Estratto Codice Civile
Art.
89 Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento
giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione
degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal
divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati
in base all’art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre
1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato
dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di
uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è
inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta
da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto
con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento,
l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto
dell’art. 84 e del comma quinto dell’art. 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.