Abbiamo deciso di separarci, ci rivolgiamo ad un avvocato che tuteli entrambi
oppure dobbiamo avere ciascuno il proprio avvocato?



Decidere di separarsi significa prendere in considerazione tutta una serie di problemi che non è facile risolvere autonomamente.

Ad esempio:

c
ome mi devo comportare se la casa familiare è in comproprietà?

Oppure, se vi sono altri beni comuni?

A chi devono essere affidati i figli?


Le domande sono tante e difficilmente riescono a trovare una risposta che non dia adito a dubbi, discussioni o, peggio ancora, strascichi e polemiche anche dopo la stessa separazione.

La Costituzione italiana, all’art. 111, prevede che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La garanzia di attuazione del c.d. “giusto processo” è fornita dalla presenza in giudizio dell’avvocato.

Nel caso in cui i coniugi decidano di presentare ricorso per separazione consensuale, essi possono anche rivolgersi ad un unico avvocato, che, se accetta l’incarico, ha l’obbligo di tutelare l’interesse di entrambi i clienti in maniera assolutamente paritaria.

In ogni caso, i coniugi possono decidere di scegliere ciascuno un avvocato diverso, che tratterà con l’avvocato di controparte le condizioni dell’accordo di separazione esclusivamente nel suo interesse.

Nel caso in cui, invece, i coniugi non raggiungano un accordo di separazione e decidano, pertanto, di ricorrere alla separazione giudiziale, dovranno, ovviamente, rivolgersi ciascuno ad un proprio, diverso avvocato.