Siamo sposati con un figlio, a chi viene assegnata la casa coniugale?
L’articolo 155-quater del codice civile prevede che il godimento della casa familiare sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
L’assegnazione della
casa è provvedimento che il giudice può adottare per tutelare
l’interesse dei figli a conservare l’habitat domestico, cioè il
centro degli affetti e delle consuetudini in cui si è svolta la
vita familiare. Tale provvedimento, pertanto, non viene adottato
in mancanza di figli per tutelare le esigenze del coniuge
economicamente debole.La legge prevede, altresì, che il giudice, nel regolare i rapporti economici tra i genitori, tenga conto dell’assegnazione della casa.
Laddove, infatti, la casa familiare sia – per esempio - in comproprietà tra i coniugi ovvero di proprietà di quello che non è assegnatario della stessa, il giudice deve considerare che questi dovrà sostenere le spese per la proprie, nuova, sistemazione abitativa. Resta, ovviamente, salvo il suo diritto di proprietà o di comproprietà.
Il provvedimento di assegnazione può essere opposto a terzi, se trascritto nei registri immobiliari. Ciò significa che l’eventuale acquirente di un immobile soggetto ad assegnazione acquista sullo stesso il diritto di proprietà, ma non può disporne fino a quando non venga emesso dal giudice un provvedimento di revoca dell’assegnazione.
Il diritto al godimento della casa coniugale viene meno quando i figli divengono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
L’art. 155-quater del codice civile stabilisce che: “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario……. conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2008, n. 308, ha ritenuto che tale norma debba essere interpretata nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto nel caso di instaurazione di convivenza di fatto o matrimonio dell’assegnatario, ma che la decadenza dalla stessa debba essere subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore.
Ciò in quanto l’art. 155-quater, ove interpretato - sulla base del dato letterale - nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell’assegnatario siano circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione dell’assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole – cui si ispira la legge 54/2006 – per il quale l’istituto è sorto.