La separazione di fatto e la riconciliazione
Separazione di fatto.
Questo tipo di separazione si ha
quando, indipendentemente da una richiesta giudiziale, le parti
decidono di separarsi senza alcuna formalità, di comune accordo.
La separazione di fatto non ha alcun effetto giuridico o ne ha in forma molto limitata. Per questa ragione non si sospendono gli obblighi matrimoniali.
Gli effetti della separazione possono cessare automaticamente con la riconciliazione dei coniugi.
Riconciliazione. Gli effetti della separazione possono cessare automaticamente con la riconciliazione dei coniugi.
Questa può avvenire in modo espresso e, quindi, essere consacrata da un accordo formale, o in modo tacito con la ripresa cioè della vita in comune.
Non è necessaria quindi alcuna pronuncia del giudice ma è la riconciliazione stessa in qualunque modo questa avvenga a far cessare automaticamente gli effetti della separazione.
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