l'Affido condiviso
Legge n. 54/2006:
Modifiche all'art. 155 del codice
civile
Con tale istituto si
introduce il principio di "bigenitorialità", vale a dire
che il giudice, al momento della separazione deve
garantire il "diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di
ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e
con i parenti di ciascun ramo genitoriale". Qualora
l’affido congiunto non corrisponda all’interesse della
prole, si procedere all’affido esclusivo.
le modifiche all'art.
155 del codice civile
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54/2006
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