Come
viene quantificato l’assegno di contributo per il
mantenimento dei figli?
Con riguardo al mantenimento dei figli, la legge
prevede che, salvo accordi liberamente sottoscritti dalle parti (cioè,
nel caso di separazione consensuale) ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il
giudice può, ove necessario, porre a carico di uno dei
genitori
l’obbligo di versare all’altro un assegno mensile che deve essere
quantificato considerando:
1.le attuali esigenze del figlio;
2.il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza di entrambi i genitori;
3.i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4.le risorse economiche di entrambi i genitori;
5. il valore economico dei compiti domestici e di cura (accudimento del figlio sia sotto il profilo psicologico che sotto quello materiale) assunti da ciascun genitore;
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in mancanza di altri parametri indicati dalle parti o dal giudice.
Mio figlio è diventato maggiorenne, devo continuare a versare gli alimenti per il suo mantenimento?
Con riguardo ai figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la legge stabilisce che il giudice può prevedere il pagamento di un assegno periodico.
Il giudice può decidere se tale assegno debba essere versato
direttamente al figlio stesso, ovvero se debba continuare ad essere
versato alla madre o, ancora, se parte al figlio e parte alla madre.
Come viene quantificato l’assegno di contributo per il mantenimento di mia moglie?
Il coniuge cui non è addebitata la separazione ha diritto di ricevere un assegno di mantenimento, se è sprovvisto di adeguati redditi propri.
Si tratta di un assegno mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato i criteri in base ai quali deve essere quantificato l’assegno de quo:
1. la non addebitabilità della separazione al coniuge che chiede il mantenimento;
2. la mancanza di adeguati redditi propri o, comunque, una notevole disparità economica tra i coniugi;
3.l’impossibilità per il coniuge che chiede l’assegno di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Premesso questo, il giudice procede valutando la situazione economica complessiva di entrambi i coniugi, tenendo conto sia del loro reddito, sia del loro patrimonio, sia della rispettiva capacità di lavoro.
Con riguardo al mantenimento dei figli, la legge
prevede che, salvo accordi liberamente sottoscritti dalle parti (cioè,
nel caso di separazione consensuale) ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il
giudice può, ove necessario, porre a carico di uno dei
genitori
l’obbligo di versare all’altro un assegno mensile che deve essere
quantificato considerando:1.le attuali esigenze del figlio;
2.il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza di entrambi i genitori;
3.i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4.le risorse economiche di entrambi i genitori;
5. il valore economico dei compiti domestici e di cura (accudimento del figlio sia sotto il profilo psicologico che sotto quello materiale) assunti da ciascun genitore;
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in mancanza di altri parametri indicati dalle parti o dal giudice.
Mio figlio è diventato maggiorenne, devo continuare a versare gli alimenti per il suo mantenimento?
Con riguardo ai figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la legge stabilisce che il giudice può prevedere il pagamento di un assegno periodico.
Il giudice può decidere se tale assegno debba essere versato
direttamente al figlio stesso, ovvero se debba continuare ad essere
versato alla madre o, ancora, se parte al figlio e parte alla madre.Come viene quantificato l’assegno di contributo per il mantenimento di mia moglie?
Il coniuge cui non è addebitata la separazione ha diritto di ricevere un assegno di mantenimento, se è sprovvisto di adeguati redditi propri.
Si tratta di un assegno mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato i criteri in base ai quali deve essere quantificato l’assegno de quo:
1. la non addebitabilità della separazione al coniuge che chiede il mantenimento;
2. la mancanza di adeguati redditi propri o, comunque, una notevole disparità economica tra i coniugi;
3.l’impossibilità per il coniuge che chiede l’assegno di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Premesso questo, il giudice procede valutando la situazione economica complessiva di entrambi i coniugi, tenendo conto sia del loro reddito, sia del loro patrimonio, sia della rispettiva capacità di lavoro.