso sia consensuale e
contenzioso.
Qualora sussista l'accordo tra i due coniugi, la domanda di
divorzio può anche essere presentata congiuntamente da entrambi
davanti al tribunale in cui uno dei due abbia la residenza o il
domicilio. Al contrario se non sussiste l'accordo, il coniuge
che vuole il divorzio può presentare il ricorso, contenente la
domanda di scioglimento del matrimonio e quindi di divorzio, con
l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda.