La separazione consensuale
La
separazione consensuale
(articolo 158 c.c.) fra coniugi si ha per accordo delle parti, quando cioè sia la moglie che il marito sono d'accordo su tutte le situazioni economiche, patrimoniali e personali che sorgeranno a seguito della separazione, in particolare, con riguardo al mantenimento del coniuge debole, i diritti di visita e mantenimento dei figli, l'assegnazione della casa coniugale.
Questo tipo di separazione è sicuramente preferibile non solo per l’immaginabile minore conflittualità che si viene normalmente ad instaurare fra i coniugi (peraltro con notevoli riflessi positivi anche in merito ai rapporti con gli eventuali figli), Vedi dati ISTAT, ma anche perché presenta forme procedurali decisamente più snelle e rapide. In più, e' una procedura che costa meno ai fini della parcella dell'avvocato.
La procedura di separazione consensuale, infatti, inizia con il deposito di un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale ove almeno uno dei coniugi ha la residenza o il domicilio.
L’organo competente potrà, così, formare il fascicolo d’ufficio, nel quale saranno raccolti, oltre al ricorso stesso, anche tutti i documenti che i coniugi hanno ritenuto opportuno allegare.
Conclusi tali adempimenti, il
Presidente del Tribunale fisserà l'udienza alla quale devono comparire personalmente i coniugi, principalmente allo scopo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione dei coniugi.
Il Presidente del Tribunale
, a tal fine, ascolterà i due coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, come previsto dall'articolo 708 del codice di procedura civile; in questa sede, inoltre, il Presidente potrà adottare gli eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti e da tale momento inizia a decorrere il termine di tre anni per poter richiedere il divorzio.
Nel caso in cui
si raggiunga la conciliazione fra i coniugi
viene redatto un apposito verbale e la procedura di separazione ha termine.
Qualora, invece, i coniugi persistano nella volontà di separarsi, il Presidente procede all'emanazione del decreto di omologazione delle condizioni indicate nel ricorso.
Se l'accordo tra i coniugi per la scelta della separazione consensuale viene a mancare, essi devono giocoforza contattare il proprio avvocato che si rivolga al giudice, procedendo alternativamente con la separazione giudiziale.
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