Il coniuge divorziato
ha diritto al TFR
L'art. 12 bis
della Legge 1 dicembre 1970,
n. 898, (introdotto
con la Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 16),
statuisce che "il coniuge nei cui confronti sia
stata pronunciata sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio
ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in
quanto sia titolare di assegno ai sensi
dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità
di fine rapporto percepita dall'altro coniuge
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro
anche se l'indennità viene a maturare dopo la
sentenza".
Inoltre, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 285 del 10/01/2005, ha sancito il diritto dell'ex coniuge a percepire, in caso di divorzio, una percentuale del TFR spettante all'altro coniuge, anche nell'ipotesi in cui l'ex coniuge abbia contratto un nuovo matrimonio.
Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. (v. Cass. Civ. Sent. n. 24057/06)
I tre presupposti per ottenere la quota del 40% sul TFR dell'altro coniuge:
Questo diritto lo si può fare valere presso il Tribunale competente anche nei casi in cui l’ex coniuge si rifiuta di corrispondere l’importo dovuto.
L'art. 12 bis
della Legge 1 dicembre 1970,
n. 898, (introdotto
con la Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 16),
statuisce che "il coniuge nei cui confronti sia
stata pronunciata sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio
ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in
quanto sia titolare di assegno ai sensi
dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità
di fine rapporto percepita dall'altro coniuge
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro
anche se l'indennità viene a maturare dopo la
sentenza". Inoltre, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 285 del 10/01/2005, ha sancito il diritto dell'ex coniuge a percepire, in caso di divorzio, una percentuale del TFR spettante all'altro coniuge, anche nell'ipotesi in cui l'ex coniuge abbia contratto un nuovo matrimonio.
Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. (v. Cass. Civ. Sent. n. 24057/06)
I tre presupposti per ottenere la quota del 40% sul TFR dell'altro coniuge:
1
la fine del matrimonio sia attestata da una apposita sentenza di scioglimento dello stesso che disponga la cessazione degli effetti civili;
2 il coniuge che vanta pretese sul TFR fosse titolare di assegno divorzile;
3 il coniuge che vanta pretese sul TFR non sia convolato a nuove nozze.
Computo dell'indennita'
Si ottiene calcolando il 40% dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale: risultato che si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero degli anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40% su tale importo. (v. Cass. Civ. n. 15299/07).
Questo diritto lo si può fare valere presso il Tribunale competente anche nei casi in cui l’ex coniuge si rifiuta di corrispondere l’importo dovuto.