Quanti tipi di separazione esistono, e che differenza c’è tra i vari tipi di separazione?

 

Esistono due tipi di separazione.

La separazione consensuale, in cui i coniugi concordano le condizioni alle quali intendono porre fine alla convivenza ed alla comunione spirituale, sottoscrivendo insieme un ricorso, che viene depositato in Tribunale.

Il Presidente del Tribunale, letto il ricorso, fissa un’udienza avanti a sé o ad altro giudice da lui delegato che, esperito un tentativo (obbligatorio) di conciliazione, laddove questa non abbia esito, dà atto a verbale del consenso delle parti alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione acquista efficacia con l’omologazione del Tribunale.

La separazione giudiziale può essere chiesta quando si verificano fatti – anche indipendenti dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi – tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.

Il giudice può, in tali casi, pronunciando la separazione, dichiarare a quale dei coniugi la stessa sia addebitabile, se ritiene che questi abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio.

In caso di separazione giudiziale, il coniuge presenta un ricorso in cui espone i fatti sui quali è fondata la sua domanda. Anche in questo caso, le parti compaiono personalmente davanti al Presidente del Tribunale, o ad altro giudice da questi delegato,

che sente le parti personalmente e, tentata, comunque, la conciliazione, emette i provvedimenti provvisori. In particolare, il Presidente: 1) autorizza i coniugi a vivere separati; 2) decide in merito all’affidamento e alla collocazione dei figli, regolando i loro tempi di permanenza con ciascuno dei genitori; 3) stabilisce in quale modo debbano essere regolati i rapporti economici tra i genitori rispetto al mantenimento dei figli (quantificando un assegno e/o suddividendo tra i coniugi i vari tipi di spesa); pone eventualmente a carico di uno dei coniugi l’obbligo di versare all’altro un assegno di contributo per il suo mantenimento.

Poiché tali provvedimenti sono provvisori ed urgenti, il Presidente nomina, poi, un giudice istruttore – davanti a cui fissa udienza – che avrà il compito di valutare tutte le prove che i coniugi dedurranno nel processo per vedere tutelate le loro ragioni e quelle dei figli.

Al termine del processo, il Tribunale deciderà con sentenza, che potrà essere oggetto di appello.