Responsabilità sui figli
Diversamente per le famiglie legittime, cioé
quelle costituite per effetto del matrimonio, la famiglia di fatto non è
regolamentata dal nostro ordinamento giuridico.
Ad ogni buon conto, i figli naturali, cioé i figli nati fuori dal matrimonio, sono equiparati a quelli legittimi, pertanto, godono degli stessi diritti dei figli nati durante il matrimonio.
Ciò significa, che i genitori
esercitano comunque la potestà sui figli minori ed hanno di conseguenza:
L'obbligo di mantenere, educare e istruire i figli
Sono risponsabili civilmente e penalmente verso i terzi per quanto commesso, omesso, e causato dai loro figli minorenni.
Altri aspetti:
In caso di interruzione della convivenza segue quasi sempre l'affido condiviso,
Nelle ipotesi di conflitto decide il Tribunale per i Minorenni, competente a pronunciarsi anche sull'assegno di mantenimento se contestualmente richiesto.
La sola domanda di mantenimento resta di competenza del Tribunale ordinario (art. 148 c.c.)
Mentre la sola domanda di regolamentazione del diritto di visita segue la competenza del Tribunale per i Minorenni.
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