La Famiglia secondo il Codice Civile

Per il codice civile la famiglia è un'unione stabile tra un uomo e una donna, generalmente ampliato in conseguenza della nascita dei figli che, almeno sino al compimento della maggiore età, convivono con i genitori, tutti legati da vincoli affettivi e di sangue ed in cui la solidarietà si traduce in norme di comportamento: poste dalla morale, dal costume, dalla religione che i consociati osservano spontaneamente.
La nostra Costituzione, invece, afferma che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio". Inutile forse sottolineare come la realtà d'oggi si allontani in parte da queste rigide definizioni. E se l'istituto del matrimonio sta perdendo il suo smalto, crescono le convivenze.
ESTRATTO DALLA COSTITUZIONE ITALIANA:
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo