Quali sono i requisiti richiesti per presentare la domanda?
L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce
che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da
almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi
abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del
matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal
Tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non
deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione
personale neppure di fatto.
Cosa fare
per presentare la domanda?
Dove
I coniugi, con i requisiti previsti
dalla legge, possono presentare domanda al Tribunale per i
minorenni, specificando se sussiste la disponibilità ad adottare
più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni
indicate dall'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992,
n.104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale ed i
diritti delle persone handicappate.
Possono essere presentate più domande
anche successive a più Tribunali per i minorenni, purché in ogni
caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente
aditi.
COME
La domanda di disponibilità
all'adozione, in carta semplice, corredata dei documenti che
consentono di confermare il possesso dei requisiti richiesti, ha
validità tre anni e, allo scadere del termine, può essere
rinnovata, ripresentando la documentazione per comprovare la
permanenza dei requisiti richiesti.
Si suggerisce con l'avvertenza di
richiedere ai Tribunali per i minorenni la presentazione dei
seguenti documenti a corredo della domanda:
- Certificato di nascita dei richiedenti
- Stato di famiglia
- Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori dei richiedenti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oppure, in caso di decesso certificato di morte dei genitori dei richiedenti
- Certificato rilasciato dal medico curante
- Certificati economici: mod.101 o mod. 740 oppure busta paga
- Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti
- Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.
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