Lutto vedovile
 
Il lutto vedovile è il divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89 c.c.) Per evitare incertezze sulla paternità di eventuali figli, la donna non può contrarre un nuovo matrimonio se non dopo 300 giorni dall'annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, salvo nei casi espressamente previsti dall'art. 89 c.c.
Il matrimonio può essere autorizzato quando si esclude lo stato di gravidanza o se risulta, con sentenza passata in giudicato, che il marito non ha convissuto con la moglie nei 300 giorni precedenti l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale autorizzazione viene rilasciata dal Tribunale, con decreto emesso in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

 

Estratto Codice Civile

 

 Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell’art. 84 e del comma quinto dell’art. 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.